CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza datata 20 geruipaio 2022, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo da lui trascorso in regime di sottoposizìone a misura custodiale dal 3 febbraio 2011 al 6 febbraio 2015 (dapprima ín carcere, poi, dal 19 luglio 2012, agli arresti domiciliari) per reati p. e p. dagli articoli 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990. Nel giudizio di cognizione, in base a quanto risulta dall'ordinanza della Corte partenopea, veniva pronunciata nei confronti del Sautto sentenza di non doversi procedere quanto al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, perché coperto da precedente giudicato assolutorio; quanto ai reati satellite, il Sautto veniva condannato sia in primo grado che in appello; la Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 3 febbraio 2015, annullava senza rinvio la pronuncia di merito per genericità del capo di imputazione, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero per le determinazioni di competenza. Nulla, tuttavia, risulta disposto in esito a tale decisione. Dopo avere descritto sommariamente i fatti oggetto del processo, la Corte di merito evidenzia che l'annullamento disposto dalla Cassazione é intervenuto esclusivamente per ragioni legate all'editto imputativo, in cui gli episodi di spaccio non venivano specificamente enucleatì, ma erano confusi con l'addebito associativo, in un unico capo d'imputazione onnicomprensivo; di tal che non vi sarebbe una pronunzia sulla quale si possa innestare la domanda riparatoria. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre 1 Sautto, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che il Sautto era stato prosciolto per violazione del ne bis in idem, con pronunzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 230/2004, aveva ritenuto idonea a fondare la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di merito, in sostanza, non aveva considerato che il Sautto era stato già giudicato in merito ai medesimi fatti e che sarebbe stato chiamato a difendersi da fatti in merito ai quali era stato già giudicato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta natura dolosa o gravemente colposa della condotta del Sautto: non é stata fornita, nell'ordinanza impugnata, alcuna indicazione circa il dolo o la colpa grave delle condotte dell'odierno ricorrente, così come a proposito della rilevanza causale di tali condotte sulle statuizioni cautelari a carico del Sautto.Inoltre l'intervenuta decisione sull'intervenuto ne bis in idem precludeva alla Corte di merito di prendere in considerazione i fatti su cui l'instante era stato già giudicato e, per di più, assolto: fatti sui quali neppure poteva essere nuovamente esercitata l'azione penale. Conclude l'esponente denunciando la sovrapposizione, da parte della Corte di merito, della fase cautelare e di quella del merito. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 1.1. Conviene, preliminarmente, chiarire che la decisione di ne bis in idem cui fa riferimento il ricorrente si riferiva esclusivamente al reato associativo a lui contestato, in merito al quale egli era stato precedentemente assolto; ma che contemporaneamente allo stesso Sautto erano addebitati reati p. e p. dagli articoli 81, cod. pen. e 73, d.P.R. 309/1990, in relazione ai quali la Sesta sezione della Cassazione, con la sentenza n. 9659 del 3 febbraio 2015, ha bensì annullato senza rinvio la precedente condanna, ma con restituzione degli atti all'Ufficio di Procura competente per le determinazioni del caso, per esservi una nullità derivante da assoluta carenza imputativa con riguardo ai reati scopo: si legge nella pronunzia di questa Corte che «agli imputati - in uno alla partecipazione associativa - é stato addebitato il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione ali —acquisto, detenzione e commercializzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, kobrett, hashish e marijuana"... "in concorso tra loro" senza alcuna individuazione dei fatti storici che sostanziano tale qualificazione, ascrivendo in qualche modo tutto a tutti e a ciascuno. Tanto non si risolve in una contestazione, per così dire, sovrabbondante rispetto alla quale sarebbe possibile verificare a quali dei soggetti i singoli fatti effettivamente appartengano (in relazione a ciascuna condotta) ed in quale misura (a titolo di concorso morale o materiale), quanto - invece - nella sostanziale traslazione nell'ambito della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 del ruolo associativo individuato per ciascuno dei partecipi alla medesima associazione manifestando una erronea equipollenza - ai fini della formulazione dell'accusa - tra i due differenti aspetti del ruolo associativo e della condotta ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, cosicché - ad esempio - l'indicazione del ruolo di depositarlo della sostanza stupefacente trafficata dalla associazione coincide con la contestazione di episodi non individuati di detenzione dello stupefacente.». 1.2. Da ciò deriva una duplice osservazione.1.2.1. In primo luogo, Oé del tutto inconferente il riferimento del ricorrente al ne bis in idem relativo alla precedente pronunzia assolutoria dal reato associativo: ciò, a tacer d'altro, in relazione all'ontologica differenza tra il reato associativo (per il quale é stato ravvisato, appunto, il ne bis in idem) e i reati scopo ai fini del formarsi della preclusione del giudicato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 47389 del 07/11/2013, Ferrelli, Rv. 257468), per i quali evidentemente nella specie l'invocata preclusione non opera e riguardo ai quali la vicenda processuale non può dirsi esaurita, atteso che la rilevata nullità dell'imputazione ha indotto la Corte di legittimità ad emettere pronunzia di annullamento senza rinvio non già per l'esaurirsi della regiudicanda in termini assolutori, ma per la necessità che l'Ufficio di Procura valutasse, nell'esercizio dei suoi poteri, la necessità o meno di esercitare l'azione penale in ordine agli stessi reati - scopo: di qui la restituzione degli atti all'Ufficio medesimo, alla quale - annota la Corte territoriale - non risulta abbia, allo stato, fatto seguito alcuna determinazione da parte dell'Ufficio stesso. 1.2.2. In secondo luogo, e con riferimento a quest'ultimo elemento, deve ricordarsi che il termine biennale per proporre la domanda rìparatoria decorre dall'irrevocabilità del provvedimento definitorio con riguardo a tutte le imputazioni interessate dalla medesima misura detentiva ingiusta (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 38597 del 06/10/2010, Morelli, Rv. 248835; Sez. 4, Sentenza n. 31185 del 28/05/2003, Stornelli, Rv. 227717). Dunque, nel caso di specie, poiché non risulta a tutt'oggi definita la vicenda processuale con riguardo ai reati - scopo (non valendo, al riguardo, la pronunzia di annullamento della Cassazione, per le ragioni anzidette), il ricorso oggi all'esame é stato presentato senza che si fosse tenuto conto del termine di decorrenza dello stesso, che allo stato non risulta ancorabile ad alcun provvedimento rientrante nel novero di quelli indicati dall'art. 315 cod.proc.pen. per quanto concerne i reati contestati al Sautto ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, sui quali non risulta essersi formato il giudicato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo