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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46313/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 26/06/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per due distinte ipotesi reati di truffa aggravata.

L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre il seguente motivo unico: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art.129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698).

Il ricorrente si limita poi a censurare la mancata pronuncia di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione senza procedere ad indicare in quale data, per ogni singolo episodio di reato, la stessa sarebbe maturata.

Si è costantemente riconosciuto in giurisprudenza come debba considerarsi inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, nella cui parte motiva la S.C. ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario).

Peraltro, vista la data di commissione dei fatti (06/10/2011), il termine prescrizionale, avuto riguardo alla ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, è pari ad anni dieci, a cui va aggiunta la sospensione ex art. 83, comma 3-bis, dl. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a gg. sessantaquattro: il termine si fissa così improrogabilmente al 09/12/2021.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 26/06/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per due distinte ipotesi reati di truffa aggravata. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre il seguente motivo unico: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art.129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698). Il ricorrente si limita poi a censurare la mancata pronuncia di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione senza procedere ad indicare in quale data, per ogni singolo episodio di reato, la stessa sarebbe maturata. Si è costantemente riconosciuto in giurisprudenza come debba considerarsi inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, nella cui parte motiva la S.C. ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario). Peraltro, vista la data di commissione dei fatti (06/10/2011), il termine prescrizionale, avuto riguardo alla ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, è pari ad anni dieci, a cui va aggiunta la sospensione ex art. 83, comma 3-bis, dl. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a gg. sessantaquattro: il termine si fissa così improrogabilmente al 09/12/2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'esten
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