CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 39451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo preliminarmente: 1)declaratoria della estinzione del resto per intervenuta prescrizione, fatti commessi il 17.08.2017; 2)violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod.pen., seppure non inserita nei motivi di appello;3) violazione di legge per la mancata conversione della pena detentiva di un mese di arresto in pecuniaria alla luce del Dlgs 15/2022 art. 20 bis; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione in misura prevalente delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso, è inammissibile, in quanto palesemente fondato con riferimento al quarto motivo su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato quanto alla dosimetria della pena, irrogata peraltro in misura prossima al minimo edittale, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile che non è emerso alcun elemento positivamente apprezzabile in favore dell'imputato tenuto conto della proclività a delinquere dedotta dai plurimi precedenti l'imputato e che la pena è congrua rispetto alla concreta gravità del fatto e alla trasgressiva personalità (fol 4). 2.Quanto al secondo motivo del tutto generico trova applicazione il principio condiviso da questo collegio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 n 5922 del 19.01.2023 rv 284160.01). 3. Quanto al terzo motivo è applicabile alla fattispecie concreta il principio affermato da questa Sezione 4 rv 274768 secondo cui non è deducibile la richiesta - peraltro solo genericamente formulata dal ricorrente in questa sede di legittimità - di conversione della pena detentiva irrogata in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689 del 1981, non avendo la stessa costituito oggetto di apposita richiesta in sede di merito [cfr., sul punto, sez. 4 n. 1482 del 07/11/1989, Ud. (dep. 02/02/1990); Pompignoli, Rv. 183197]. D'altro canto sul punto la riforma del Dlgs 150/22 ha apportato solo una modifica che attiene al limite massimo di pena detentiva convertibile da sei mesi ad un anno ma nel caso del ricorrente la pena detentiva irrogata era di un mese e rientrava già pacificamente nella previsione dell'art. Art. 53 L. 689/1981cgià in vigore. 4. Quanto alla dedotta prescrizione la censura è manifestamente infondata oltre che assolutamente generica e aspecifica. Il reato, commesso il 17.08.2017 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 27.04.22 in quanto non erano decorsi 5 anni previsti dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod. pen, e ciò senza tener conto che alla fattispecie concreta, stante la commissione del reato dopo l'entrata in vigore della legge 103/2017, doveva applicarsi l'ulteriore causa di sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen . che ulteriori periodi di sospensione: dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi per ciascun grado. Va qui ribadito che per espressa previsione della legge di riforma, che contiene una specifica norma transitoria, la nuova disciplina della prescrizione si applica ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge: quindi la cd. legge Orlando si applica per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017 fino 31.12.2019 quanto entra è entrata in vigore, il 1.01.2020 la c.d. legge Bonafede, 9.01.2019 n. 3 che all'art. 1, co. 1, lett. e) ha sospeso il decorso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio o dopo il decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna". 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude in ogni caso la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. 5.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento' a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favo