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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 1969

Cassazione n. 30893/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/04/1969 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è privo di concreta specificità e tende ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già esaminate in grado di appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull'inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato a fronte del compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/04/1969 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è privo di concreta specificità e tende ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già esaminate in grado di appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull'inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato a fronte del compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris