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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2020

Cassazione n. 34750/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16399/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 1452/2020depositata il 14/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare, per l’anno 2009, ai sensi degli artt. 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, importi ai fini Ires, Irap e IVA.

Segnatamente venivano accertate per l’annualità anzidetta un maggior reddito ai fini Ires, un più elevato valore della produzione ai fini Irap e una detrazione Iva per un importo più alto del consentito.

La ripresa fiscale si collegava, al fondo, all’antieconomicità e abusività di un’operazione consistita in una vicenda traslativa nel cui quadro [OSCURATO:PERSONA], socio unico della società denominata Celeste s.r.l. acquistava nel 2005 dal [OSCURATO:PERSONA] di Modena, immobili ad uso abitativo per euro 1.230.000, in esenzione IVA e con aliquota di registro agevolata all’1%, in virtù della presa d’impegno a rivendere i cespiti entro il triennio successivo, ossia il 2008; nel 2006, veniva costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., partecipata dal predetto Crivellaro all’1% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al 99% Nel 2007, la [OSCURATO:PERSONA] rivendeva gli immobili di cui sopra alla newco istituita l’anno prima per un corrispettivo superiore del 44% rispetto al prezzo pagato da Celeste al [OSCURATO:PERSONA].

Nella prospettazione erariale la rivendita mostrava evidenti anomalie, sia per l’ingiustificatezza dell’incremento valoriale attribuito ai cespiti, sia in quanto la Celeste dichiarava nel 2006 cospicue perdite fiscali pregresse, sia perché la costituzione di una nuova società riferibile ad un identico centro di interessi creava artificiosamente i presupposti per un indebito rimborso IVA, sia perché determinava l’abbattimento dei ricavi correlati alla vendita delle unità abitative ristrutturate, ricavate negli immobili acquistati in origine dal [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto qui rileva veniva rettificato dall’Agenzia, per euro 520.000, il valore delle rimanenze per gli anni 2007, 2008, 2009,2010.

Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla CTP di Modena.

L’appello dell’Agenzia veniva accolto limitatamente al recupero a tassazione di costi non documentati; veniva accolto anche l’appello incidentale della contribuente limitatamente alla motivazione sulle rimanenze.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è ora affidato a due motivi.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR trascurato il giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze, scaturente dalla sentenza 1966 del 20 giugno 2017, che era divenuta definitiva e che, a suo tempo, s’era pronunciata solo in ordine alle sanzioni.

Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato che “l’imputazione nella rettifica delle rimanenze, così come operata dall’Ufficio, non è ammessa né dai principi contabili né dal codice civile”, posto che il recupero operato dall’Ufficio “deriva da quanto rettificato nell’a.i. 2006 (riproposto negli anni a seguire) e divenuto definitivo negli a.i. 2007/8”.

È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo mezzo.

La CTR ha all’evidenza trascurato di valorizzare, alla stregua di intangibile premessa – da anteporre rispetto ad ogni valutazione ulteriore – l’incidenza del giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze.

Il giudicato in parola scaturiva dalla sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1966 del 20 giugno 2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La decisione de qua s’era pronunciata solo in ordine alle sanzioni, il che aveva determinato la cristallizzazione con riferimento al 2007 del valore delle rimanenze, individuate in un ammontare di euro

520.000. Di tale valore la CTR non mostra di tenere debito conto, nella prospettiva di soppesarne puntualmente gli effetti in relazione allo specifico anno d’imposta oggetto dell’odierna controversia.

In particolare, il giudice d’appello manca di precisare la natura e la consistenza dei costi e delle poste ulteriori suscettibili, non solo di aver impattato sul valore delle rimanenze, ma di averne comportato la variazione in guisa da neutralizzare gli effetti che, avuto riguardo all’annualità considerata, e in ossequio al principio di continuità dei bilanci (e dei relativi valori), erano comunque suscettibili di collegarsi al valore originario di euro 520.000, valore coperto da giudicato.

Il rapporto fiscale si era, in altri termini, stabilizzato con carattere di definitività con la res iudicata sul punto relativo al valore iniziale delle rimanenze, in esito al processo concluso con la sentenza della CTR n. 1966 del 20 giugno 2017; da detta pronuncia discendeva come elemento non ulteriormente controvertibile l’importo di euro 520.000 da assumere a base di partenza per le susseguenti distinte valutazioni.

Il giudice d’appello era vincolato, infatti, a muovere da questo dato iniziale delle rimanenze ancorato all’anno 2007, dovendo conseguentemente apprezzarne gli effetti sui successivi anni d’imposta, chiarendo l’identità e la specificità degli elementi idonei a comportarne la variazione.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16399/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 1452/2020depositata il 14/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare, per l’anno 2009, ai sensi degli artt. 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, importi ai fini Ires, Irap e IVA. Segnatamente venivano accertate per l’annualità anzidetta un maggior reddito ai fini Ires, un più elevato valore della produzione ai fini Irap e una detrazione Iva per un importo più alto del consentito. La ripresa fiscale si collegava, al fondo, all’antieconomicità e abusività di un’operazione consistita in una vicenda traslativa nel cui quadro [OSCURATO:PERSONA], socio unico della società denominata Celeste s.r.l. acquistava nel 2005 dal [OSCURATO:PERSONA] di Modena, immobili ad uso abitativo per euro 1.230.000, in esenzione IVA e con aliquota di registro agevolata all’1%, in virtù della presa d’impegno a rivendere i cespiti entro il triennio successivo, ossia il 2008; nel 2006, veniva costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., partecipata dal predetto Crivellaro all’1% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al 99% Nel 2007, la [OSCURATO:PERSONA] rivendeva gli immobili di cui sopra alla newco istituita l’anno prima per un corrispettivo superiore del 44% rispetto al prezzo pagato da Celeste al [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettazione erariale la rivendita mostrava evidenti anomalie, sia per l’ingiustificatezza dell’incremento valoriale attribuito ai cespiti, sia in quanto la Celeste dichiarava nel 2006 cospicue perdite fiscali pregresse, sia perché la costituzione di una nuova società riferibile ad un identico centro di interessi creava artificiosamente i presupposti per un indebito rimborso IVA, sia perché determinava l’abbattimento dei ricavi correlati alla vendita delle unità abitative ristrutturate, ricavate negli immobili acquistati in origine dal [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui rileva veniva rettificato dall’Agenzia, per euro 520.000, il valore delle rimanenze per gli anni 2007, 2008, 2009,2010. Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla CTP di Modena. L’appello dell’Agenzia veniva accolto limitatamente al recupero a tassazione di costi non documentati; veniva accolto anche l’appello incidentale della contribuente limitatamente alla motivazione sulle rimanenze. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è ora affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR trascurato il giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze, scaturente dalla sentenza 1966 del 20 giugno 2017, che era divenuta definitiva e che, a suo tempo, s’era pronunciata solo in ordine alle sanzioni. Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato che “l’imputazione nella rettifica delle rimanenze, così come operata dall’Ufficio, non è ammessa né dai principi contabili né dal codice civile”, posto che il recupero operato dall’Ufficio “deriva da quanto rettificato nell’a.i. 2006 (riproposto negli anni a seguire) e divenuto definitivo negli a.i. 2007/8”. È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo mezzo. La CTR ha all’evidenza trascurato di valorizzare, alla stregua di intangibile premessa – da anteporre rispetto ad ogni valutazione ulteriore – l’incidenza del giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze. Il giudicato in parola scaturiva dalla sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1966 del 20 giugno 2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La decisione de qua s’era pronunciata solo in ordine alle sanzioni, il che aveva determinato la cristallizzazione con riferimento al 2007 del valore delle rimanenze, individuate in un ammontare di euro 520.000. Di tale valore la CTR non mostra di tenere debito conto, nella prospettiva di soppesarne puntualmente gli effetti in relazione allo specifico anno d’imposta oggetto dell’odierna controversia. In particolare, il giudice d’appello manca di precisare la natura e la consistenza dei costi e delle poste ulteriori suscettibili, non solo di aver impattato sul valore delle rimanenze, ma di averne comportato la variazione in guisa da neutralizzare gli effetti che, avuto riguardo all’annualità considerata, e in ossequio al principio di continuità dei bilanci (e dei relativi valori), erano comunque suscettibili di collegarsi al valore originario di euro 520.000, valore coperto da giudicato. Il rapporto fiscale si era, in altri termini, stabilizzato con carattere di definitività con la res iudicata sul punto relativo al valore iniziale delle rimanenze, in esito al processo concluso con la sentenza della CTR n. 1966 del 20 giugno 2017; da detta pronuncia discendeva come elemento non ulteriormente controvertibile l’importo di euro 520.000 da assumere a base di partenza per le susseguenti distinte valutazioni. Il giudice d’appello era vincolato, infatti, a muovere da questo dato iniziale delle rimanenze ancorato all’anno 2007, dovendo conseguentemente apprezzarne gli effetti sui successivi anni d’imposta, chiarendo l’identità e la specificità degli elementi idonei a comportarne la variazione. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione dell
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