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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 35410/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/10/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio e di disporre la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia per rispondere dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, entrambi commessi in Vigevano in data 18 settembre 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazione, e, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, segnatamente, la nullità della sentenza emessa a seguito di trattazione scritta del giudizio di appello, nonostante la tempestiva richiesta di comparizione personale avanzata dall'imputato.

Rileva il difensore che la Corte di appello ha disatteso la richiesta dell'imputato di partecipazione all'udienza, in quanto, ai sensi dell'art. 23 bis, comma IV, d.l. 28.10.2020, n. 137, la richiesta di trattazione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici liberi prima dell'udienza e nella specie era pervenuta solo la richiesta dell'imputato di presenziare all'udienza.

Deduce, tuttavia, il difensore che, secondo una sentenza della Sesta sezione penale, emessa in un caso identico a quello di cui si controverte, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143 - 01).

5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio e di disporre la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio.

In data 1 giugno 2023 il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, segnatamente, la nullità della sentenza emessa a seguito di trattazione scritta del giudizio di appello, nonostante la tempestiva richiesta di comparizione personale avanzata dall'imputato.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

L'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone testualmente che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

L'imputato, detenuto per altra causa, in data 20 settembre 2022 e, dunque, nel termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza (tenutasi in data 27 ottobre 2022), ha inviato dalla matricola del carcere ove era ristretto una richiesta di partecipare personalmente all'udienza.

La Corte di appello ha, tuttavia, rigettato la richiesta della difesa di differimento dell'udienza per consentire la partecipazione dell'imputato, rilevando che «in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, che, a mente dell'art. 23 bis, comma IV, d.l. 28.10.2020, n. 137, deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici liberi prima dell'udienza- il processo si è celebrato nelle forme di rito camerale non partecipato, da cui l'irricevibilità della richiesta del prevenuto, fatta pervenire tramite la Casa circondariale di Monza, di presenziare all'udienza».

Deduce, tuttavia, il difensore che la sentenza n. 15139 del 11/11/2021 della Sesta sezione penale ha affermato che è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143 - 01).

Il precedente invocato dal ricorrente non è, tuttavia, conferente nel caso di specie, in quanto riguarda la diversa fattispecie di una richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore.

In questa pronuncia, dunque, la Sesta sezione di questa Corte ha affermato che per la richiesta di partecipazione personale dell'imputato opera il principio della libertà di forma, ma la scelta del rito (e, segnatamente, lo scioglimento dell'alternativa tra trattazione orale e trattazione scritta del giudizio di appello), per espressa previsione del legislatore, spetta pur sempre al difensore e non già all'imputato.

Nel caso di specie, dunque, la decisione della Corte di appello è legittima, in quanto, pur avendo l'imputato chiesto di partecipare personalmente all'udienza, manca la prova della previa richiesta del difensore di optare per la trattazione orale del giudizio di appello.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/10/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio e di disporre la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia per rispondere dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, entrambi commessi in Vigevano in data 18 settembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazione, e, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, segnatamente, la nullità della sentenza emessa a seguito di trattazione scritta del giudizio di appello, nonostante la tempestiva richiesta di comparizione personale avanzata dall'imputato. Rileva il difensore che la Corte di appello ha disatteso la richiesta dell'imputato di partecipazione all'udienza, in quanto, ai sensi dell'art. 23 bis, comma IV, d.l. 28.10.2020, n. 137, la richiesta di trattazione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici liberi prima dell'udienza e nella specie era pervenuta solo la richiesta dell'imputato di presenziare all'udienza. Deduce, tuttavia, il difensore che, secondo una sentenza della Sesta sezione penale, emessa in un caso identico a quello di cui si controverte, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143 - 01). 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio e di disporre la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio. In data 1 giugno 2023 il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, segnatamente, la nullità della sentenza emessa a seguito di trattazione scritta del giudizio di appello, nonostante la tempestiva richiesta di comparizione personale avanzata dall'imputato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone testualmente che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». L'imputato, detenuto per altra causa, in data 20 settembre 2022 e, dunque, nel termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza (tenutasi in data 27 ottobre 2022), ha inviato dalla matricola del carcere ove era ristretto una richiesta di partecipare personalmente all'udienza. La Corte di appello ha, tuttavia, rigettato la richiesta della difesa di differimento dell'udienza per consentire la partecipazione dell'imputato, rilevando che «in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, che, a mente dell'art. 23 bis, comma IV, d.l. 28.10.2020, n. 137, deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici liberi prima dell'udienza- il processo si è celebrato nelle forme di rito camerale non partecipato, da cui l'irricevibilità della richiesta del prevenuto, fatta pervenire tramite la Casa circondariale di Monza, di presenziare all'udienza». Deduce, tuttavia, il difensore che la sentenza n. 15139 del 11/11/2021 della Sesta sezione penale ha affermato che è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283143 - 01). Il precedente invocato dal ricorrente non è, tuttavia, conferente nel caso di specie, in quanto riguarda la diversa fattispecie di una richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore. In questa pronuncia, dunque, la Sesta sezione di questa Corte ha affermato che per la richiesta di partecipazione personale dell'imputato opera il principio della libertà di forma, ma la scelta del rito (e, segnatamente, lo scioglimento dell'alternativa tra trattazione orale e trattazione scritta del giudizio di appello), per espressa previsione del legislatore, spetta pur sempre al difensore e non già all'imputato. Nel caso di specie, dunque, la decisione della Corte di appello è legittima, in quanto, pur avendo l'imputato chiesto di partecipare personalmente all'udienza, manca la prova della previa richiesta del difensore di optare per la trattazione orale del giudizio di appello. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di