CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42766/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GRECIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdate-awise-a+1~,— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gjini Dh5onis e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Gjini denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., di misura della pena e di qualificazione giuridica del fatto. 1.2. Ftoni deduce vizi di motivazione, in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo entrambi i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi anche per quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto, ravvisabile solo quando questa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno 4Ia Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re est nsore Il resident