Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2024
ECLI:EU:T:2024:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0289_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T-289/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Qualità di persona fisica che sostiene azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Libertà d'espressione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/260, 2020/1529 e 2023/571]
(v. punti 24-29, 31-34, 38-39)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/260, 2020/1529 e 2023/571]
(v. punti 59-67, 76, 81-83, 87)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, §1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/260, 2020/1529 e 2023/571]
(v. punti 95-104, 107-109, 116)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di espressione – Assenza – Violazione – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/260, 2020/1529 e 2023/571]
(v. punti 122-124)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il signor [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 318 del 22.8.2022
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