CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40330/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore avv.to Petrucci per Palazzolo che si riporta ai motivi; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 20 marzo 2019, la corte di appello di Roma, parzialmente riformando la pronuncia del tribunale di Velletri datata 19-3-2018, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, in ordine ai reati di furto con destrezza di una borsa sottratta alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di ricettazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale quanto all'applicazione dell'aggravante della destrezza che non poteva ritenersi configurabile nel caso in esame alla luce delle circostanze di fatto che il motivo ricostruiva integralmente al fine di dimostrare l'avvenuta consumazione di un furto semplice non potendo la velocità nell'impossessamento dell'oggetto da solo giustificare il riconoscimento della aggravante; - difetto di motivazione sempre con riferimento all'aggravante della destrezza posto che la descrizione fornita dalla Corte di appello di Roma doveva ritenersi mancante, contraddittoria o comunque manifestamente illogica nella parte in cui aveva sottolineato delle circostanze di fatto non idonee; - violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale in relazione al riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione della autovettura in luogo della semplice fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 712 codice penale; al proposito si contestava l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di un'autovettura che il ricorrente non aveva neanche guidato; - difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 648 codice penale e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello circa la sussistenza della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene in capo al ricorrente; - difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed altresì in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale ed alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva. 1.3 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Palazzolo deduceva: - mancanza e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge in relazione al capo a) della rubrica quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto semplice posto che la Corte d'appello aveva omesso ogni valutazione delle doglianze argomentate dalla difesa dell'imputato; difatti l'aggravante della destrezza richiede per la sua integrazione un comportamento predatorio nascosto e/o celato ed attuato per evitare di essere scoperti nel caso di specie non sussistente, senza che potesse valere come elemento decisivo l'approfittamento di una occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi di ricorso relativi al riconoscimento dell'aggravante della destrezza avanzati nell'interesse di entrambi gli imputati sia sotto il profilo della violazione di legge che del difetto di motivazione paiono non fondati. Secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Tale essendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, correttamente nel caso in esame veniva riconosciuta l'aggravante nella condotta di chi, seguita la vittima da tergo, approfitti dell'ingresso della stessa all'interno dell'autovettura e della manovra di inizio della marcia per aprire repentinamente la portiera del passeggero e sottrarre la borsa ivi appoggiata dalla vittima; la manovra posta in essere, infatti, profitta delle particolari condizioni in cui si trova la vittima e denota una particolare astuzia dell'agente che, seguita la vittima, le sottrae il bene di sua proprietà nell'esatto momento in cui si accinge a fare partire la marcia dell'auto. Ed anche nel caso in esame deve ritenersi che la condotta siffatta appaia dotata di inequivocabile astuzia ed abilità poiché posta in essere previa preparazione dell'atto criminoso e con mossa fugace. 2.2 Manifestamente infondati sono poi gli altri motivi in tema di ricettazione avanzati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; invero per le modalità dell'azione, prima di sottrazione di un bene altrui e poi di fuga repentina dai luoghi pur se inseguiti dalle forze dell'ordine, appare evidente che l'autovettura di origine furtiva sia stata ricevuta e posseduta da entrambi gli occupanti i quali, peraltro, non risultano avere mai fornito spiegazione alcuna delle modalità della ricezione. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). Quanto alle altre doglianze in tema di pena: la sospensione condizionale ex art. 163 cod.pen. e le sanzioni sostitutive sono state escluse dal giudice di appello sulla base di precisa valutazione discrezionale basata sulla presenza di precedenti condanne ed a fronte di tale statuizione il ricorso appare generico; allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art.125 co.3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464).In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu