CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1994
Cassazione n. 28788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1994 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto del presente procedimento penale ed i fatti di cui alla sentenza n. 5934/2021 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello che vi ha risposto con specifici argomenti di fatto; considerato che il giudice di merito, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata, ha esplicitato con argomenti privi di illogicità e contraddittorietà le ragioni del suo convincimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.