CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 47755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'Il novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, perché mera riproposizione di altra già rigettata con ordinanza emessa in data 11.5.2021, "essendo basata sui medesimi elementi". 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione anche per "travisamento degli atti prodotti" a sostegno dell'istanza medesima. Ha, al riguardo, rilevato che il Tribunale di sorveglianza in data 11.5.2021 aveva respinto la domanda del condannato di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ritenendo necessario verificare la "tenuta comportamentale" del predetto nel corso della fruizione di permessi premio prima di "approdare a misure più ampie" e che, in data 23.7.2021, il Magistrato di sorveglianza aveva accordato al predetto detto beneficio, nel corso del quale aveva tenuto una condotta irreprensibile. Ha, quindi, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto, la domanda non poteva considerarsi "mera riproposizione" della precedente, atteso che era stato evidenziato un elemento di novità rappresentato, per l'appunto, dalla fruizione di un permesso premio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, rispetto al precedente rigetto dell'istanza di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, si è verificato un tangibile progresso trattamentale, costituito dalla concessione al Rotundo di un permesso premio. Conseguentemente, non si giustifica il provvedimento emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendo la nuova richiesta "mera riproposizione" della precedente già rigettata. Sarebbe stato, invece, necessario effettuare, nel contraddittorio tra le parti, una approfondita verifica della fattispecie alla luce del rappresentato elemento di novità. 5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che dovrà procedere a nuovo giudizio, fissando la camera di consiglio partecipata. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così de