CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che risulta corretta la prospettazione dell'intervenuta prescrizione del reato, formulata fin dalle conclusioni inviate per l'udienza d'appello, da quanto risulta dall'esame del fascicolo, consentito attesa la natura dell'eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto); evidenziato infatti che all'udienza dal 4 maggio 2020, ricadente in epoca di 'sospensione Covid' è stato disposto il rinvio alla successiva udienza del 16 novembre 2020, ma che la sospensione del termine di prescrizione è stato, correttamente, limitato all'il. maggio 2020, a conclusione del termine ennergenziale; osservato che pertanto risulta errata l'interpretazione fornita sul punto dalla Corte, che ha indebitamene esteso l'effetto sospensivo all'intero periodo di rinvio dell'udienza; considerata infine l'insussistenza di ragioni per ritenere evidente l'insussistenza del fatto o di altra ragione assolutoria dell'imputato per il reato ascrittogli P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso