Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2025
ECLI:EU:C:2025:293
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0536_RES
Causa C‑536/23
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] I)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2025
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Nozione di “parte lesa” – Dipendente pubblico vittima di un incidente stradale – Retribuzione mantenuta durante il periodo della sua inabilità al lavoro – Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento di tale dipendente pubblico – Competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Azioni esperite nei confronti dell’assicuratore – Azione diretta della persona lesa – Nozione di persona lesa – Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico rimasto ferito in un incidente stradale, che ha continuato a versare la retribuzione di quest’ultimo durante il periodo di inabilità al lavoro – Inclusione – Competenza dell’organo giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Stato membro avente la facoltà di citare in giudizio la società assicuratrice del veicolo coinvolto in tale incidente dinanzi all’organo giurisdizionale del luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, considerando 15, 16 e 18 e artt. 1, § 1, 11, § 1, a) e b), 13, § 2, e 63, § 1]
(v. punti 27‑49 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), la Corte si pronuncia sulle norme sulla competenza speciale previste dal regolamento n. 1215/2012 (
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) in materia di assicurazioni in una situazione in cui l’azione giudiziaria è stata proposta dal datore di lavoro di una vittima di un incidente stradale, surrogato nei diritti di quest’ultima, contro la società assicuratrice del veicolo responsabile di tale incidente.
Nel marzo 2020, una dipendente pubblica federale che lavorava a Monaco di Baviera (Germania) e domiciliata in tale città è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in Spagna, con il coinvolgimento di un veicolo assicurato presso la [OSCURATO:PERSONA]. Durante il periodo in cui tale dipendente pubblica è stata inabile al lavoro, il suo datore di lavoro, la Repubblica federale di Germania, ha continuato a corrisponderle la retribuzione.
Agendo in qualità di datore di lavoro, la Repubblica federale di Germania ha adito l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania) con un’azione civile diretta ad ottenere un indennizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivante dal versamento della retribuzione alla sua dipendente pubblica. Poiché tale società ha sede legale in Spagna, essa ha eccepito il difetto di competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale adita e ha contestato la fondatezza del ricorso.
Nel febbraio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) ha declinato la propria competenza internazionale, sostenendo che la Repubblica federale di Germania non poteva beneficiare delle norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. La Repubblica federale di Germania ha quindi proposto appello davanti al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I).
Secondo tale giudice, è pacifico che la Repubblica federale di Germania intende esercitare un’azione diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] e che essa ha adito l’autorità giurisdizionale a titolo di una cessione legale di diritti. Al fine di valutare la fondatezza dell’appello, tale giudice ha deciso di sottoporre alla Corte la questione se uno Stato membro che, in qualità di datore di lavoro, propone un’azione diretta contro un assicuratore, sul fondamento di una surrogazione legale nei diritti al risarcimento di un funzionario ferito in un incidente, possa avvalersi delle norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni previste, a favore della «parte lesa», dal regolamento n. 1215/2012.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte ricorda che, in deroga alla regola generale della competenza del foro del domicilio del convenuto prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro in forza delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento. In particolare, le disposizioni della sezione 3 del capo II di detto regolamento mirano a correggere un certo squilibrio tra le parti dell’azione in materia di assicurazioni, garantendo che la parte più debole possa agire in giudizio contro la parte più forte davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro facilmente accessibile. Più precisamente, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le disposizioni dell’articolo 11 — che disciplina, al suo paragrafo 1, la competenza in materia di assicurazioni quando l’assicuratore è domiciliato in uno Stato membro (
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) — sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che una tale azione sia possibile.
In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che le norme sulla competenza che derogano alla regola generale della competenza del foro del domicilio del convenuto devono essere interpretate in modo restrittivo. Orbene, la Corte ha già precisato che le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni previste dal regolamento n. 1215/2012 vanno a beneficio di coloro che hanno subito un danno, senza che la cerchia di tali soggetti sia limitata a quelli che l’hanno subito direttamente. Infatti, determinate categorie di soggetti surrogati nei diritti vantati dalla persona direttamente lesa da un danno possono avvalersi anch’esse delle norme sulla competenza previste dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento al fine di convenire un assicuratore davanti ad un’autorità giurisdizionale diversa da quella del luogo in cui quest’ultimo è domiciliato, qualora tali soggetti surrogati possano essere qualificati come «parti lese», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 di detto regolamento.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato che, per poter rientrare nella nozione di «parte lesa», ai sensi di tale disposizione, non occorre valutare caso per caso se la persona che ha agito contro l’assicuratore interessato possa essere considerata una «parte più debole». Pertanto, per quanto riguarda i rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali può essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro, la Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo (o le disposizioni equivalenti del regolamento n. 44/2001 (
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)), nei casi in cui il cessionario dei diritti della persona direttamente lesa sia un professionista di questo tipo. Un’esclusione analoga è stata decisa relativamente a un organismo di previdenza sociale che ha agito ai fini del rimborso delle prestazioni fornite al suo assicurato leso in un incidente stradale.
Di contro, dalla giurisprudenza della Corte relativa a tali disposizioni equivalenti del regolamento n. 44/2001 emerge che un datore di lavoro, surrogato nei diritti del suo lavoratore dipendente per avergli corrisposto la retribuzione durante un periodo di inabilità al lavoro, che, in questa sola qualità, proponga un’azione facendo valere il pregiudizio subito da tale lavoratore può essere considerato più debole dell’assicuratore che ha citato in giudizio, in quanto soggetto che ha subito un danno, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica.
Per quanto riguarda la questione se da tale giurisprudenza risulti che a uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento di una dipendente pubblica direttamente lesa, rimasta ferita in un incidente che ha coinvolto un veicolo assicurato, debba essere riconosciuta la qualità di «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, per il fatto che ha continuato a corrispondere la retribuzione a tale dipendente pubblica mentre era inabile al lavoro, di modo che un tale Stato datore di lavoro potrebbe convenire l’assicuratore interessato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, sempre che una tale azione diretta sia possibile, la Corte rileva che la causa in esame è analoga alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
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). Ne consegue che le considerazioni svolte dalla Corte in tale sentenza sono trasponibili alla presente causa. Infatti, tale sentenza è stata pronunciata in un contesto e in circostanze di fatto analoghe a quelle all’origine della controversia principale. Tale analogia si impone a maggior ragione in quanto la Repubblica federale di Germania agisce ai fini del risarcimento nella sua sola qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di uno dei suoi dipendenti pubblici, e non come soggetto di diritto internazionale pubblico.
Pertanto, in applicazione del regolamento n. 1215/2012 (
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), un datore di lavoro che abbia continuato a versare la retribuzione al suo lavoratore dipendente mentre egli era inabile al lavoro a seguito di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore del veicolo coinvolto in tale incidente, deve essere considerato «parte lesa», compreso nel caso in cui l’attore sia uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro. È irrilevante al riguardo la circostanza che tale Stato membro eserciti anche le funzioni di un organismo di previdenza sociale, dal momento che lo Stato membro interessato propone la sua azione ai fini del risarcimento unicamente in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento del suo lavoratore dipendente, e non in qualità di organismo di previdenza sociale.
In terzo luogo, la Corte respinge la tesi del giudice del rinvio secondo cui, in applicazione del regolamento n. 1215/2012, nel caso in cui l’attore che ha citato in giudizio un assicuratore sia uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del suo lavoratore dipendente direttamente leso, sarebbe territorialmente competente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato tale lavoratore dipendente. Infatti, quando è applicabile l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che designa «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore», tale disposizione determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale così designata. Inoltre, dato che il datore di lavoro surrogato nei diritti del suo lavoratore dipendente per il fatto di avergli corrisposto la retribuzione ha subito un danno proprio ed è quindi egli stesso «parte lesa», può beneficiare della possibilità, prevista da tale disposizione, di proporre la sua azione contro un assicuratore davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato. Poiché il datore di lavoro surrogato è l’unico a poter esercitare i diritti al risarcimento derivanti dalla surrogazione, non è necessario, per evitare il rischio di una moltiplicazione dei fori, imporgli di adire l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il suo lavoratore dipendente. Ciò vale parimenti nel caso in cui, come nella fattispecie, detto datore di lavoro surrogato sia uno Stato membro. Per quanto riguarda l’identificazione del luogo in cui è domiciliato un siffatto Stato membro datore di lavoro, occorre considerare il luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega il dipendente pubblico di cui trattasi, ente che ha, in pratica, subito il danno connesso all’assenza del lavoratore.
Alla luce di quanto precede, la Corte dichiara che, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico rimasto ferito in un incidente stradale, al quale ha continuato a corrispondere la retribuzione durante la sua inabilità al lavoro, può, in qualità di «parte lesa», ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, convenire la società che assicura la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo coinvolto in tale incidente davanti all’autorità giurisdizionale non del luogo in cui tale dipendente pubblico è domiciliato, bensì del luogo in cui si trova la sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente, sempre che un’azione diretta sia possibile.
(
1
) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
, anche denominato il «regolamento Bruxelles I
bis
»).
(
2
) In forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012: «L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; (...)».
(
3
) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
, anche denominato il «regolamento Bruxelles I»). Più precisamente, tali «disposizioni equivalenti» sono l’articolo 11, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001.
(
4
) Sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
340/16
,
EU:C:2017:576
).
(
5
) Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo.