CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15005/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. anziché in quella di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 1, n. 463 del 04/11/1993 -dep. 19/01/1994-, Maimone, Rv. 196207 - 01); Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] Giorg4 Fídelbo [OSCURATO:PERSONA]: LFRip i 9 0