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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 10754/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16547 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRTGRG71E 26L407C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

VENETO , n. 1 897 / 7 /1 5 , depositatain data 16/12/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”) era proprietario, insieme con il signor [OSCURATO:PERSONA], di terreni situat i nel Comune di Treviso classificati come agricol i , successivamente inserit i in un piano di lottizzazione ed inserito in zona C2.1.

Tali terren i fu rono oggetto di un contratto preliminare di vendita da parte dei due proprietari in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi di un successivo contratto di compravendita.

L’odierno ricorrente e il comproprietarioBiasissi, dopo la sottoscrizione del preliminare,incaricarono un tecnico al fine di valutare gli immobil i per determinare le plusvalenze ex art. 81 Tuir e l’ammontare dell’imposta sostitutivaex art. 7 della legge n. 448 del 2001.

Il tecnico attribuìall’immobile di proprietà del Biasissi un valore di euro 1.316.500 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attribuì all’immobile del Berto un valore di euro 82.500 alla stessa data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente provvide a versare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 in base al valore stimato nella perizia del tecnico incaricato.

Successivamente al contratto definitivo di compravendita, l’Agenzia delle Entrate accertò a carico della parte acquirente una maggiore imposta di registro, in seguito ad un accertamento con adesione. r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento notificato al ricorrente si fonda su una plusvalenza pari alla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il valore del terreno come stimato nella perizia del tecnico incaricato.

Destinatario di un avviso di accertamento fu altresì il signor Biasissi; sia il Berto che il Biasissi impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Treviso gli avvisi di accertamento ad essi notificati; il giudice di primo grado adìto accolse i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento impugnati.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. del Veneto confermò l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente alla posizione del Biasissi, mentre, con riferimento alla posizione del Berto, avallò l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della plusvalenza da quest’ultima effettuata.

L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza d’appello, nella parte in cui quest’ultima aveva ritenuto illegittima la determinazione della plusvalenza in relazione al Biasissi.

Oltre al Biasissi si costituì nel giudizio anche il Berto, che propose un ricorso incidentale di revocazione della stessa sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate nella parte in cui aveva accertato nei suoi confronti la sussistenza di una plusvalenza tassabile.

La C.T.R. adìta in revocazione dichiarò inammissibile la revocazione proposta dall’Agenzia delle Entratestatuendo che “di conseguenza va dichiarata inammissibile anche l’istanza di revocatoria incidentale proposta dai contribuenti”.

Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione il Berto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata. r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Innanzitutto,deve darsi atto che, trattandosi di cause scindibili, [OSCURATO:PERSONA], benché sia stato parte del giudizio di revocazione, non è parte necessaria del presente giudizio di legittimità e non figura quale intimato nell’intestazione del ricorso; tuttavia, essendo stato a lui notificato il presente ricorso presso il procuratore domiciliatario, deve ritenersi rispettato il disposto dell’art. 332, comma 1,c.p.c.

I due motivi di ricorso possono essere esamina ti e deci si congiuntamente. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 334 comma 2 c.p.c. – Ammissibilità del ricorso per revocazione incidentale – Illegittimità della sentenza impugnata – Nullità della sentenza per violazione di norme processuali –Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”, il ricorrente si duole della illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per revocazione da lui proposto.

In particolare, la C.T.R. avrebbe dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale per revocazione come conseguenza della dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia.

Sostiene il ricorrente che il ricorso incidentale per revocazione da lui proposto era tempestivo, sicché non poteva applicarsi il secondo comma dell’art. 334 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. –Sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per revocazione incidentale – Omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo di vendita dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] – Accertata regolarità da parte del giudice di secondo grado del corrispettivo di vendita in relazione alla quota di terreno venduta da [OSCURATO:PERSONA] – Irrilevanza, ai fini della determinazione del valore r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] iniziale del bene, dell’efficacia della rivalutazione operata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] poiché corrispondente a quella definitivamente accertata dall’Ufficio –Errore di fatto emergente dagli atti di causa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Error in procedendo – Illegittimità della sentenza impugnata – Art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 ” , il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la C.T.R. avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del vizio revocatorio in cui era incorsa la sentenza d’appello, lì dove, a differenza dell’altro contribuente [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio che, pur avendo attribuito al terreno venduto dal Berto lo stesso valore di partenza stimato nella perizia che egli aveva fatto redigere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, era arrivato a determinare una plusvalenza sulla base dell’imposta di registro versata dall’acquirente in seguito ad un accertamento con adesione concluso tra quest’ultimo e l’amministrazione , e senza che nessun altro elemento, oltre alla misura dell’imposta di registro, vi fosse per ritenere che il Berto avesse incassato dalla vendita del terreno una somma maggiore di quella di cui al prezzo stabilito nel contratto di compravendita.

3. Il primo motivo è fondato: il ricorso incidentale per revocazione proposto dal Berto andava deciso nel merito, sia perché tempestivo, siaperché, nonostante l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per revocazione spiegato dall’Agenzia, quest’ultimo ricorso non era stato respinto per ragioni di rito, bensì per ragioni di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014 , Rv. 632858 -01).

Senonché, alla sua fondatezza non consegue l’accoglimento dell’odierno ricorso, in quanto i vizi della sentenza d’appellocensurati con il ricorso incidentale per revocazione, e sostanzialmente riproposti r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo dell’odierno ricorso per cassazione, non sono vizi revocatori, bensì vizi cassatori. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l’originario ricorso per revocazione e l’odierno ricorso per cassazione, non fa valere una “svista” in cui il giudice di appelloera incorso su un fatto decisivo per il giudizio, ma si lamenta, in sostanza, di un error in iudicandoda quel giudice compiuto , con la conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

4. L’odierno ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimata Agenzia attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16547 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRTGRG71E 26L407C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. VENETO , n. 1 897 / 7 /1 5 , depositatain data 16/12/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”) era proprietario, insieme con il signor [OSCURATO:PERSONA], di terreni situat i nel Comune di Treviso classificati come agricol i , successivamente inserit i in un piano di lottizzazione ed inserito in zona C2.1. Tali terren i fu rono oggetto di un contratto preliminare di vendita da parte dei due proprietari in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi di un successivo contratto di compravendita. L’odierno ricorrente e il comproprietarioBiasissi, dopo la sottoscrizione del preliminare,incaricarono un tecnico al fine di valutare gli immobil i per determinare le plusvalenze ex art. 81 Tuir e l’ammontare dell’imposta sostitutivaex art. 7 della legge n. 448 del 2001. Il tecnico attribuìall’immobile di proprietà del Biasissi un valore di euro 1.316.500 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attribuì all’immobile del Berto un valore di euro 82.500 alla stessa data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente provvide a versare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 in base al valore stimato nella perizia del tecnico incaricato. Successivamente al contratto definitivo di compravendita, l’Agenzia delle Entrate accertò a carico della parte acquirente una maggiore imposta di registro, in seguito ad un accertamento con adesione. r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento notificato al ricorrente si fonda su una plusvalenza pari alla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il valore del terreno come stimato nella perizia del tecnico incaricato. Destinatario di un avviso di accertamento fu altresì il signor Biasissi; sia il Berto che il Biasissi impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Treviso gli avvisi di accertamento ad essi notificati; il giudice di primo grado adìto accolse i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. del Veneto confermò l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente alla posizione del Biasissi, mentre, con riferimento alla posizione del Berto, avallò l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della plusvalenza da quest’ultima effettuata. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza d’appello, nella parte in cui quest’ultima aveva ritenuto illegittima la determinazione della plusvalenza in relazione al Biasissi. Oltre al Biasissi si costituì nel giudizio anche il Berto, che propose un ricorso incidentale di revocazione della stessa sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate nella parte in cui aveva accertato nei suoi confronti la sussistenza di una plusvalenza tassabile. La C.T.R. adìta in revocazione dichiarò inammissibile la revocazione proposta dall’Agenzia delle Entratestatuendo che “di conseguenza va dichiarata inammissibile anche l’istanza di revocatoria incidentale proposta dai contribuenti”. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione il Berto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata. r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Innanzitutto,deve darsi atto che, trattandosi di cause scindibili, [OSCURATO:PERSONA], benché sia stato parte del giudizio di revocazione, non è parte necessaria del presente giudizio di legittimità e non figura quale intimato nell’intestazione del ricorso; tuttavia, essendo stato a lui notificato il presente ricorso presso il procuratore domiciliatario, deve ritenersi rispettato il disposto dell’art. 332, comma 1,c.p.c. I due motivi di ricorso possono essere esamina ti e deci si congiuntamente. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 334 comma 2 c.p.c. – Ammissibilità del ricorso per revocazione incidentale – Illegittimità della sentenza impugnata – Nullità della sentenza per violazione di norme processuali –Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”, il ricorrente si duole della illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per revocazione da lui proposto. In particolare, la C.T.R. avrebbe dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale per revocazione come conseguenza della dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia. Sostiene il ricorrente che il ricorso incidentale per revocazione da lui proposto era tempestivo, sicché non poteva applicarsi il secondo comma dell’art. 334 c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. –Sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per revocazione incidentale – Omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo di vendita dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] – Accertata regolarità da parte del giudice di secondo grado del corrispettivo di vendita in relazione alla quota di terreno venduta da [OSCURATO:PERSONA] – Irrilevanza, ai fini della determinazione del valore r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] iniziale del bene, dell’efficacia della rivalutazione operata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] poiché corrispondente a quella definitivamente accertata dall’Ufficio –Errore di fatto emergente dagli atti di causa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Error in procedendo – Illegittimità della sentenza impugnata – Art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 ” , il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la C.T.R. avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del vizio revocatorio in cui era incorsa la sentenza d’appello, lì dove, a differenza dell’altro contribuente [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio che, pur avendo attribuito al terreno venduto dal Berto lo stesso valore di partenza stimato nella perizia che egli aveva fatto redigere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, era arrivato a determinare una plusvalenza sulla base dell’imposta di registro versata dall’acquirente in seguito ad un accertamento con adesione concluso tra quest’ultimo e l’amministrazione , e senza che nessun altro elemento, oltre alla misura dell’imposta di registro, vi fosse per ritenere che il Berto avesse incassato dalla vendita del terreno una somma maggiore di quella di cui al prezzo stabilito nel contratto di compravendita. 3. Il primo motivo è fondato: il ricorso incidentale per revocazione proposto dal Berto andava deciso nel merito, sia perché tempestivo, siaperché, nonostante l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per revocazione spiegato dall’Agenzia, quest’ultimo ricorso non era stato respinto per ragioni di rito, bensì per ragioni di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014 , Rv. 632858 -01). Senonché, alla sua fondatezza non consegue l’accoglimento dell’odierno ricorso, in quanto i vizi della sentenza d’appellocensurati con il ricorso incidentale per revocazione, e sostanzialmente riproposti r.g. n. 16547/2016a.c.9 /2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo dell’odierno ricorso per cassazione, non sono vizi revocatori, bensì vizi cassatori. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l’originario ricorso per revocazione e l’odierno ricorso per cassazione, non fa valere una “svista” in cui il giudice di appelloera incorso su un fatto decisivo per il giudizio, ma si lamenta, in sostanza, di un error in iudicandoda quel giudice compiuto , con la conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. 4. L’odierno ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimata Agenzia attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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