CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07573/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 60; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. de L’AQUILA, sez. stacc. di PESCARA n. 836/06/2016 depositata il 20/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con istanza del 29/07/2005 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara, il rimborso della somma di euro 10.529,00 versata a titolo di Irpef in relazione agli anni dal 2000 al 2003. In proposito assumeva il contribuente di essere cittadino italiano, residente in Francia e di prestare servizio IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] quale impiegato presso il Comune di Ventimiglia e che il reddito percepito, trattandosi di lavoratore frontaliero, avrebbe dovuto essere tassato in Francia e cioè nello Stato di residenza. L’Agenzia delle Entrate, con nota 2011/014323 del 09/05/2011 respingeva l’istanza di rimborso ritenendo le remunerazioni percepite dal Comune di Ventimiglia imponibili in Italia in ragione dell’art. 19 della Convenzione Italia –Francia contro le doppie imposizioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di rimborso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara. 3. La CTP di Pescara accoglieva il ricorso con la sentenza n. 319/01/13 del 16/01/2013 e disponeva il rimborso in favore del contribuente della somma di euro 10.529,00 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data del rimborso. 4. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza innanzi alla CTR de L’Aquila, sez. stacc. di Pescara; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La CTR de L’Aquila, sez. stacc. di Pescara, con la sentenza n. 836/06/2016 depositata il 20/09/2016 ha respinto l’impugnazione e ha compensato le spese di giudizio. 5. Avverso la pronuncia della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso e, di seguito, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 10/09/2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 19 della legge 07/01/1992, n. 20 recante ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare l’Ufficio ricorrente critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto che l’art. 19 della convenzione citata possa applicarsi solo ai pubblici dipendenti che siano titolari di una funzione pubblica e non a quelli che esercitino funzioni esecutive. 1.1. Il motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza ritiene che l’articolo 19 riguardi solo i dipendenti con funzioni autoritative, certificative e dunque con funzioni pubbliche e tanto in ragione della rubrica dell’articolo che fa riferimento, appunto, alle funzioni pubbliche e non ai dipendenti degli enti territoriali in generale. In realtà la lettura dell’art. 19 della convenzione non autorizza tale conclusione. La disposizione recita: «articolo 19 Funzioni pubbliche. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato». Ritiene il Collegio che la disposizione, rettamente interpretata, faccia chiaro riferimento a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, corrisposte da uno Stato o da un suo ente locale o territoriale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente e che detta disposizione renda imponibili le remunerazioni solo nello Stato che le corrisponde, anche ove il lavoratore risieda nel diverso Stato che ha concluso la convenzione. In tal senso assume rilievo, al di là della rubrica dell’articolo che non riveste significato limitativo, la generale indicazione del testo che si riferisce a tutte le remunerazioni corrisposte per tutti i servizi alle dipendenze dello Stato, disponendo –lo si ribadisce - che dette remunerazioni siano imponibili nello Stato che le corrisponde per il servizio prestato alle dipendenze dell’apparato pubblico del medesimo Stato o degli enti locali e facendo eccezione alla regola generale dettata dall’art. 15 della Convenzione che dichiara imponibili nello Stato di residenza i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente. Va, peraltro, osservato che l’art. 15 della convenzione nell’enunciare la regola generale fa espressamente salve, tra le altre, le disposizioni dell’art. 19. Le remunerazioni percepite da [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano residente in Francia, per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Ventimiglia sono, dunque, imponibili solo in Italia in ragione dell’art. 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. 2. Il ricorso deve, allora, essere accolto con cassazione della pronuncia impugnata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e la Corte può decidere nel merito; dalla interpretazione offerta della norma controversa discende il rigetto del ricorso spiegato dal ricorrente avverso il diniego di rimborso. 3. Le spese dei gradi di merito vanno compensate. Il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, va condannato a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di giudizio di legittimità che liquida nella so