CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HEIC23) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA Tato avviso allé parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2)7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 febbraio 2021 il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ancona ha dichiarato ABTAR Howladar responsabile del reato p. e p. dall'art 14 comma 5ter Lg.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 286 e successive modificazioni, perché, senza giustificato motivo, gravato da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancora e contestuale Ordine del Questore della Provincia di Ancora a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla notificazione, entrambi emessi e notificati in data 2/9/2017, non vi ottemperava nei termini prescritti, trattenendosi seppur privo dei necessari titoli autorizzativi, all'interno del territorio nazionale. Ha inoltre condannato l'imputato alla pena di C 10000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione al Tribunale penale di Ancona - in funzione di giudice di appello - ABTAR Howladar. 3. Il Tribunale di Ancora, con ordinanza del 24 marzo 2021, considerando che l'impugnazione è stata effettuata avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria, dispone ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., la trasmissione dell'impugnazione e del fascicolo alla Corte di Cassazione. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, c.p.p., in quanto trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis cod.proc.pen. in quanto proposto dal difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]