CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15715/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per non avere il G.i.p. del Tribunale di Torino riconosciuto la continuazione in executivis - come, altresì, supportate con successiva memoria difensiva sono inammissibili perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - nel caso di specie non è ravvisabile un'unicità di disegno criminoso comune ai reati oggetto delle sentenze, deliberato nelle sue linee essenziali almeno contestualmente alla commissione del primo reato; - nell'ambito, invero, della prima sentenza oggetto di richiesta di unificazione [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per condotte maltrattanti e violente poste in essere ai danni della allora compagna, attuate nell'ambito della loro relazione sentimentale; - i fatti di cui alla seconda sentenza attengono, invece, ad una vicenda completamente diversa, nell'ambito della quale il condannato attuava una condotta maltrattante, violenta e minacciosa nei confronti della madre e del fratello, nonché poneva in essere condotte persecutorie ai danni del vicino di casa; - dall'esame delle vicende oggetto delle due pronunce non vi è alcun elemento per ritenere che i reati oggetto delle stesse siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo, evidenziandosi che l'unico elemento di unione tra i fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è il loro manifestare la sua particolare indole e la proclività al delitto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ma