CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
artino,con domicilio digitale come per legge- ricorrente -controSERRETTI SIMONA, rappresentata e difesa dagli avv.ti GiuseppeTampoia e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1806/2023,pubblicata in data 1° giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.Numero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Milano, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] la condanna alla restituzione della somma di euro6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.A sostegno della domanda esponeva che: i) con sentenza n.2494/2014 la Corte d’appello di Milano, a definizione del giudiziopromosso dal ricorrente anche nei confronti dell’ex coniuge BarbaraNestori, lo aveva condannato alla rifusione delle spese, liquidate nellamisura di euro 6.433,00, oltre accessori, distratte in favore deldifensore della Nestori, [OSCURATO:PERSONA]; ii) quest’ultima, in forzadella sentenza d’appello aveva intimato, con atto di precetto, ilpagamento di complessivi euro 11.291,39 e successivamente avevanotificato pignoramento mobiliare con esito negativo; iii) non avendoil ricorrente reso la dichiarazione ex artt. 492 e 518 cod. proc. civ.,era stato imputato del reato di cui all’art. 388 cod. pen., a seguito diquerela sporta dalla Serretti; iv) nel corso del procedimento penale,aveva raggiunto un accordo transattivo con la Serretti, convenendo ilpagamento di una somma ‹‹a saldo e stralcio di ogni debenza››,tanto che aveva provveduto al versamento dell’importo di euro6.000,00, in relazione al quale era stata rilasciata quietanza dallacontroparte, previa dichiarazione ‹‹di non avere più nulla apretendere in base alla sentenza n. 2494/2014 emessa dalla IVSezione della Corte d’appello civile di Milano››; v) la predettasentenza era stata, tuttavia, cassata, con ordinanza di questa Corten. 30944/2018, per cui era venuto meno il titolo sul quale erano statifondati il credito e il pagamento e la Serretti era tenuta allarestituzione della somma incassata di euro 6.000,00.La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inesistenza delNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026credito preteso dall’attore, replicando, per un verso, che il pagamentodell’importo di euro 6.000,00, oggetto dell’accordo transattivo, nonpoteva essere rimesso in discussione per effetto degli esiti dellevicende civilistiche pendenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di pagamento unicamente finalizzato alla remissione dellaquerela ed essendo stato corrisposto a titolo risarcitorio nel corso delprocesso penale; per altro verso, che l’ordinanza della Corte dicassazione che aveva travolto la sentenza d’appello non aveva inalcun modo inciso sul capo della sentenza n. 2494/2014 della Corted’appello di Milano relativo alla regolamentazione dei rapportiprocessuali tra [OSCURATO:PERSONA] e l’appellata [OSCURATO:PERSONA], sul qualeera intervenuto il giudicato.Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda avanzatadall’attore, condannando la convenuta alla restituzione del minorimporto di euro 3.500,00; ciò sul presupposto che l’importocomplessivo di euro 6.000,00, risultante dall’accordo transattivo,concerneva l’intera posizione debitoria del Mauro, comprendendo siale spese relative al processo civile, sia quelle attinenti alla vicendapenale. In difetto di riferimenti univoci per determinare questeultime, suddivideva, in via equitativa, il complessivo importo di euro6.000,00 in euro 3.500,00, per le spese relative alla vicenda civilederivante dalla cassazione della sentenza d’appello n. 2494/2014, edin euro 2.500,00 per le spese relative alla vicenda penale,conseguentemente ritenendo sussistente in capo alla Serretti l’obbligodi restituzione solo in riferimento alle prime.2. Siffatta sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in viaprincipale, e dalla Serretti in via incidentale, è stata confermata dallaCorte d’appello di Milano, che ha respinto entrambi i gravami,compensando tra le parti le spese di lite.In sintesi, i giudici d’appello, ritenuta la natura non novativa dellaNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026transazione, hanno considerato corretta l’imputazione della sommaindicata nell’atto transattivo in parte alle spese di condanna relativealla sentenza n. 2494/2014 della Corte d’appello di Milano ed in partealla remissione di querela da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delMauro, escludendo la violazione, da parte del giudice di primo grado,dell’art. 1193 cod. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiestoed il pronunciato. A tal fine, hanno considerato che: le spese dicondanna in sede civile ammontavano ad euro 6.343,00; quellesostenute dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la procedura relativa alla notificadell’atto di precetto ad euro 4.948,39 e che mancavano deiriferimenti per determinare le spese specifiche dell’attività relativaalla querela penale; alla stregua di tali fatti, hanno reputatoproporzionata l’imputazione operata dal Tribunale.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddettasentenza, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale leparti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degliartt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.) e degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. (in relazione al n. 3dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.).Il ricorrente lamenta che la corte territoriale, confermando ilpercorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, ha resoNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026una motivazione del tutto insufficiente e che contrasta conl’interpretazione letterale dell’accordo transattivo, che esclude che leparti avessero voluto regolare fra loro un doppio rapporto di debito-credito, avendo piuttosto le parti avuto riguardo unicamente alrapporto creditorio sorto per effetto della sentenza n. 2494/2014della Corte di appello di Milano.Sostiene che, a supporto di tale tesi difensiva, soccorrono ledichiarazioni rese al momento della costituzione di parte civile dallaSerretti, la quale aveva precisato che “la costituzione di parte civile èvolta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni materialiconseguenti al succitato reato di cui al capo di imputazione, dannitutti che si quantificano in euro 9.644,98 o nella diversa somma chesarà ritenuta di giustizia”, l’esatta corrispondenza della predettasomma con quella di cui la Serrenti aveva intimato il pagamento conl’atto di precetto, l’assenza di ogni riferimento nell’an e nel quantumad “eventuali spese relative alla vicenda penale”, nonchél’insussistenza di danno non patrimoniale risarcibile, non risentitodalla Serretti.2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). Il ricorrente ribadisce che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avevaproposto domanda per rivendicare il diritto al rimborso delle “speserelative alla vicenda penale”, di talché l’attribuzione, a tale titolo,della somma di euro 2.500,00 integrerebbe vizio di ultrapetizione; néd’altro canto detta somma poteva esserle riconosciuta a titolo dirisarcimento del danno, perché alcun danno non patrimoniale eraderivato dalla vicenda penale.3. Il terzo motivo denunzia ‹‹violazione o falsa applicazione degliartt. 113, 114 e 115 c.p.c. e dell’art. 119, quarto comma, disp. att.cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)Numero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026nonché degli artt. 1193, 1226, 2056 e 2697 cod. civ. (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››.Si contesta al giudice d’appello di avere pronunciato secondoequità in assenza di una richiesta in tal senso ed omettendo di darnedell’imputazione dei pagamenti, che presuppone la sussistenza, intermini di certezza, esigibilità e liquidità, del debito che si intendeestinguere, nel caso di specie non ravvisabile.4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.), per avere la Corte d’appello disposto la compensazione dellespese di lite con motivazione viziata da illogicità.Si evidenzia, al riguardo, che la riconosciuta prevalenza dellasoccombenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamata a giustificazione dellacompensazione, avrebbe dovuto comportare la liquidazione dellespese a favore dello stesso ricorrente, che si era visto costretto aricorrere alle vie giudiziarie a fronte del rifiuto ingiustificato dellacontroparte di restituire la somma indebitamente incassata, e che lacomplessità delle vicende processuali, altro presupposto su cui poggiala decisione, non può apportare alcun beneficio alla Serretti, la qualeaveva solo ottenuto la distrazione delle spese del giudizio d’appello edera tenuta a restituire la somma di euro 6.000,00 ingiustificatamenteriscossa.5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.5.1. Le parti non contestano in questa sede la stessa debenzadelle somme oggetto di transazione per il venir meno del suopresupposto, ossia in ragione della sopravvenuta cassazione dellasentenza d’appello n. 2494/14, cosicché questo Collegio è chiamatoesclusivamente a verificare se l’interpretazione dell’accordotransattivo fatta propria dal Giudice di primo grado e avallata dallaNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026Corte d’appello con la sentenza qui impugnata sia rispettosa deicriteri di ermeneutica contrattuale e supportata da congruamotivazione.5.2. Varrà premettere che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale,l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compitiesclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se inlinea con i canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita damotivazione adeguata e scevra da vizi logici, potendo il sindacato dilegittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontàdelle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso perassolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorsoin vizio del ragionamento o in errore di diritto (tra moltissime, Cass.,sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass., sez. 3, 29/03/2018, n. 7794;Cass., sez. 3, 07/11/2019, n. 28625; Cass., sez. 3, 29/07/2016, n.15763).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in essecontenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito ilriesame del merito in sede di legittimità (tra le tante, Cass., sez. L,09/10/2012, n. 17168; Cass., sez. 1, 11/03/2014, n. 5395; Cass.,sez. 6 - 3, 27/02/2015, n. 3980; Cass., sez. 3, 19/07/2016, n.14715; Cass., sez. 3, 10/05/2018, n. 11254). Di conseguenza, persottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella dataNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass., sez. 1,27/06/2018, n. 16987; Cass., sez. 3, 03/07/2024, n. 18214).5.3. Il ricorrente non si limita a prospettare l'incongruità dellasoluzione ermeneutica fatta propria dalla qui gravata sentenza inrelazione ad altre egualmente plausibili, ciò che avrebbe comportatol'inammissibilità della doglianza (tra molte: Cass., sez. 1,22/02/2007, n. 4178; Cass., sez. 2, 03/09/2010, n. 19044), malegittimamente censura l'assoluta insostenibilità logica e giuridicadell'interpretazione prescelta dal giudice del merito e, quindi, lascorrettezza della conclusione quale conseguenza di un procedimentoermeneutico condotto in violazione delle sue regole. E talecomplessiva censura, oltre che ammissibile, è pure fondata.5.4. Difatti, l’odierno ricorrente non si è limitato ad affermare, inmodo inammissibilmente apodittico, il preteso scostamento, da partedei giudici di merito, dalla volontà delle parti, nonché la scorrettezzadell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’accordotransattivo, ma ha orientato l’argomentazione critica rivolta neiconfronti dell’interpretazione della corte territoriale attraverso laprospettazione di una obiettiva ed inaccettabile contrarietà al sensoletterale del testo dell’accordo e, quindi, della evidente irrazionalitàdell’interpretazione complessiva dell’atto negoziale.5.5. Ebbene, con l’accordo transattivo le parti, dando atto inpremessa che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA],aveva azionato esecutivamente il credito fondato sulla sentenza n.2494/14 della Corte d’appello di Milano, la quale aveva riconosciuto insuo favore, a titolo di compensi ed onorari, la somma di euro6.343,00, ponendola a carico di [OSCURATO:PERSONA], risultato soccombenteall’esito di quel giudizio, e che aveva successivamente sporto querelanei confronti del debitore per il reato di cui all’art. 388, quartoNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026comma, cod. pen., stante l’esito negativo del pignoramento mobiliarenotificato, hanno convenuto quanto segue: ‹‹il sig. [OSCURATO:PERSONA] a saldo e stralcio il pagamento della somma di euro 6.000,00omnia a saldo e stralcio dell’intero importo dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Serretti; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] accetta il suddetto pagamento e ne rilasciaquietanza, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dal sig.[OSCURATO:PERSONA] in base alla sentenza n. 2494/2014 emessa dalla Cortedi appello di Milano››.La Corte d’appello ha ritenuto che il pagamento della sommaindicata nella transazione avesse la funzione di soddisfare nonsoltanto il credito civile, riconosciuto dalla sentenza n. 2494/14 dellaCorte d’appello di Milano, ma anche le spese dell’attività relativa allaquerela penale, ma, in tal modo, ha proceduto ad una lettura edinterpretazione contra litteram, spingendosi ad una ricostruzione delsignificato complessivo dell’atto negoziale in termini di paleseirrazionalità, così giungendo alla ricognizione di un contenutonegoziale non congruo, rispetto al testo interpretato.Difatti, nel regolamento negoziale le parti, dopo avere, nella partepreliminare, ricostruito la vicenda fattuale che ha preceduto l’accordotransattivo, facendo riferimento sia alla azione esecutiva intrapresadalla Serretti per recuperare il credito precettato, sia alla querela edalla successiva remissione, hanno poi, nella parte dispositiva,espressamente qualificato l’importo di euro 6.000,00 qualepagamento “dell’intero importo dovuto” dall’odierno ricorrente allaSerretti e quest’ultima, nell’accettare tale somma, ha dichiarato “dinon avere più nulla a pretendere” in base alla sentenza n.2494/2014.Emerge evidente dalle espressioni utilizzate dalle parti e dal testocomplessivo dell’accordo che difetta qualsiasi riferimento “alle speserelative alla vicenda penale”, tanto che nell’accordo vieneNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026esclusivamente indicata la somma liquidata, con la sentenza n.2494/14 della Corte d’appello di Milano, a titolo di compensi edonorari in favore della Serretti ed a carico dell’allora appellanteAntonio Mauro e l’importo portato dal precetto (euro 9.644,98, oltreinteressi).L’interpretazione resa dai giudici di secondo grado non è, dunque,conforme ai criteri ermeneutici evocati con il motivo in disamina.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'art. 1362 cod.civ., allorché al primo comma prescrive all'interprete di indagarequale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi alsenso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale delcontratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la letteradella convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza edunivocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra lalettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione nonè ammissibile (cfr. Cass., sez. 1, 16/04/2023, n. 10967; Cass., sez.2, 22/08/2019, n. 21576; Cass., sez. 3, 11/03/2025, n. 6444).Nella specie, l’interpretazione resa dalla Corte d’appello collidecon il significato letterale dell’accordo, anche se si ha riguardoall’intero testo contrattuale, considerato che manca qualsiasielemento testuale che possa giustificare la scomposizione dell’unitarioimporto convenuto dalle parti ‹‹a saldo e stralcio dell’intero importodovuto›› (e, quindi, univocamente individuando come dovutol’importo oggetto del credito per il quale era stata tentatal’esecuzione e, per la condotta del debitore, avviato poi ilprocedimento penale) in una parte destinata a copertura delle speseprocessuali liquidate dalla sentenza della Corte d’appello di Milano n.2494/2014 ed in un’altra parte a copertura di quelle relative allavicenda penale.6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio allaNumero registro generale 19416/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 21882/2026Data pubblicazione 26/06/2026Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovràprocedere a nuovo esame, nonché provvedere anche alla liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTE