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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19003/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di ReggioCalabria n. 3259 del 2021, depositata in data 8 ottobre 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi ad un solo motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza della CTR diReggio Calabria n. 3259 del 2021 che aveva rigettato l’appello e confermatola sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci in relazione al maggior reddito di impresaaccertato nei confronti della società per l’anno di imposta 1986, in ragionedel passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale, pronunciata all’esito del separato giudizio.2.

Nella sentenza impugnata la CTR aveva annullato gli avvisi diaccertamento dei soci ritenendo che la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA]. 384 del 1993 di annullamento dell’avviso di accertamento sociale fossepassata in giudicato, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., per effetto delladeclaratoria di estinzione a seguito della mancata riassunzione del giudiziodi impugnazione dell’avviso di accertamento sociale dopo la cassazione conrinvio da parte della Corte, con ordinanza n. 9876 del 2011, della sentenzadella CTR di [OSCURATO:PERSONA] n. 59 del 2005 che aveva a sua voltaparzialmente annullato la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] diannullamento dell’atto impositivo.3.

I contribuenti non si sono difesi e sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 393 c.p.c., dell’art. 338 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. sostenendo chela CTR avrebbe erroneamente applicato al giudizio di rinvio la previsionedell’art. 338 c.p.c. che regola gli effetti dell’estinzione del giudizio di appelloprevedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anziché lanorma speciale dell’art. 393 c.p.c. che disciplina gli effetti dell’estinzione delgiudizio di rinvio per mancata riassunzione, prevedendo l’estinzioneNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’intero processo con conseguente definitività dell’atto impositivooriginariamente impugnato.La CTR avrebbe, così, ritenuto erroneamente l’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale emessa nel corso del giudizio estinto ed avrebbetrascurato l’effetto dell’avvenuto consolidamento dell’atto impositivoimpugnato sull’impugnazione degli avvisi di accertamento dei soci.2.

Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso percassazione in ragione dell’inesistenza della sua notificazione nei confrontidel contribuente [OSCURATO:PERSONA] e in mancanza di prova dell’avvenutoperfezionamento della notificazione nei confronti degli altri due contribuenti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto alcuna difesa.3.

Dall’esame della relata dell’8 novembre 2022, allegata al ricorso,emerge che la notificazione del ricorso per cassazione è stata tentatamediante il servizio postale dall’Avvocatura dello Stato nei confronti diAntonio Libri presso il domicilio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 165 a Roma ove èrisultato sconosciuto, come attestato in data 11 novembre 2022 nell’avvisodi ricevimento della raccomandata n. 78600015384-9 e sul plico restituitoal mittente.La notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta, dunque, a livello dimero tentativo, peraltro eseguito in luogo diverso dall’indirizzo dellaresidenza di via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Cannavò a [OSCURATO:PERSONA], indicatonella sentenza impugnata, ed è da ritenersi inesistente.4.

Con riferimento alla relata di notificazione mediante servizio postale delricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2022,eseguita con raccomandata AR n. 78600015429-2, emergono l’attestazionedella sua temporanea assenza all’indirizzo del domicilio di via ProvincialeSpirito [OSCURATO:PERSONA] privata n. 3, [OSCURATO:PERSONA] a ReggioCalabria e l’attestazione dell’immissione dell’avviso nella cassetta dellaposta e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, in dataNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/202631 ottobre 2022, n. 66600015429-6 ma non risulta alcuna documentazionedell’esito di quest’ultima raccomandata mentre il plico con l’attestazione dicompiuta giacenza, prodotto telematicamente il 6 giugno 2023, non èrelativo alla notifica in questione perché reca il riferimento alla diversaraccomandata n. 78600015418-9 del 13 ottobre 2022.Manca, dunque, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorsonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguita mediante il servizio postale,secondo le modalità prescritte dall’art. 8 legge n. 890 del 1982, nell’ipotesidi temporanea assenza del destinatario, non avendo la ricorrente prodottola ricevuta dell’esito della comunicazione di avvenuto deposito né con ladocumentazione allegata al ricorso né con le successive note di deposito del25 gennaio 2023, 6 giugno 2023 e 24 luglio 2023.4.1.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dellaCorte, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione eseguitamediante il servizio postale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982,in base all’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, èindispensabile la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, nonessendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellaraccomandata informativa.Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di notifica di un atto impositivoovvero di un atto processuale tramite il servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazionedi avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la provaNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass.Sez.

U. n. 10012 del 2021; Cass. n. 5077 del 2019).4.2.

Non può, quindi, ritenersi che si sia perfezionata la notificazione delricorso per cassazione nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA].5.

La situazione è analoga in relazione alla prova del perfezionamentodella notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del contribuenteGiuseppe Libri.5.1.

Con riferimento alla relata di notificazione mediante servizio postaledel ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 novembre 2022, eseguitacon raccomandata AR n. 78600015385-0, emerge, nella parte dell’avviso diricevimento destinato alle attestazioni in caso di temporanea assenza deldestinatario, solo l’attestazione dell’immissione dell’avviso nella cassettadella posta e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, indata 11 novembre 2022, n. 66600015385-5 ma non risulta alcunadocumentazione dell’esito di quest’ultima raccomandata né fra gli allegatial ricorso né fra gli allegati alle successive note di deposito.In particolare, la documentazione allegata alla nota di deposito del 24 luglio2023 contiene solo il plico spedito con la raccomandata n. 78600015385-0che, peraltro, risulta essere stato restituito al mittente per compiutagiacenza lo stesso 11 novembre 2022.5.2.

Anche con riferimento al contribuente [OSCURATO:PERSONA] manca, dunque,la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, non avendo laricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenentela comunicazione di avvenuto deposito.6.

L’inesistenza della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lamancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione neiconfronti degli altri due contribuenti determinano l’inammissibilità delricorso per cassazione senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291c.p.c. (Cass. n. 27800 del 2024; Cass. n. 13958 del 2023; Cass. n. 20778del 2021).Numero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/20267.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.8.

Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo i contribuenti svolto alcuna attività difensiva.9.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016 ).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di ReggioCalabria n. 3259 del 2021, depositata in data 8 ottobre 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/20261. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi ad un solo motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza della CTR diReggio Calabria n. 3259 del 2021 che aveva rigettato l’appello e confermatola sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci in relazione al maggior reddito di impresaaccertato nei confronti della società per l’anno di imposta 1986, in ragionedel passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale, pronunciata all’esito del separato giudizio.2. Nella sentenza impugnata la CTR aveva annullato gli avvisi diaccertamento dei soci ritenendo che la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA]. 384 del 1993 di annullamento dell’avviso di accertamento sociale fossepassata in giudicato, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., per effetto delladeclaratoria di estinzione a seguito della mancata riassunzione del giudiziodi impugnazione dell’avviso di accertamento sociale dopo la cassazione conrinvio da parte della Corte, con ordinanza n. 9876 del 2011, della sentenzadella CTR di [OSCURATO:PERSONA] n. 59 del 2005 che aveva a sua voltaparzialmente annullato la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] diannullamento dell’atto impositivo.3. I contribuenti non si sono difesi e sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 393 c.p.c., dell’art. 338 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. sostenendo chela CTR avrebbe erroneamente applicato al giudizio di rinvio la previsionedell’art. 338 c.p.c. che regola gli effetti dell’estinzione del giudizio di appelloprevedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anziché lanorma speciale dell’art. 393 c.p.c. che disciplina gli effetti dell’estinzione delgiudizio di rinvio per mancata riassunzione, prevedendo l’estinzioneNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’intero processo con conseguente definitività dell’atto impositivooriginariamente impugnato.La CTR avrebbe, così, ritenuto erroneamente l’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale emessa nel corso del giudizio estinto ed avrebbetrascurato l’effetto dell’avvenuto consolidamento dell’atto impositivoimpugnato sull’impugnazione degli avvisi di accertamento dei soci.2. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso percassazione in ragione dell’inesistenza della sua notificazione nei confrontidel contribuente [OSCURATO:PERSONA] e in mancanza di prova dell’avvenutoperfezionamento della notificazione nei confronti degli altri due contribuenti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto alcuna difesa.3. Dall’esame della relata dell’8 novembre 2022, allegata al ricorso,emerge che la notificazione del ricorso per cassazione è stata tentatamediante il servizio postale dall’Avvocatura dello Stato nei confronti diAntonio Libri presso il domicilio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 165 a Roma ove èrisultato sconosciuto, come attestato in data 11 novembre 2022 nell’avvisodi ricevimento della raccomandata n. 78600015384-9 e sul plico restituitoal mittente.La notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta, dunque, a livello dimero tentativo, peraltro eseguito in luogo diverso dall’indirizzo dellaresidenza di via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Cannavò a [OSCURATO:PERSONA], indicatonella sentenza impugnata, ed è da ritenersi inesistente.4. Con riferimento alla relata di notificazione mediante servizio postale delricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2022,eseguita con raccomandata AR n. 78600015429-2, emergono l’attestazionedella sua temporanea assenza all’indirizzo del domicilio di via ProvincialeSpirito [OSCURATO:PERSONA] privata n. 3, [OSCURATO:PERSONA] a ReggioCalabria e l’attestazione dell’immissione dell’avviso nella cassetta dellaposta e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, in dataNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/202631 ottobre 2022, n. 66600015429-6 ma non risulta alcuna documentazionedell’esito di quest’ultima raccomandata mentre il plico con l’attestazione dicompiuta giacenza, prodotto telematicamente il 6 giugno 2023, non èrelativo alla notifica in questione perché reca il riferimento alla diversaraccomandata n. 78600015418-9 del 13 ottobre 2022.Manca, dunque, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorsonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguita mediante il servizio postale,secondo le modalità prescritte dall’art. 8 legge n. 890 del 1982, nell’ipotesidi temporanea assenza del destinatario, non avendo la ricorrente prodottola ricevuta dell’esito della comunicazione di avvenuto deposito né con ladocumentazione allegata al ricorso né con le successive note di deposito del25 gennaio 2023, 6 giugno 2023 e 24 luglio 2023.4.1. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dellaCorte, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione eseguitamediante il servizio postale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982,in base all’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, èindispensabile la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, nonessendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellaraccomandata informativa.Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di notifica di un atto impositivoovvero di un atto processuale tramite il servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazionedi avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la provaNumero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass.Sez. U. n. 10012 del 2021; Cass. n. 5077 del 2019).4.2. Non può, quindi, ritenersi che si sia perfezionata la notificazione delricorso per cassazione nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA].5. La situazione è analoga in relazione alla prova del perfezionamentodella notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del contribuenteGiuseppe Libri.5.1. Con riferimento alla relata di notificazione mediante servizio postaledel ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 novembre 2022, eseguitacon raccomandata AR n. 78600015385-0, emerge, nella parte dell’avviso diricevimento destinato alle attestazioni in caso di temporanea assenza deldestinatario, solo l’attestazione dell’immissione dell’avviso nella cassettadella posta e della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, indata 11 novembre 2022, n. 66600015385-5 ma non risulta alcunadocumentazione dell’esito di quest’ultima raccomandata né fra gli allegatial ricorso né fra gli allegati alle successive note di deposito.In particolare, la documentazione allegata alla nota di deposito del 24 luglio2023 contiene solo il plico spedito con la raccomandata n. 78600015385-0che, peraltro, risulta essere stato restituito al mittente per compiutagiacenza lo stesso 11 novembre 2022.5.2. Anche con riferimento al contribuente [OSCURATO:PERSONA] manca, dunque,la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, non avendo laricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenentela comunicazione di avvenuto deposito.6. L’inesistenza della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lamancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione neiconfronti degli altri due contribuenti determinano l’inammissibilità delricorso per cassazione senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291c.p.c. (Cass. n. 27800 del 2024; Cass. n. 13958 del 2023; Cass. n. 20778del 2021).Numero registro generale 26279/2022Numero sezionale 4794/2026Numero di raccolta generale 19003/2026Data pubblicazione 10/06/20267. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo i contribuenti svolto alcuna attività difensiva.9. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016 ). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris