Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 120/1973
ECLI:IT:COST:1973:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
imputato del delitto di cui agli artt. 12, 14 e 16 della legge 4 agosto
1965, n. 1103, per avere esercitato l'arte ausiliaria di radiologia
medica presso la Casa di Riposo di Modena, senza essere iscritto
nell'albo provinciale, il pretore di detta città, con ordinanza 19
gennaio 1971, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della menzionata
legge, in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione.
La stessa questione, ma in riferimento soltanto all'art. 3 della
Carta è stata sollevata dal tribunale di Roma con ordinanza 16
dicembre 1972 emessa nel corso del procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA].
Nel giudizio conseguito all'ordinanza del pretore di Modena, il
Campioli non si è costituito, ma è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo la dichiarazione di infondatezza della
questione.
Nel giudizio determinato dall'ordinanza del tribunale di Roma, si
è costituito il Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei
tecnici di radiologia, concludendo anch'egli per la dichiarazione di
infondatezza della questione.
:
1. - Le ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma
sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale, onde i
due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - L'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, viene denunziato
per violazione dell'art. 3 della Costituzione perché l'obbligo di
iscrizione nell'albo provinciale per chi svolge l'arte ausiliaria di
tecnico di radiologia medica presso enti pubblici, che gli vietino di
esercitare la medesima attività fuori degli enti medesimi, crea
disparità di trattamento con le altre categorie di esercenti attività
sanitaria che versino in analoga situazione; e per violazione altresì
dell'art. 18 Cost. in quanto l'obbligatorietà della iscrizione si
risolve in una violazione della libertà di associarsi o meno a collegi
od associazioni che non presentino alcun vantaggio per il singolo
tecnico di radiologia, inquadrato in un diverso apparato pubblicistico.
3. - La questione non è fondata.
Si deve premettere che mentre le parti in causa hanno a lungo
discusso sulla interpretazione da dare alla norma impugnata in merito
all'ambito di applicazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo
provinciale, la Corte ritiene che, ai fini della soluzione della
proposta questione di legittimità costituzionale, non è necessario
accertare se coloro i quali esercitano l'arte ausiliaria di tecnico di
radiologia medica alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto
di svolgere la stessa attività per conto di altri, siano, o non siano,
obbligati alla iscrizione nell'albo provinciale. Infatti nell'un caso e
nell'altro la proposta questione non ha fondamento, come è avvalorato
anche dalle tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato e dal difensore
del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei tecnici di
radiologia medica, i quali, pur essendo di parere nettamente contrario
sulla interpretazione dell'art. 12 (il primo ritiene che i tecnici in
parola non sono obbligati alla iscrizione, ed il secondo, invece,
conformemente alla ordinanza di rimessione, sostiene che tale obbligo
sussiste), pervengono poi, entrambi, alla conclusione che la questione
di legittimità costituzionale non è fondata.
4. - L'art. 12 in esame non viola il principio di uguaglianza.
Pur a voler supporre che l'effettivo esercizio dell'arte sanitaria
di tecnico di radiologia medica sia subordinato alla iscrizione
nell'albo provinciale anche per i dipendenti di enti pubblici, i quali
vietino loro l'esercizio della libera professione, sicché si verrebbe
a creare per costoro un trattamento differenziato rispetto agli altri
sanitari soggetti alla disciplina dell'Ordine o del Collegio
limitatamente all'esercizio della libera professione (art. 10 del
d.l.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le cui norme sono estese dalla
legge 29 ottobre 1954, n. 1049, alle infermiere professionali, alle
assistenti sanitarie ed alle vigilatrici di infanzia), il supposto
trattamento differenziato sarebbe pienamente giustificato dalla
particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia.
Infatti, l'esercizio dell'arte ausiliaria di radiologia è soggetto
alla vigilanza del Ministero della sanità; e sono di spettanza dei
ripetuti tecnici la manutenzione degli apparecchi di radiologia, di
radio isotopi, di cobalto betratone, e di altre radiazioni ad alta
energia, la prefissione dei dati radiografici, le centrature del tubo
radiogeno sull'organo da esaminare, la decontaminazione ed il controllo
della vetreria e degli oggetti od ambienti contaminati. Inoltre,
costoro debbono essere assicurati contro le malattie e le lesioni
conseguenti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge
20 febbraio 1958, n. 93; legge 4 agosto 1965, n. 1103, e d.P.R. 6 marzo
1968, n. 680). Tutto ciò dà spiegazione delle apprezzabili ragioni
che hanno indotto il legislatore ad emanare per questi tecnici norme
particolari che si discostano in alcuni punti dalla normativa per i
sanitari in genere.
L'art. 12 non è neppure in contrasto con il principio della
libertà di associazione, garantita dall'art. 18 della Costituzione.
La legittimità dell'obbligo dell'iscrizione negli albi
professionali è stata già dichiarata dalle sentenze di questa Corte
n. 69 del 1962, e nn. 11 e 98 del 1968. Dopo avere riconosciuto che
l'art. 18 garantisce la libertà di associazione sotto l'aspetto
positivo e sotto l'aspetto negativo, come libertà di non associarsi,
la Corte ha affermato che, tuttavia, in questa seconda ipotesi, non
può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura
associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde
l'obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite
alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri
interessi costituzionalmente garantiti.
Orbene, non può mettersi in dubbio che il legale riconoscimento
delle associazioni di liberi esercenti un'arte od una professione mira
alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell'opera dei
professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina
giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi,
che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti,
l'uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la
salvaguardia degli interessi della categoria. Pertanto, come si è
statuito in merito alla obbligatorietà della iscrizione nell'albo dei
giornalisti, parimenti deve affermarsi, anche nei confronti dei tecnici
di radiologia sanitaria, che l'iscrizione obbligatoria nell'albo
professionale non viola l'art. 18 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 della
Costituzione dalle ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di
Roma, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere