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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 01388/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si limita ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. pur avendo proposto appello esclusivamente in relazione al reato di cui al capo c), lamentando la carenza dell'elemento soggettivo; in ogni caso dalla complessiva ricostruzione del fatto contenuta a pagina 1 della sentenza, anche in ordine agli altri due reati per i quali non è stato proposto appello, può desumersi una implicita motivazione in ordine alla non tenuità del fatto (provocava un incidente stradale verosimilmente in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacenti, rifiutava di sottoporsi ai controlli e opponeva resistenza nei confronti degli operanti intervenuti sul posto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si limita ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. pur avendo proposto appello esclusivamente in relazione al reato di cui al capo c), lamentando la carenza dell'elemento soggettivo; in ogni caso dalla complessiva ricostruzione del fatto contenuta a pagina 1 della sentenza, anche in ordine agli altri due reati per i quali non è stato proposto appello, può desumersi una implicita motivazione in ordine alla non tenuità del fatto (provocava un incidente stradale verosimilmente in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacenti, rifiutava di sottoporsi ai controlli e opponeva resistenza nei confronti degli operanti intervenuti sul posto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024
Sentenza Cassazione n. 01388/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris