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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 27475/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 398/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11972/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio che depositava conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 30 ottobre 2024, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all’art. 216, secondo comma, r.d. 267/1942, pronunciata dal Tribunale di Gela il 1° dicembre 2022.

2. La Corte di cassazione con sentenza del 24 aprile 2024 aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta sotto il profilo della sussistenza del dolo specifico del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, essendo contestato all’imputato di avere sottratto o comunque distrutto i libri contabili della società da lui amministrata allo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurarsi un ingiusto profitto.

Il profilo di illogicità della motivazione della annullata sentenza riguardava la ritenuta sussistenza del coefficiente psicologico richiesto in ragione della ipotizzata funzionalità della condotta ad impedire l’individuazione dell’attività svolta e il compiuto accertamento del passivo; tanto alla luce dell’intervenuta assoluzione delle pur contestate condotte distrattive.

3. L’impugnata sentenza ribadiva la sussistenza del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie di reato, stante la contestazione della fattispecie di sottrazione, ovvero distruzione dei libri contabili.

In particolare, riteneva indice di fraudolenza il fatto che fin dal 2010 l’imputato avesse interrotto ogni rapporto con il commercialista di riferimento, sospendendo al contempo qualsiasi attività di documentazione contabile ed amministrativa della società. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27475/2025 Roma, lì, 25/07/2025 Ulteriore dato da cui poteva evincersi la fraudolenza della condotta era rappresentato dalla circostanza che l’ultima dichiarazione dei redditi prima del fallimento era relativa all’anno 2017 ed era stata presentata in bianco nel 2018.

Anche la commistione di beni fra il fallito e soggetti terzi era indicativa dell’interesse dell’imputato a non rendere disponibili elementi per la ricostruzione degli atti di gestione, così come l’avere posto in essere una condotta distrattiva a ridosso del fallimento e la mancata collaborazione dell’imputato nel fornire chiarimenti alla curatela fallimentare sarebbero ulteriori elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico richiesto.

4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, esponendo quattro motivi di doglianza. 4.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 627 cod. pen. per non essersi la Corte, in sede di rinvio, uniformata al dictum contenuto nella sentenza rescindete, avendo utilizzato le medesime argomentazioni già contente nella sentenza cassata per sostenere la sussistenza dell’elemento psicologico. 4.2 Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

Ribadiva il ricorrente che il giudice del rinvio aveva fondato la motivazione circa la sussistenza del dolo sulle medesime argomentazioni già ritenute insufficienti, cioè l’esposizione debitoria verso l‘Erario, la mancata consegna della contabilità e la condivisione dei locali aziendali con altra ditta riconducibile alla famiglia.

Secondo il ricorrente l’impugnato provvedimento sarebbe incorso ancora una volta in un vizio di motivazione per avere dedotto da eventi fenomenici che integrano l’elemento oggettivo del reato, anche l’elemento soggettivo del medesimo. 4.3 Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 217 l. fall., per non avere, cioè, il giudice del rinvio affrontato la questione di carattere subordinato posta dall’appellante, quale la possibilità di ricondurre il fatto contestato al Susino nell’alveo del reato di bancarotta semplice.

Non sarebbe stata investigata, in buona sostanza, la ragione per la quale l’imputato non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 4.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in punto di richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l’atto di appello, in particolare l’acquisizione della documentazione allegata all’atto di appello.

5. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio depositava conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

6. Il ricorrente depositava note scritte a seguito delle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1 L’annullamento per vizio motivazionale non comporta necessariamente l’acquisizione di altri elementi ricostruttivi, ma il dovere di una valutazione critica che tenga conto dei profili di carenza argomentativa o di illogicità individuati dalla sentenza rescindente.

In altri termini, il vincolo per il giudice del rinvio opera solo per i principi e le questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, Rv. 256893).

Infatti, il giudice di rinvio non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389).

1.1. Il tema di indagine demandato alla Corte territoriale aveva ad oggetto la necessità di valutare compiutamente la piattaforma probatoria, al fine di evitare che il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice si potesse correlare, con un automatismo inaccettabile, alla mera – e normale – incidenza dell’assenza di scritture che documentino i fatti gestionali (omessa tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall.) sulla ricostruzione del patrimonio e dell’attività.

Come illustrato in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili.

A fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384).

Altrettanto palesemente risulta come le situazioni maggiormente problematiche siano da individuare in quei casi in cui non si ravvisano condotte distrattive di alcun tipo.

Se non risulta elevata alcuna contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta assoluzione per tale imputazione, va ribadita la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, perché in tal caso la prova non può giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.

In tale contesto, Sez. 5 Gualandri ha ribadito che in presenza di specifiche circostanze - come ad esempio, la coincidenza tra l'omissione e l'affermarsi di una condizione di insolvenza; l'accertamento di condotte distrattive specifiche; la totale irreperibilità del legale rappresentante dell'azienda o la mancata cooperazione dello stesso con gli organi della procedura fallimentare - è ben possibile argomentare come il quadro ricostruttivo appaia ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa; in tal caso, quindi, è possibile ritenere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell'evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente.

Esaminando quindi i primo dei due motivi di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha appunto valorizzato il fatto che l’imputato avesse interrotto quasi otto anni prima della dichiarazione di fallimento il rapporto con il professionista incaricato di occuparsi della contabilità “dovendo andar dietro ad altri problemi”, l’ammontare del credito (600.000 euro) la cui mancata riscossione avrebbe provocato il dissesto, l’ammontare del credito nei confronti dell’erario (circa tre milioni di euro), la presenza, rilevata in sede di redazione dell’inventario fallimentare, di beni riconducibili in varia misura ai fratelli dell’imputato – indice di una gestione comune degli affari tra i germani Susino, le condotte dissimulatorie poste in essere dall’imputato nei confronti del curatore fallimentare che cercava di avere accesso alle scritture contabili.

Rispetto a questa articolata piattaforma probatoria, ossia a fronte proprio di un articolato e più ampio apprezzamento della base ricostruttiva auspicata dalla sentenza rescindente come necessario presupposto della valutazione richiesta al giudice di merito, i primi due motivi di ricorso si risolvono in considerazioni generiche che ripropongono le non decisive censure illustrate nell’atto di appello e nella menzionata memoria depositata in data 30 ottobre 2024, posto che, invece, razionalmente è stato desunto il fine di realizzare un pregiudizio ai creditori, con ingiusto proprio vantaggio dai seguenti elementi: la contiguità, non solo fisica ma gestionale, delle diverse attività imprenditoriali sopra ricordate; l’entità del debito erariale (peraltro non disgiunto, dal debito di 35.000 euro che aveva sorretto l’istanza di fallimento: ciò che smentisce l’affermazione – comunque irrilevante - che l’imputato non aveva esposizioni di sorta verso i creditori privati; così come la smentisce l’affermazione ribadita nella nota 18 del ricorso di un debito bancario “passato a sofferenza” sin dal 2003), entità che sottende i fatti economici che lo hanno generato, senza che tale significatività scemi per il momento in cui esso sarebbe maturato; l’assoluta irrilevanza dei beni rinvenuti poiché l’assenza delle scritture contabili assume rilievo penale proprio per ciò che non consente di accertare e fermo restando che il dolo specifico non richiede necessariamente che il fine perseguito sia conseguito.

Le superiori considerazioni, nella misura in cui non incrinano la tenuta argomentativa della sentenza in tema di accertamento del dolo specifico, dimostrano anche l’infondatezza del terzo motivo, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto come bancarotta semplice – trattandosi di qualificazione logicamente incompatibile con le superiori conclusioni, e del quarto che, in termini di assoluta genericità, lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in relazione a profili fattuali sopra considerati come di assoluta irrilevanza.

2. In ragione delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 398/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11972/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio che depositava conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 30 ottobre 2024, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all’art. 216, secondo comma, r.d. 267/1942, pronunciata dal Tribunale di Gela il 1° dicembre 2022. 2. La Corte di cassazione con sentenza del 24 aprile 2024 aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta sotto il profilo della sussistenza del dolo specifico del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, essendo contestato all’imputato di avere sottratto o comunque distrutto i libri contabili della società da lui amministrata allo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurarsi un ingiusto profitto. Il profilo di illogicità della motivazione della annullata sentenza riguardava la ritenuta sussistenza del coefficiente psicologico richiesto in ragione della ipotizzata funzionalità della condotta ad impedire l’individuazione dell’attività svolta e il compiuto accertamento del passivo; tanto alla luce dell’intervenuta assoluzione delle pur contestate condotte distrattive. 3. L’impugnata sentenza ribadiva la sussistenza del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie di reato, stante la contestazione della fattispecie di sottrazione, ovvero distruzione dei libri contabili. In particolare, riteneva indice di fraudolenza il fatto che fin dal 2010 l’imputato avesse interrotto ogni rapporto con il commercialista di riferimento, sospendendo al contempo qualsiasi attività di documentazione contabile ed amministrativa della società. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27475/2025 Roma, lì, 25/07/2025 Ulteriore dato da cui poteva evincersi la fraudolenza della condotta era rappresentato dalla circostanza che l’ultima dichiarazione dei redditi prima del fallimento era relativa all’anno 2017 ed era stata presentata in bianco nel 2018. Anche la commistione di beni fra il fallito e soggetti terzi era indicativa dell’interesse dell’imputato a non rendere disponibili elementi per la ricostruzione degli atti di gestione, così come l’avere posto in essere una condotta distrattiva a ridosso del fallimento e la mancata collaborazione dell’imputato nel fornire chiarimenti alla curatela fallimentare sarebbero ulteriori elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico richiesto. 4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, esponendo quattro motivi di doglianza. 4.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 627 cod. pen. per non essersi la Corte, in sede di rinvio, uniformata al dictum contenuto nella sentenza rescindete, avendo utilizzato le medesime argomentazioni già contente nella sentenza cassata per sostenere la sussistenza dell’elemento psicologico. 4.2 Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Ribadiva il ricorrente che il giudice del rinvio aveva fondato la motivazione circa la sussistenza del dolo sulle medesime argomentazioni già ritenute insufficienti, cioè l’esposizione debitoria verso l‘Erario, la mancata consegna della contabilità e la condivisione dei locali aziendali con altra ditta riconducibile alla famiglia. Secondo il ricorrente l’impugnato provvedimento sarebbe incorso ancora una volta in un vizio di motivazione per avere dedotto da eventi fenomenici che integrano l’elemento oggettivo del reato, anche l’elemento soggettivo del medesimo. 4.3 Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 217 l. fall., per non avere, cioè, il giudice del rinvio affrontato la questione di carattere subordinato posta dall’appellante, quale la possibilità di ricondurre il fatto contestato al Susino nell’alveo del reato di bancarotta semplice. Non sarebbe stata investigata, in buona sostanza, la ragione per la quale l’imputato non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 4.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in punto di richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l’atto di appello, in particolare l’acquisizione della documentazione allegata all’atto di appello. 5. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio depositava conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. Il ricorrente depositava note scritte a seguito delle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1 L’annullamento per vizio motivazionale non comporta necessariamente l’acquisizione di altri elementi ricostruttivi, ma il dovere di una valutazione critica che tenga conto dei profili di carenza argomentativa o di illogicità individuati dalla sentenza rescindente. In altri termini, il vincolo per il giudice del rinvio opera solo per i principi e le questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, Rv. 256893). Infatti, il giudice di rinvio non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389). 1.1. Il tema di indagine demandato alla Corte territoriale aveva ad oggetto la necessità di valutare compiutamente la piattaforma probatoria, al fine di evitare che il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice si potesse correlare, con un automatismo inaccettabile, alla mera – e normale – incidenza dell’assenza di scritture che documentino i fatti gestionali (omessa tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall.) sulla ricostruzione del patrimonio e dell’attività. Come illustrato in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili. A fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Altrettanto palesemente risulta come le situazioni maggiormente problematiche siano da individuare in quei casi in cui non si ravvisano condotte distrattive di alcun tipo. Se non risulta elevata alcuna contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta assoluzione per tale imputazione, va ribadita la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, perché in tal caso la prova non può giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. In tale contesto, Sez. 5 Gualandri ha ribadito che in presenza di specifiche circostanze - come ad esempio, la coincidenza tra l'omissione e l'affermarsi di una condizione di insolvenza; l'accertamento di condotte distrattive specifiche; la totale irreperibilità del legale rappresentante dell'azienda o la mancata cooperazione dello stesso con gli organi della procedura fallimentare - è ben possibile argomentare come il quadro ricostruttivo appaia ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa; in tal caso, quindi, è possibile ritenere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell'evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente. Esaminando quindi i primo dei due motivi di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha appunto valorizzato il fatto che l’imputato avesse interrotto quasi otto anni prima della dichiarazione di fallimento il rapporto con il professionista incaricato di occuparsi della contabilità “dovendo andar dietro ad altri problemi”, l’ammontare del credito (600.000 euro) la cui mancata riscossione avrebbe provocato il dissesto, l’ammontare del credito nei confronti dell’erario (circa tre milioni di euro), la presenza, rilevata in sede di redazione dell’inventario fallimentare, di beni riconducibili in varia misura ai fratelli dell’imputato – indice di una gestione comune degli affari tra i germani Susino, le condotte dissimulatorie poste in essere dall’imputato nei confronti del curatore fallimentare che cercava di avere accesso alle scritture contabili. Rispetto a questa articolata piattaforma probatoria, ossia a fronte proprio di un articolato e più ampio apprezzamento della base ricostruttiva auspicata dalla sentenza rescindente come necessario presupposto della valutazione richiesta al giudice di merito, i primi due motivi di ricorso si risolvono in considerazioni generiche che ripropongono le non decisive censure illustrate nell’atto di appello e nella menzionata memoria depositata in data 30 ottobre 2024, posto che, invece, razionalmente è stato desunto il fine di realizzare un pregiudizio ai creditori, con ingiusto proprio vantaggio dai seguenti elementi: la contiguità, non solo fisica ma gestionale, delle diverse attività imprenditoriali sopra ricordate; l’entità del debito erariale (peraltro non disgiunto, dal debito di 35.000 euro che aveva sorretto l’istanza di fallimento: ciò che smentisce l’affermazione – comunque irrilevante - che l’imputato non aveva esposizioni di sorta verso i creditori privati; così come la smentisce l’affermazione ribadita nella nota 18 del ricorso di un debito bancario “passato a sofferenza” sin dal 2003), entità che sottende i fatti economici che lo hanno generato, senza che tale significatività scemi per il momento in cui esso sarebbe maturato; l’assoluta irrilevanza dei beni rinvenuti poiché l’assenza delle scritture contabili assume rilievo penale proprio per ciò che non consente di accertare e fermo restando che il dolo specifico non richiede necessariamente che il fine perseguito sia conseguito. Le superiori considerazioni, nella misura in cui non incrinano la tenuta argomentativa della sentenza in tema di accertamento del dolo specifico, dimostrano anche l’infondatezza del terzo motivo, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto come bancarotta semplice – trattandosi di qualificazione logicamente incompatibile con le superiori conclusioni, e del quarto che, in termini di assoluta genericità, lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in relazione a profili fattuali sopra considerati come di assoluta irrilevanza. 2. In ragione delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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