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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1976

Cassazione n. 11143/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1976 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33296/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di rapina aggravata, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deducendo tre motivi.

Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata in assenza di prova, non apparendo decisivi gli elementi indiziari a suo carico richiamati dalla corte di merito.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per avere la corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solamente in regime di equivalenza, incorrendo in un ragionamento contradditorio rispetto alle considerazioni formulate dal primo giudice.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. I primi due motivi sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alle condotta valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti quali: la corrispondenza dell' imputata con le caratteristiche fisiche della rapinatrice indicate dalla persona offesa e dagli altri testimoni oculari; gli esiti della perquisizione del corso della quale erano stati rinvenuti dei pantaloni di tuta scura con macchie di vernice bianca nella parte bassa t fra il ginocchio e la caviglia, pantaloni riconosciuti dalla persona offesa come identici a quelli indossati dalla rapinatrice nonché un coltello da cucina analogo a quello pacificamente utilizzato nel corso della rapina ed, ancora, le immagini all' interno delle farmacia teatro dell' occorso tali da fornire un riscontro di pieno compatibilità fra la persona ripresa e l' effige della prevenuta.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 — 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell'imputata e dei suoi precedenti, ragionamento questo tutt' altro che illogico o contraddittorio a nulla rilevando quanto evidenziato dal primo giudice (il quale aveva indicato lo stato di incensuratezza dell' imputata, indicazione evidentemente frutto di un errore).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1976 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33296/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di rapina aggravata, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deducendo tre motivi. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata in assenza di prova, non apparendo decisivi gli elementi indiziari a suo carico richiamati dalla corte di merito. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per avere la corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solamente in regime di equivalenza, incorrendo in un ragionamento contradditorio rispetto alle considerazioni formulate dal primo giudice. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alle condotta valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti quali: la corrispondenza dell' imputata con le caratteristiche fisiche della rapinatrice indicate dalla persona offesa e dagli altri testimoni oculari; gli esiti della perquisizione del corso della quale erano stati rinvenuti dei pantaloni di tuta scura con macchie di vernice bianca nella parte bassa t fra il ginocchio e la caviglia, pantaloni riconosciuti dalla persona offesa come identici a quelli indossati dalla rapinatrice nonché un coltello da cucina analogo a quello pacificamente utilizzato nel corso della rapina ed, ancora, le immagini all' interno delle farmacia teatro dell' occorso tali da fornire un riscontro di pieno compatibilità fra la persona ripresa e l' effige della prevenuta. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 — 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell'imputata e dei suoi precedenti, ragionamento questo tutt' altro che illogico o contraddittorio a nulla rilevando quanto evidenziato dal primo giudice (il quale aveva indicato lo stato di incensuratezza dell' imputata, indicazione evidentemente frutto di un errore). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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