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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 31841/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7/3/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] -t" h442.> .4 4.•-tLOCULliq 1444 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti in data 10/7/2023 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione -consumata e tentata- ascrittigli in rubrica ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, nel contempo sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01; Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01).

Pertanto le generiche doglianze formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA],d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7/3/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] -t" h442.> .4 4.•-tLOCULliq 1444 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti in data 10/7/2023 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di estorsione -consumata e tentata- ascrittigli in rubrica ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, nel contempo sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01; Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01). Pertanto le generiche doglianze formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA],d