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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato in data 6 luglio 2021 la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 dicembre 2013 appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo ex art. 589 commi 1, 2, 3 cod. pen riducendo la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello (davanti alla quale la prescrizione era già stata eccepita), pur tenendo conto del periodo di sospensione pari a mesi 4 giorni 11 dal 7 giugno 2013 al 18 ottobre 2013.

3. Il Procuratore generale nella persona del sosituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

Il reato di cui all'art. 589 cod. pen. con violazione della norme in materia di circolazione stradale era punito all'epoca di commissione, 4 agosto 2006, con la pena massima di cinque anni di reclusione.

In tema di prescrizione la legge 251/2005 (cd. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. peri.

Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, comma 2, cod. peri, ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni.

Nel caso di specie, dunque, alla data della sentenza della Corte di appello, 6 luglio 2021, tale termine non era ancora decorso.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 12 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente Donate la Ferranti DEPOSITATO1N CAMEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato in data 6 luglio 2021 la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 dicembre 2013 appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo ex art. 589 commi 1, 2, 3 cod. pen riducendo la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello (davanti alla quale la prescrizione era già stata eccepita), pur tenendo conto del periodo di sospensione pari a mesi 4 giorni 11 dal 7 giugno 2013 al 18 ottobre 2013. 3. Il Procuratore generale nella persona del sosituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. Il reato di cui all'art. 589 cod. pen. con violazione della norme in materia di circolazione stradale era punito all'epoca di commissione, 4 agosto 2006, con la pena massima di cinque anni di reclusione. In tema di prescrizione la legge 251/2005 (cd. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. peri. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, comma 2, cod. peri, ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni. Nel caso di specie, dunque, alla data della sentenza della Corte di appello, 6 luglio 2021, tale termine non era ancora decorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 12 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente Donate la Ferranti DEPOSITATO1N CAMEL
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