CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3829/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, elettivamente domiciliato in Roma piazza S. Lorenzo in Lucina 26 presso lo studio del difensore; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.2818/15/2018 depositata il 21 giugno 2018, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza n.5580/21/2016 emessa dalla Commissione tribu- taria provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la cartella di pagamento rela- tiva all'anno di imposta 2011 emessa a seguito di diniego del diritto alla detrazione di un credito IVA. 2. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente secondo la quale l'Agenzia delle entrate aveva compiuto nel 2009 il riconoscimento della fondatezza del medesimo credito IVA poi divenuto oggetto della cartella, e riteneva così illegittimo il successivo diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria per ragioni formali. La CTR confermava tale decisione, ritenendo che il diritto alla detra- zione sussistesse nonostante l'errore compiuto da parte contibuente nella compilazione della dichiarazione IVA 2012, essendo non conte- stata la volontà del contribuente di esercitare il diritto suddetto e pa- cifica l'esistenza del credito IVA. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui resiste il Fallimento con con- troricorso, che illustra con succinta memoria. Considerato che: 4. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, per esistenza di un giudicato interno sul capo della sentenza relativo all'accertamento della manca- ta utilizzazione in detrazione del credito oggetto di recupero da parte della cartella impugnata. 5. L'eccezione è infondata, dal momento che alle pagg.6 e ss. il con- tenuto del ricorso è chiaramente volto a colpire l'accertamento della CTR secondo cui per effetto del diniego di rimborso del 2009 l'Ammi- nistrazione finanziaria avrebbe espressamente autorizzato la società a operare la detrazione («L'Ufficio, fin dal diniego prot. n.80745 del 29 luglio 2009, atto poi richiamato nei successivi dinieghi e nelle pagg. 4 e 5 dell'atto di appello, ha contestato la spettanza del credito», ibi- dem). Pertanto, non sussiste il prospettato giudicato interno. 6. L'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso ex art.366 cod. proc. civ. in quanto sarebbe diretto ad ottenere un'indebita rivaluta- zione del merito va esaminata unitamente allo scrutinio delle singole censure. 7. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo com- ma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione circa la contestazione da parte del- l'Amministrazione della spettanza del credito oggetto di controversia, «fin dal diniego prot. n.80745 del 29 luglio 2009», in quanto non strumentale per l'attività di impresa. 8. Il motivo è inammissibile. L'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012. La no- vella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2012 e, nel testo vigente ratione temporis, il vizio motivazionale deve essere dedotto censu- rando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l'«omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e de- cisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 9. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente prospetta la violazio- ne e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 del d.P.R. n.443 del 1997 cod. proc. civ., avendo erroneamente il giudice d'appello ritenuto pa- cifico il riconoscimento della sussistenza del credito da parte dell'Am- ministrazione finanziaria. 10. Il motivo non può trovare ingresso ed è incongruo, perché la CTR non ha ritenuto pacifico il riconoscimento della sussistenza del credi- to, bensì, a pag.2 della parte motiva della sentenza, ha compiuto un preciso accertamento di merito sul fatto. L'accertamento ha innanzitutto investito la circostanza che il diniego di rimborso del 29.6.2009 avesse ad oggetto lo stesso credito (500.000 Euro) derivante da acquisto immobiliare ed avesse autoriz- zato la società ad operare la detrazione. Il giudice d'appello ha inoltre anche motivatamente compiuto un ac- certamento relativo al successivo provvedimento di diniego di rimbor- so del 6.12.11 - a conferma che non ha ritenuto il credito di per sé incontestato - in senso sfavorevole all'interpretazione dell'Agenzia, la quale non può in questa sede rimettere in discussione l'esito interpre- tativo, sia pure attraverso lo schermo di una pretesa violazione di legge. 11. Va reiterato infatti che, «Con la proposizione del ricorso per cas- sazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- rente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della cau- sa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di me- rito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimen- to e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e conclu- denza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). L'i- ter argomentativo seguito dalla CTR sopra riassunto appare privo di vizi logici, peraltro neppure censurati sotto l'angolo del vizio motiva- zionale e da ciò discende l'inammissibilità della censura. 12. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il rego- lamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 200 Euro per