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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43697/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ALBAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo r") Li—lier-Gonclud-e—c-14(241.e..444:1-ol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'invocata applicazione dell'art. 34 D.LGS. 274/2000, l'inammissibilità nel resto del ricorso. uffito-ii-ttferisere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 7 novembre 2019 il giudice di Pace di Alba dichiarava [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità marocchina, responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Bra il 25 settembre 2017, e lo condannava alla pena di quindicimila euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Cuneo il 31 agosto 2017, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificatogli in pari data.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo: - violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: sia il decreto prefettizio di espulsione che l'ordine di allontanamento, su cui si fonda la sentenza impugnata, sono stati redatti e notificati all'interessato in lingua italiana e non, come la legge prevede, nella lingua propria (l'arabo).

La traduzione in una lingua veicolare, peraltro nemmeno eseguita, presuppone l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato, e detta impossibilità deve essere valutata alla luce della riconosciuta modalità di dare adeguata informazione allo straniero mediante schede informative plurilingue.

La legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone, pertanto, che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo.

Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come le sezioni civili di questa Corte (Sez. 6, n. 3678 del 08/03/2012, Rv. 621594), abbiano affermato il principio secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Il decidente ha disatteso l'eccezione di illegittimità degli atti amministrativi, sostenendo che tale traduzione non era necessaria in quanto il Fajri comprendeva la lingua italiana, ma la comprensione della lingua italiana parlata è cosa diversa dalla comprensione della lingua italiana scritta, a maggior ragione se trattasi di linguaggio tecnico-giuridico e la legge impone comunque la traduzione nelle lingue veicolari a prescindere dalla conoscenza, più o meno approssimativa, dell'idioma nazionale da parte dello straniero;- omessa motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non ha ricevuto nessuna risposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. L'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede espressamente che gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; l'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede a sua volta che i detti provvedimenti, se lo straniero non comprende la lingua italiana, devono essere accompagnati da "una sintesi del contenuto" nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Tale sistema normativo è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

Costituisce, però, principio consolidato quello secondo cui l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione e di allontanamento sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della loro emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti (Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233522; Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, P.G. in proc.

Preoteasa, Rv. 233703).

Dovrà pertanto essere anzitutto verificato se il soggetto comprenda la lingua italiana, poiché ciò rende automaticamente superflua la traduzione in (altra) lingua a lui nota, posto che né la lettera, né la ratio della norma configurano un diritto indiscriminato dello straniero, sol perché tale, alla traduzione nella propria lingua materna di atti di cui sia in grado di percepire immediatamente il significato.

1.2. Risulta, pertanto, all'evidenza destituita di fondamento la deduzione relativa alla violazione dell'obbligo di traduzione dei provvedimenti amministrativi nell'idioma natio del destinatario e comunque la "obbligatoria" traduzione in una delle lingue veicolari, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente precisato che dall'esame degli atti è risultato che "l'imputato capiva perfettamente la lingua italiana".

E il ricorrente non ha dedotto di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione (che non risulta, peraltro, aver egli mai impugnato) e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta, ma ha piuttosto prospettato una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, l'impossibilità di redazione nell'idioma natio debba essere in concreto apprezzata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero e che la legge impone in ogni caso la traduzione nelle lingue veicolari, a prescindere dalla conoscenza dell'idioma nazionale da parte dello straniero.

Conoscenza affermata dal provvedimento impugnato e genericamente contestata sul presupposto che la comprensione della lingua italiana parlata non equivale automaticamente a conoscenza della lingua scritta, mentre non consta che il destinatario dell'atto abbia mai eccepito la mancata conoscenza di tale lingua o l'impossibilità di comprendere i provvedimenti che gli vennero comunicati.

2. Deve, invece, rilevarsi che il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come riportato nell'epigrafe della stessa sentenza.

Secondo l'interpretazione datane da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto citato indica anche i criteri per poter applicare la relativa causa di proscioglimento, rappresentata dalla "particolare tenuità" del fatto, riconoscibile, non in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie.

Nel caso al vaglio, l'esame della reale dimensione offensiva della vicenda, al fine di verificare la possibilità di accogliere le conclusioni auspicate dalla difesa, risulta del tutto omessa.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, in piena autonomia, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, fornendo esauriente risposta e colmando la lacuna motivazionale sopra rilevata.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace \2p1 i Nì z) <e,.-92, i'ECAAP, P -.p tA _ di AlbayDichiara inammissibile n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ALBAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo r") Li—lier-Gonclud-e—c-14(241.e..444:1-ol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'invocata applicazione dell'art. 34 D.LGS. 274/2000, l'inammissibilità nel resto del ricorso. uffito-ii-ttferisere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 7 novembre 2019 il giudice di Pace di Alba dichiarava [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità marocchina, responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Bra il 25 settembre 2017, e lo condannava alla pena di quindicimila euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Cuneo il 31 agosto 2017, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificatogli in pari data. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo: - violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: sia il decreto prefettizio di espulsione che l'ordine di allontanamento, su cui si fonda la sentenza impugnata, sono stati redatti e notificati all'interessato in lingua italiana e non, come la legge prevede, nella lingua propria (l'arabo). La traduzione in una lingua veicolare, peraltro nemmeno eseguita, presuppone l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato, e detta impossibilità deve essere valutata alla luce della riconosciuta modalità di dare adeguata informazione allo straniero mediante schede informative plurilingue. La legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone, pertanto, che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo. Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come le sezioni civili di questa Corte (Sez. 6, n. 3678 del 08/03/2012, Rv. 621594), abbiano affermato il principio secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. Il decidente ha disatteso l'eccezione di illegittimità degli atti amministrativi, sostenendo che tale traduzione non era necessaria in quanto il Fajri comprendeva la lingua italiana, ma la comprensione della lingua italiana parlata è cosa diversa dalla comprensione della lingua italiana scritta, a maggior ragione se trattasi di linguaggio tecnico-giuridico e la legge impone comunque la traduzione nelle lingue veicolari a prescindere dalla conoscenza, più o meno approssimativa, dell'idioma nazionale da parte dello straniero;- omessa motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non ha ricevuto nessuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede espressamente che gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; l'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede a sua volta che i detti provvedimenti, se lo straniero non comprende la lingua italiana, devono essere accompagnati da "una sintesi del contenuto" nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Tale sistema normativo è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione. Costituisce, però, principio consolidato quello secondo cui l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione e di allontanamento sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della loro emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti (Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233522; Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, P.G. in proc. Preoteasa, Rv. 233703). Dovrà pertanto essere anzitutto verificato se il soggetto comprenda la lingua italiana, poiché ciò rende automaticamente superflua la traduzione in (altra) lingua a lui nota, posto che né la lettera, né la ratio della norma configurano un diritto indiscriminato dello straniero, sol perché tale, alla traduzione nella propria lingua materna di atti di cui sia in grado di percepire immediatamente il significato. 1.2. Risulta, pertanto, all'evidenza destituita di fondamento la deduzione relativa alla violazione dell'obbligo di traduzione dei provvedimenti amministrativi nell'idioma natio del destinatario e comunque la "obbligatoria" traduzione in una delle lingue veicolari, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente precisato che dall'esame degli atti è risultato che "l'imputato capiva perfettamente la lingua italiana". E il ricorrente non ha dedotto di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione (che non risulta, peraltro, aver egli mai impugnato) e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta, ma ha piuttosto prospettato una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, l'impossibilità di redazione nell'idioma natio debba essere in concreto apprezzata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero e che la legge impone in ogni caso la traduzione nelle lingue veicolari, a prescindere dalla conoscenza dell'idioma nazionale da parte dello straniero. Conoscenza affermata dal provvedimento impugnato e genericamente contestata sul presupposto che la comprensione della lingua italiana parlata non equivale automaticamente a conoscenza della lingua scritta, mentre non consta che il destinatario dell'atto abbia mai eccepito la mancata conoscenza di tale lingua o l'impossibilità di comprendere i provvedimenti che gli vennero comunicati. 2. Deve, invece, rilevarsi che il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come riportato nell'epigrafe della stessa sentenza. Secondo l'interpretazione datane da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto citato indica anche i criteri per poter applicare la relativa causa di proscioglimento, rappresentata dalla "particolare tenuità" del fatto, riconoscibile, non in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie. Nel caso al vaglio, l'esame della reale dimensione offensiva della vicenda, al fine di verificare la possibilità di accogliere le conclusioni auspicate dalla difesa, risulta del tutto omessa. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, in piena autonomia, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, fornendo esauriente risposta e colmando la lacuna motivazionale sopra rilevata. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace \2p1 i Nì z) <e,.-92, i'ECAAP, P -.p tA _ di AlbayDichiara inammissibile n