Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/2026
ECLI:EU:C:2026:506
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA
presentate il 18 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
550/25 P
ABLV Bank AS, in liquidazione,
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE)
« Impugnazione – Accesso ai documenti – Regime di accesso ai documenti della BCE – Decisione 2004/258/CE – Diritto di accesso ad un fascicolo della BCE – Regime applicabile alla domanda del richiedente – Diniego di accesso – Ricorso di annullamento »
1.
La presente impugnazione verte sul regime di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), istituito dalla decisione 2004/258/CE (
2
).
2.
Con decisione dell’8 dicembre 2022 (
3
), la BCE ha respinto la domanda dell’ABLV Bank AS (in prosieguo: l’«ABLV») di ottenere l’accesso a taluni documenti.
3.
Con sentenza del 4 giugno 2025, ABLV Bank/BCE (
4
), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’ABLV avverso la decisione controversa. In sede di impugnazione, l’ABLV contesta al Tribunale di avere commesso vari errori di diritto e chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nonché della decisione controversa.
I.
Fatti
4.
I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue:
– l’ABLV era un ente creditizio con sede in Lettonia;
– il 13 febbraio 2018 lo [OSCURATO:PERSONA] of the Treasury (dipartimento del Tesoro degli [OSCURATO:PERSONA] d’America) ha annunciato, tramite il [OSCURATO:PERSONA] (rete di lotta contro la criminalità finanziaria, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «FinCEN»), la propria intenzione di adottare un provvedimento diretto a designare l’ABLV come ente che rappresenta un alto rischio in materia di riciclaggio di denaro. A seguito di tale annuncio, l’ABLV ha subito un massiccio ritiro di depositi;
– il 23 febbraio 2018 la BCE ha ritenuto che l’ABLV fosse in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (
5
). Lo stesso giorno, il Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) ha deciso di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti dell’ABLV;
– l’11 luglio 2018 la BCE ha revocato la sua autorizzazione all’ABLV;
– il 26 marzo 2021 il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia; in prosieguo: il «KNAB») ha deciso di archiviare il procedimento penale avviato a seguito del progetto di provvedimento del FinCEN;
– il 25 maggio 2022 l’ABLV ha chiesto alla BCE l’accesso a:
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, al FinCEN, e/o ad altri servizi o responsabili di altri servizi del dipartimento del Tesoro statunitense o ad altre autorità statunitensi o ad altre autorità negli [OSCURATO:PERSONA] e/o alla ricorrente e/o alla sua società figlia lussemburghese;
– qualsiasi documento contenente comunicazioni, direttamente o indirettamente, con il FinCEN e/o i suoi responsabili e/o altri servizi o responsabili di altri servizi del dipartimento del Tesoro statunitense o di altre autorità statunitensi o di altre autorità negli [OSCURATO:PERSONA];
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, alla decisione del KNAB, ai fatti menzionati nella decisione del KNAB e/o agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione del KNAB, indipendentemente dal fatto che tali comunicazioni avessero avuto luogo prima o dopo l’annuncio del FinCEN;
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, ad atti od omissioni della BCE, del SRB, della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia) (in prosieguo: la «CMFC»), del FinCEN o di qualsiasi altra autorità in seguito all’annuncio del FinCEN o prima dell’annuncio del FinCEN;
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, alla Euroclear riguardante il suo ruolo nei confronti dell’ABLV e/o della sua società figlia lussemburghese, ivi compresa, senza limitazioni, qualsiasi comunicazione tra la BCE e/o il SRB e la Euroclear riguardante, direttamente o indirettamente, l’ABVL e/o la sua società figlia lussemburghese;
– qualsiasi altro documento riguardante, direttamente o indirettamente, l’ABVL e/o la sua società figlia lussemburghese.
5.
L’8 agosto 2022 la BCE ha informato l’ABLV che la domanda di accesso sarebbe stata trattata in due lotti. Per quanto riguarda il secondo lotto (comprendente i documenti menzionati negli ultimi tre trattini di cui al paragrafo precedente), la BCE ha indicato che la domanda di accesso non era sufficientemente precisa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258. Per tale motivo, la BCE ha invitato l’ABVL, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258, a indicare gli argomenti specifici o le questioni che la interessavano nonché un periodo definito. La BCE ha avvisato l’ABLV che il trattamento del secondo lotto era sospeso fino a quando non fosse stata precisata la portata della domanda di accesso.
6.
Il 13 settembre 2022 la BCE ha comunicato all’ABLV la propria decisione iniziale (
6
), indicando che gli ultimi tre trattini della domanda di accesso non erano sufficientemente precisi, e ha invitato l’ABVL ad indicare gli argomenti specifici o i temi che la interessavano nonché un periodo definito. Nella medesima comunicazione, la BCE ha indicato, in particolare, che, dopo aver esaminato i primi tre trattini della domanda di accesso, aveva individuato nove documenti pertinenti in relazione ai primi due trattini. Per contro, non si sarebbe potuto individuare alcun documento della BCE corrispondente al terzo trattino. Secondo la BCE, due dei documenti pertinenti erano accessibili al pubblico e l’accesso, integrale o parziale, agli altri sette documenti doveva essere negato (
7
).
7.
L’11 ottobre 2022 l’ABLV ha presentato alla BCE una domanda di conferma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2004/258. In particolare, essa ha chiesto che la BCE riconsiderasse la sua posizione e completasse l’elenco dei documenti connessi alla domanda di accesso. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’accesso al fascicolo del procedimento in corso nell’ambito della sua domanda di accesso ai documenti.
8.
L’8 dicembre 2022 la BCE ha adottato la decisione controversa.
II.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9.
Il 20 febbraio 2023 l’ABLV ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
10.
Nel suo ricorso, l’ABLV deduceva cinque motivi di annullamento:
– incompletezza dell’elenco dei documenti individuati dalla BCE;
– erroneo riferimento al sito Internet del FinCEN per quanto riguarda i documenti nn. 1 e 2;
– illegittimità del diniego di accesso ai documenti nn. da 3 a 9;
– illegittimità del diniego di accesso al fascicolo;
– sospensione irregolare del procedimento di accesso ai documenti per quanto riguarda il secondo lotto.
11.
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
III.
Impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte
12.
L’impugnazione dell’ABLV, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 14 agosto 2025, si articola in dodici motivi.
13.
L’ABLV chiede:
– l’annullamento della sentenza impugnata;
– l’annullamento della decisione controversa;
– la condanna della BCE alle spese;
– il rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca nel merito.
14.
La BCE chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna dell’ABLV alle spese.
15.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno limitate al terzo, al settimo, all’ottavo e al nono motivo di impugnazione.
IV.
Valutazione
16.
La BCE sostiene che l’impugnazione è integralmente irricevibile e ribadisce tale obiezione nell’esame specifico di ciascuno dei motivi di impugnazione. A suo avviso, l’ABLV si limita a criticare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
17.
Per quanto attiene ai motivi di impugnazione esaminati nelle presenti conclusioni, ritengo che la ricorrente contesti, in sostanza, l’interpretazione della legittimità adottata dal Tribunale nell’individuare la normativa applicabile al caso di specie, da un lato, e nel definire la portata dell’esercizio della propria competenza, dall’altro.
18.
Poiché l’ABLV contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione.
A.
Sul terzo motivo di impugnazione
1.
Argomenti delle parti
19.
L’ABLV deduce un presunto errore di diritto e una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara che gli ultimi tre trattini della domanda di accesso ai documenti non erano sufficientemente precisi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258.
20.
Secondo l’ABLV, il Tribunale non ha applicato alcun criterio giuridico per valutare il carattere impreciso degli ultimi tre trattini della domanda di accesso ai documenti. Nella sentenza impugnata non sarebbe neppure stato indicato che la portata di detti trattini impediva alla BCE di individuare i documenti corrispondenti a tali parti della domanda di accesso.
21.
La BCE ritiene che il presente motivo di impugnazione sia irricevibile, poiché il Tribunale ha esplicitamente spiegato che, in considerazione dei termini degli ultimi tre trattini della domanda di accesso, la BCE poteva legittimamente chiedere chiarimenti riguardo a tali categorie di documenti e non spetta alla Corte riesaminare tale valutazione nell’ambito di un’impugnazione. In ogni caso, dal momento che la BCE non era in grado di individuare i documenti che presentavano un interesse per la ricorrente, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.
2.
Analisi
22.
L’articolo 6 della decisione 2004/258 dispone che le domande di accesso a documenti della BCE devono essere formulate «in modo sufficientemente preciso per consentire alla BCE di identificar[li]» (paragrafo 1). In caso contrario, «la BCE può chiedere al richiedente di chiarir[e la domanda] e assisterlo in tale compito» (paragrafo 2).
23.
Questi due paragrafi dell’articolo 6 della decisione 2004/258 sono praticamente una riproduzione letterale dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (
8
). A differenza delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti, la condizione della «sufficiente precisione» delle domande di accesso si applica allo stesso modo nel caso del regolamento n. 1049/2001 e in quello della decisione 2004/258.
24.
Per quanto riguarda l’accesso ai documenti della BCE, la Corte ha dichiarato quanto segue:
– «(...) la BCE, con la decisione 2004/258, ha scelto di conferire un diritto di accesso ai suoi documenti, alle condizioni e nei limiti da essa definiti. La medesima decisione mira quindi a tutelare tale diritto di accesso, tenendo conto al contempo della specificità di tale istituzione che, conformemente all’articolo 130 TFUE, deve poter perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all’esercizio indipendente dei poteri specifici di cui essa dispone a tali fini in forza del Trattato e dello statuto del SEBC» (
9
);
– «[i]noltre, va ricordato che il contesto normativo in materia di accesso ai documenti della BCE previsto dai Trattati differisce, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, a seconda che la BCE eserciti o meno funzioni amministrative. Orbene, anche qualora le norme relative all’accesso ai documenti delle istituzioni soggette a tale comma dovessero essere adottate in conformità al regolamento n. 1049/2001, non si può ritenere che un documento come quello controverso (...) riguardi l’esercizio delle funzioni amministrative della BCE» (
10
);
– «[n]e consegue che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 concepisce il diniego di accesso a un documento soltanto in relazione a una decisione concreta, mentre, nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, la tutela della riservatezza dei documenti della BCE è garantita anche quando tali documenti non rientrano nel processo di adozione di una simile decisione» (
11
).
25.
In linea di principio, il requisito di precisione che figura nella decisione 2004/258 non richiede un’interpretazione diversa da quella derivante dal regime di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, anche se quest’ultimo non si applica alla BCE (
12
).
26.
Nella giurisprudenza della Corte certamente non mancano sentenze che si pronunciano su domande di accesso ad un numero eccessivo di documenti o a documenti molto lunghi (
13
), o sull’identificazione concettuale del termine «documento» (
14
).
27.
Ciò non vale invece per il requisito della «sufficiente precisione della domanda di accesso». Tale requisito riguarda l’identificazione dei documenti richiesti, ossia qualcosa che precede la valutazione della lunghezza e del numero di tali documenti (
15
).
28.
L’ABLV afferma che, per quanto riguarda i documenti controversi, «la sua domanda è semplice e precisa» (
16
). A suo parere, se la BCE ha ritenuto il contrario e, soprattutto, se il Tribunale condivide l’opinione della BCE, ciò si spiega soltanto: a) con l’intento dilatorio che ispira il comportamento della BCE in materia di accesso ai suoi documenti (
17
), e b) con l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale «nel non fornire alcuna analisi, nel non presentare alcuna motivazione e nel non concludere in alcun modo che gli ultimi tre trattini della domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente hanno effettivamente impedito alla BCE di individuare i documenti richiesti» (
18
).
29.
In particolare, i termini in cui l’ABLV contesta il Tribunale sono categorici. Infatti, essa afferma che «[i]l Tribunale non fornisce alcun motivo o argomento giuridico quanto al modo in cui i presunti termini generici della domanda danno luogo ad una domanda imprecisa» (
19
). Inoltre, essa sostiene che «il Tribunale non si basa su alcun fondamento giuridico né afferma di applicare alcun criterio giuridico (...) [quando conclude] che la portata della domanda impedisce all’istituzione di individuare i documenti richiesti» (
20
).
30.
Tuttavia, dalla lettura dei punti da 170 a 182 della sentenza impugnata risulta che censure così gravi non sono fondate.
31.
Il Tribunale afferma che, «[d]ato che la BCE ha ritenuto che gli ultimi tre trattini della domanda di accesso non soddisfacessero le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, occorre esaminare, in un primo momento, se tale parte della domanda di accesso fosse sufficientemente precisa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione e, in un secondo momento, se la BCE abbia rispettato il suo dovere di assistenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della medesima decisione» (
21
).
32.
Il Tribunale riporta poi il contenuto degli ultimi tre trattini della domanda (
22
) e conclude che, «[i]n considerazione dei termini generici degli ultimi tre trattini della domanda di accesso, la BCE poteva legittimamente chiedere un chiarimento per tali categorie di documenti (...) [e che,] alla luce del tenore letterale degli [stessi] e in particolare in assenza di un periodo definito, non era possibile sapere se tale parte della domanda riguardasse documenti connessi all’annuncio del FinCEN o altre questioni di vigilanza» (
23
).
33.
Spetta al Tribunale decidere se i termini della domanda fossero effettivamente così ampi da non soddisfare il requisito di precisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258. Il Tribunale è l’unico competente a constatare e valutare i fatti della controversia nonché ad esaminare gli elementi di prova. Salvo il caso di loro snaturamento (
24
), che esiste soltanto «segnatamente qualora il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova» (
25
), la Corte deve rispettare tali valutazioni in sede di impugnazione.
34.
A mio avviso, il Tribunale ha effettuato una valutazione ragionevole della domanda controversa.
35.
Come ho indicato in precedenza (
26
), l’ABLV aveva chiesto, tra l’altro:
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, ad atti od omissioni della BCE, del SRB, della CMFC, del FinCEN o di qualsiasi altra autorità in seguito all’annuncio del FinCEN o prima dell’annuncio del FinCEN;
– qualsiasi documento relativo, direttamente o indirettamente, alla Euroclear riguardante il suo ruolo nei confronti dell’ABLV e/o della sua società figlia lussemburghese, ivi compresa, senza limitazioni, qualsiasi comunicazione tra la BCE e/o il SRB e la Euroclear riguardante, direttamente o indirettamente, la ricorrente e/o la sua società figlia lussemburghese;
– qualsiasi altro documento riguardante, direttamente o indirettamente, l’ABLV e/o la sua società figlia lussemburghese.
36.
Concordo con il Tribunale sul fatto che la genericità di tali termini è difficilmente contestabile:
– la domanda riguarda, nei tre casi, «qualsiasi documento» riguardante, «direttamente o indirettamente», «atti od omissioni» di diverse istituzioni «o di qualsiasi altra autorità», oppure «la ricorrente e/o la sua società figlia lussemburghese»;
– la domanda è formulata includendo, «senza limitazioni, qualsiasi comunicazione» tra la BCE e due enti relativa, direttamente o indirettamente, all’ABLV e alla sua società figlia lussemburghese;
– i documenti in questione sono identificati come quelli che sono stati redatti (o non sono stati redatti, nel caso delle omissioni) «in seguito all’annuncio del FinCEN o prima dell’annuncio del FinCEN».
37.
La valutazione del Tribunale sulla mancanza di precisione di una domanda formulata in termini così ampi non può, ripeto, essere considerata irragionevole. La si può certamente mettere in discussione, come fa l’ABLV, ma solo chiedendo una nuova valutazione dei fatti che non rientra in un procedimento di impugnazione.
38.
Peraltro, la valutazione ora contestata (impropriamente) dall’ABLV in sede di impugnazione avrebbe potuto essere diversa se l’ABLV avesse ottemperato alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla BCE nell’esercizio del suo dovere di assistenza.
39.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258, la BCE ha invitato due volte l’ABLV a indicare i temi specifici che la interessavano, nonché a circoscrivere la sua domanda a un periodo di tempo definito (
27
).
40.
L’ABLV non ha dato seguito a tale invito, ritenendo che la sua domanda fosse sufficientemente precisa e che con tale invito la BCE tentasse solo di allungare e rendere più difficile la procedura di accesso ai documenti.
41.
Di nuovo, concordo con il Tribunale sul fatto che «la ricorrente non poteva astenersi dal precisare la sua domanda senza rischiare che la BCE le opponesse che tale domanda non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258» (
28
). Il Tribunale aggiunge che «l’assenza di chiarimenti da parte della [ABLV] non è il fatto della sua incapacità di identificare i documenti che conterrebbero le informazioni da essa ricercate, ma è la conseguenza della sua mancanza di volontà di precisare la domanda di accesso» (
29
).
42.
In definitiva, l’ABLV ha insistito nel ritenere che la domanda di cui trattasi fosse chiara e precisa, senza dare seguito a una richiesta di chiarimenti che, per quanto potesse sembrarle discutibile, non era affatto irragionevole né sproporzionata, e alla quale non poteva essere semplicemente opposto l’intento dilatorio asserito dalla ricorrente.
43.
In tali circostanze, ritengo che il terzo motivo debba essere respinto in quanto infondato.
B.
Sul settimo e l’ottavo motivo di impugnazione
44.
Il settimo e l’ottavo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente: con il settimo, l’ABLV mette in discussione l’esatta individuazione da parte del Tribunale della normativa applicabile e della portata della propria giurisdizione; con l’ottavo, essa censura le conseguenze di tale errore in relazione al diniego di accesso a tre dei documenti richiesti.
45.
Con il settimo motivo di impugnazione, l’ABLV contesta al Tribunale di essere incorso in due errori di diritto:
– da un lato, per avere ritenuto che gli obblighi di riservatezza della BCE possano essere fondati sull’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (
30
) e sull’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (
31
);
– dall’altro, per avere concesso alla BCE un «ampio margine di discrezionalità» quanto ai criteri stabiliti nella sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (
32
).
46.
Con l’ottavo motivo di impugnazione, l’ABLV contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto consistente nell’erronea applicazione dei criteri della sentenza Baumeister nel valutare la riservatezza dei documenti nn. 3, 4 e 9.
1.
Argomenti delle parti
47.
Con la prima parte del settimo motivo di impugnazione, l’ABLV sostiene che il Tribunale ha violato il principio secondo cui le direttive non possono, di per sé, istituire obblighi a carico dei singoli. Di conseguenza, la BCE non potrebbe basarsi direttamente sugli obblighi contenuti nella direttiva 2013/36.
48.
Con la seconda parte del medesimo motivo di impugnazione, l’ABLV afferma che, accettando affermazioni generiche e non suffragate della BCE senza esigere prove specifiche, il Tribunale si è limitato ad effettuare un controllo meramente formale del comportamento della BCE, in violazione del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta), del principio del controllo giurisdizionale della legittimità (articolo 263 TFUE) e del principio di trasparenza (articolo 15 TFUE e articolo 1 TUE).
49.
Dal canto suo, la BCE sostiene che il primo degli errori denunciati non sussiste: quand’anche si ritenesse che il regolamento n. 1024/2013 e la direttiva 2013/36 non siano applicabili nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità della decisione impugnata sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza Baumeister, la cui applicazione, al fine di valutare la riservatezza dei documenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258, non è contestata nell’ambito della presente impugnazione.
50.
Per quanto riguarda il secondo errore di diritto denunciato, la BCE sostiene che l’ABLV si limita a dissentire dalla valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.
51.
A sostegno dell’ottavo motivo di impugnazione, l’ABLV fa valere che il Tribunale non ha applicato i criteri della sentenza Baumeister con prove specifiche, poiché si è basato su affermazioni generiche e non suffragate della BCE, alla quale il Tribunale ha riconosciuto un margine di discrezionalità troppo ampio.
52.
In senso contrario, la BCE replica che il Tribunale ha esposto le ragioni precise del carattere potenzialmente pregiudizievole della divulgazione dei documenti nn. 3, 4 e 9.
2.
Analisi
a)
Obbligo di riservatezza della BCE
53.
Il Tribunale muove dalla premessa che i documenti nn. 3, 4 e 9 corrispondono a scambi di informazioni tra, da un lato, la BCE e, dall’altro, l’ente sottoposto a vigilanza (l’ABLV) o l’autorità europea di risoluzione (il SRB), nell’ambito dello specifico procedimento di vigilanza relativo all’ABLV a seguito dell’annuncio del FinCEN.
54.
Il Tribunale deduce da tale premessa che detti documenti sono soggetti all’articolo 27 del regolamento n. 1024/2013 e all’articolo 53 della direttiva 2013/36, che riguardano il segreto professionale e lo scambio di informazioni nell’esercizio delle funzioni di vigilanza (
33
).
55.
Per suffragare tale conclusione, la sentenza impugnata richiama l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258, ai sensi del quale la BCE «rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela (...) [della] riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione». Il Tribunale si basa quindi sulle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili al contesto in cui sono stati elaborati i documenti ai quali viene chiesto l’accesso (
34
).
56.
In altri termini, secondo il Tribunale, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258 stabilisce un nesso tra il regime di accesso del pubblico ai documenti della BCE e i regimi di segreto professionale ai quali la BCE e il suo personale (nonché, eventualmente, le autorità nazionali) sono soggetti in forza del diritto dell’Unione, al fine di garantire che la BCE rispetti i suoi obblighi di segreto professionale (
35
).
57.
In definitiva, il Tribunale applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258, che, facendo riferimento alle disposizioni del diritto dell’Unione che tutelano la riservatezza dei documenti, conduce direttamente all’articolo 27 del regolamento n. 1024/2013 e, se del caso, all’articolo 53 della direttiva 2013/36.
58.
Come ricorda la sentenza impugnata a proposito di queste ultime due disposizioni:
– l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 prevede che il personale della BCE è vincolato al segreto professionale riguardo alle informazioni ottenute nell’ambito della vigilanza prudenziale. Tale obbligo comporta, in particolare, il dovere di rispettare gli obblighi di riservatezza imposti da tutti gli atti pertinenti del diritto dell’Unione (
36
);
– l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 assoggetta al segreto professionale le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti in materia di vigilanza prudenziale (
37
).
59.
A mio avviso, il Tribunale non incorre in alcun errore di diritto quando, nel caso di specie, fa riferimento ai summenzionati articoli del regolamento n. 1024/2013 e della direttiva 2013/36. Entrambe le disposizioni possono essere utilizzate per stabilire se sussista «la riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione», che esclude l’accesso del pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258.
60.
Per quanto riguarda la direttiva 2013/36, la sua citazione da parte del Tribunale non implica, contrariamente a quanto sostenuto dall’ABLV, una violazione dell’articolo 288 TFUE né della giurisprudenza che lo interpreta.
61.
In ogni caso, e come afferma la BCE, il Tribunale si è avvalso della giurisprudenza risultante dalla sentenza Baumeister per delimitare la nozione di «informazioni riservate» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258.
62.
È vero che tale giurisprudenza, i cui principi (ma non la sua applicazione
ad casum
) non sono contestati dall’ABLV, è stata elaborata in sede di interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE (
38
). Tuttavia, si tratta di una giurisprudenza trasponibile alle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258.
63.
In subordine, concordo con la BCE sul fatto che, quand’anche il rinvio al regolamento n. 1024/2013 e alla direttiva 2013/36 fosse inappropriato (
quod non
), il Tribunale interpreta l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258 conformemente a una giurisprudenza che, sorta nel contesto della tutela della riservatezza nel settore della vigilanza dei mercati finanziari, può essere applicata per analogia alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
b)
Margine di discrezionalità della BCE e suo controllo giurisdizionale
64.
L’ABLV ritiene che il Tribunale abbia attribuito alla BCE un margine di discrezionalità eccessivo per quanto riguarda i criteri stabiliti nella sentenza Baumeister. Il Tribunale avrebbe accolto le affermazioni generiche (e, secondo l’ABLV, prive di fondamento) della BCE nel valutare se la divulgazione di taluni documenti arrecasse pregiudizio alla tutela del buon funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
65.
Su tale questione, il Tribunale ha dichiarato quanto segue (
39
):
– la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità per stabilire se l’interesse pubblico relativo alla tutela dei documenti per uso interno o allo scambio di opinioni tra essa e le autorità nazionali competenti possa essere leso dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti di cui trattasi;
– pertanto, il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione a tal riguardo deve essere limitato alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere.
66.
In realtà, l’ABLV non contesta, nella sua impugnazione, la fondatezza delle considerazioni astratte espresse dal Tribunale quanto al margine di discrezionalità di cui dispone la BCE per valutare le conseguenze della divulgazione di un documento. Né essa critica la portata del controllo di tale valutazione, che spetta al Tribunale verificare nell’esercizio della sua giurisdizione.
67.
Ciò che l’ABLV lamenta con il settimo motivo di impugnazione è piuttosto il fatto che il Tribunale abbia accettato la decisione della BCE senza esigere prove specifiche e abbia ridotto il proprio controllo a una mera formalità, in violazione del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva e del principio di trasparenza.
68.
Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha proceduto ad un esame, a mio avviso sufficiente, della valutazione effettuata dalla BCE in merito ai rischi della divulgazione di vari documenti richiesti dall’ABLV (
40
).
69.
In particolare, per quanto riguarda i documenti nn. 3, 4 e 9, il Tribunale applica i criteri della sentenza Baumeister in termini che, sebbene non condivisi dall’ABLV, non sono irragionevoli né arbitrari. Il semplice disaccordo dell’ABLV con la valutazione delle prove effettuata in primo grado dal Tribunale non è sufficiente per accogliere il motivo di impugnazione.
70.
L’imprecisione che inficia l’argomentazione del settimo motivo di impugnazione è corretta nell’ottavo, in cui l’ABLV fa specificamente riferimento ai tre documenti di cui trattasi nella prospettiva della giurisprudenza Baumeister. Mi soffermerò quindi sull’esame della valutazione che la decisione della BCE relativa a tali documenti ha ricevuto dal Tribunale.
c)
Controllo del Tribunale sulla valutazione da parte della BCE del carattere riservato dei documenti
nn
. 3, 4 e 9
71.
L’ABLV afferma senza mezzi termini che il Tribunale «ha applicato erroneamente i criteri stabiliti nella sentenza (…) Baumeister» e che la BCE «non [li] ha corroborati (…) con prove specifiche per quanto riguarda i documenti nn. 3, 4 e 9; al contrario, si è basato su ipotesi generiche relative al pregiudizio arrecato ai rapporti di vigilanza senza suffragarle adeguatamente» (
41
).
72.
Ai punti da 81 a 89 della sentenza impugnata, identificati dall’ABLV come quelli nei quali sarebbe stato commesso il presunto errore di diritto, il Tribunale esamina se la BCE abbia correttamente ritenuto che i documenti nn. 3, 4 e 9 fossero riservati.
73.
Il Tribunale afferma che «occorre verificare, da un lato, se tali documenti non abbiano carattere pubblico e, dall’altro, se la loro divulgazione rischierebbe di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che li ha forniti o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale» (
42
). Esprimendosi in tal modo, il Tribunale identifica correttamente i criteri stabiliti nella sentenza Baumeister (
43
).
74.
Il Tribunale ricorda inoltre che, «secondo la giurisprudenza, un’istituzione dell’Unione può basarsi su comportamenti ipotetici degli operatori del mercato e sugli effetti di tali comportamenti per interventi futuri (...), cosicché la BCE [può] validamente fondarsi sul rischio che la divulgazione [comporti] una perdita di fiducia tra la BCE e coloro che, nell’ambito del meccanismo di vigilanza prudenziale, scambiano informazioni e analisi con essa (...)» (
44
). Esso ne deduce che gli argomenti dell’ABLV al riguardo non possono essere accolti.
75.
Poste tali premesse, il Tribunale esclude, in modo motivato, che i tre documenti di cui trattasi abbiano carattere pubblico (primo criterio Baumeister). Lo fa nei seguenti termini:
– «[l]a lettura dei documenti nn. 3 e 4 consente di constatare che si tratta (...) di una consulenza fornita da consulenti esterni della ricorrente riguardo all’articolo 311 della legge [OSCURATO:PERSONA] e di una nota fornita da consulenti esterni della ricorrente riguardo alla proposta di provvedimento del FinCEN. Tali documenti contengono (…) analisi e strategie elaborate dai consulenti esterni della ricorrente a seguito dell’annuncio del FinCEN. Nulla consente di ritenere che le informazioni contenute in tali documenti siano pubbliche» (
45
);
– «[q]uanto al documento n. 9, la sua lettura consente di constatare che si tratta effettivamente di scambi di messaggi di posta elettronica tra la BCE e il SRB contenenti informazioni in materia di vigilanza che non sono di dominio pubblico» (
46
).
76.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato esso stesso i documenti, come affermato nella sentenza impugnata. Esso non si limita quindi ad accogliere in modo acritico gli argomenti della BCE, contrariamente a quanto sostenuto dall’ABLV.
77.
Lo stesso vale per il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare dalla divulgazione dei documenti richiesti per gli interessi del soggetto che ha fornito le informazioni o di terzi, o per il corretto funzionamento del sistema di vigilanza (secondo criterio Baumeister).
78.
A tale proposito, il Tribunale:
– ricorda che, «nella decisione [controversa], la BCE ha indicato che la comunicazione dei documenti nn. 3 e 4 da parte dei consulenti esterni della ricorrente si basava sulla premessa che essi sarebbero rimasti riservati. Secondo la BCE, la divulgazione di tali documenti potrebbe ledere gli interessi di detti consulenti. Il documento n. 9 conterrebbe parimenti analisi prudenziali» (
47
);
– il Tribunale espone poi gli argomenti della BCE contrari alla divulgazione dei documenti nn. 3, 4 e 9, ossia che essa «lederebbe (...) l’interesse della BCE a ricevere valutazioni prudenziali franche, obiettive e complete. La BCE ritiene che la divulgazione le impedirebbe di ricevere valutazioni esterne efficaci, libere da qualsiasi possibile pressione esterna legata al rischio di essere interpretate erroneamente o di inviare un segnale errato. Secondo la BCE, la divulgazione pregiudicherebbe quindi il buon funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale nel suo complesso» (
48
);
– infine, il Tribunale non si limita a fare semplicemente propria tale valutazione della BCE, bensì conclude, confrontandola con gli argomenti
a contrario
dedotti dall’ABLV, che «[l]a ricorrente non riesce a confutare la valutazione della BCE secondo cui la divulgazione dei documenti nn. 3, 4 e 9 avrebbe potuto pregiudicare la fiducia reciproca tra, da un lato, la BCE e, dall’altro, gli enti sottoposti a vigilanza e il SRB, necessaria al buon funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale» (
49
).
79.
L’ABLV aveva tentato di rimettere in discussione la giustificazione della BCE sostenendo, «in sostanza, che il rischio per il buon funzionamento del sistema di vigilanza [era] infondato, in quanto [era] già stato oggetto di dichiarazioni pubbliche in senso negativo da parte della BCE e del SRB [e che] la BCE non [avrebbe fornito] alcuna prova tangibile del fatto che l’asserita perdita di fiducia si sarebbe effettivamente verificata» (
50
).
80.
L’argomento dell’ABLV non è stato accolto semplicemente perché, secondo il Tribunale, «sebbene la BCE e il SRB abbiano pubblicato talune informazioni relative alla situazione della ricorrente e della sua società figlia lussemburghese dopo l’annuncio del FinCEN al fine di informare il pubblico, occorre rilevare che le informazioni contenute nei documenti nn. 3, 4 e 9 non sono state oggetto di una siffatta comunicazione» (
51
).
81.
È su questo punto che il Tribunale si richiama alla propria giurisprudenza relativa alla pertinenza dell’invocazione di comportamenti ipotetici degli operatori del mercato e ai loro effetti per giustificare, come ha fatto la BCE, la sua decisione «sul rischio che la divulgazione comporti una perdita di fiducia tra la BCE e coloro che, nell’ambito del meccanismo di vigilanza prudenziale, scambiano informazioni e analisi con essa» (
52
).
82.
Alla luce di quanto precede, ritengo che non si possa affermare che il Tribunale, nel fare riferimento alle considerazioni della BCE, si sia «basato su ipotesi generiche (...) senza suffragarle adeguatamente (...) [e] senza esaminare se i documenti in questione contenessero effettivamente informazioni rispondenti a tutti i criteri stabiliti nella sentenza Baumeister» (
53
).
83.
Al contrario, dalla sentenza impugnata risulta, in primo luogo, che il Tribunale ha esaminato i documenti di cui trattasi e, in secondo luogo, che, confrontando gli argomenti dedotti dalla BCE con quelli dell’ABLV, esso ha dichiarato che, essendo il richiamo ai comportamenti ipotetici dedotti dalla BCE pertinente per dimostrare l’esistenza di un rischio, l’ABLV non lo aveva contestato in modo convincente.
84.
Di conseguenza, il settimo e l’ottavo motivo di impugnazione devono essere respinti.
C.
Sul nono motivo di impugnazione
85.
Con il nono motivo di impugnazione, l’ABLV contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258.
86.
L’errore addebitato consiste, in sostanza, nel riconoscere che la BCE non fosse tenuta a consultare l’ABLV o il SRB in merito alla possibilità di divulgare i documenti nn. 3, 4 e 9 (punti da 90 a 93 della sentenza impugnata), né a consultare i terzi interessati circa l’opportunità della divulgazione dei documenti nn. 7 e 8 (punti da 132 a 138 della sentenza impugnata).
1.
Argomenti delle parti
87.
Nell’ambito del nono motivo di impugnazione (punto 61 della sua impugnazione), l’ABLV fa riferimento esclusivamente ai documenti nn. 3, 4 e 9, e non ai documenti nn. 7 e 8.
88.
Per quanto riguarda i documenti nn. 3, 4 e 9, l’ABLV afferma che essi provenivano da altre istituzioni e altri organi oppure erano stati elaborati in collaborazione con essi, cosicché, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258, la loro divulgazione poteva essere negata solo se la BCE avesse fornito una giustificazione chiara, il che non sarebbe avvenuto. Secondo l’ABLV, il Tribunale non avrebbe esaminato se fossero soddisfatte le condizioni richieste per impedire l’accesso a tali documenti.
89.
La BCE sostiene, in sostanza, che la sentenza impugnata è conforme all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258.
2.
Analisi
90.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258, «[p]er quanto concerne i documenti di terzi, la BCE consulta il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui al presente articolo, a meno che sia
chiaro
che il documento debba o non debba essere divulgato» (
54
).
91.
Secondo il Tribunale, dati la natura e il contenuto dei documenti nn. 3, 4 e 9, è chiaro che la BCE non doveva divulgarli. «Pertanto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258, non si può (...) addebitare alla BCE di non avere consultato la ricorrente né il SRB» (
55
).
92.
Per quanto riguarda i documenti nn. 7 e 8, il Tribunale è giunto alla stessa conclusione, «tenuto conto della natura e del contenuto dei [medesimi]» (
56
). Poiché ho già indicato che il nono motivo di impugnazione dell’ABVL non contiene una critica dettagliata di tale parte della sentenza, non occorre procedere alla sua analisi.
93.
La contestazione mossa dall’ABLV al Tribunale non è convincente.
94.
In primo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dall’ABLV, il Tribunale non ha semplicemente accolto l’affermazione della BCE secondo cui era
chiaro
che i documenti nn. 3, 4 e 9 non dovevano essere divulgati (
57
). Più esattamente, il Tribunale ha constatato esso stesso, alla luce dei documenti di cui trattasi (
58
), che, a motivo della loro natura e del loro contenuto, la BCE non doveva divulgarli.
95.
In secondo luogo (anche se il Tribunale non lo ha rilevato) (
59
), la pretesa che la BCE consultasse l’ABLV stessa prima di accogliere la sua domanda di accesso è mal riposta, semplicemente perché l’ABLV non era
un terzo
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258 (
60
).
96.
Infine, il SRB (per quanto riguarda il documento n. 9) e i consulenti esterni (per quanto riguarda i documenti nn. 3 e 4) erano invece terzi ai sensi della menzionata disposizione. Essi dovevano quindi essere consultati, in linea di principio, per stabilire se fosse applicabile una delle eccezioni di cui all’articolo 4 della decisione 2004/258, salvo che chiaramente i documenti non dovessero essere divulgati.
97.
Come ho già esposto, il Tribunale afferma che, «tenuto conto della natura e del contenuto dei documenti nn. 3, 4 e 9», essi non dovevano essere divulgati (
61
). In precedenza esso aveva dichiarato che i messaggi di posta elettronica scambiati tra la BCE e il SRB contenenti informazioni in materia di vigilanza degli enti creditizi non sono di dominio pubblico e che non erano pubbliche nemmeno le informazioni contenute nelle relazioni dei consulenti (
62
).
98.
È vero che il Tribunale avrebbe potuto ampliare il suo ragionamento su tale punto, ribadendo la motivazione che l’aveva indotto a negare l’accesso ai documenti, in quanto tutelati dall’obbligo di riservatezza e la cui divulgazione poteva essere pregiudizievole. Ho fatto riferimento a tale motivazione, connessa alle informazioni ottenute nell’ambito della vigilanza sugli enti creditizi che spetta al SRB, o fornite da consulenti i cui interessi avrebbero potuto essere lesi, quando ho proposto il rigetto del settimo e dell’ottavo motivo di impugnazione.
99.
Orbene, ammettendo tale motivazione (che, ripeto, non è riportata nel punto 92 della sentenza impugnata, ma è implicita nel suo fondamento), la consultazione del SRB o dei suddetti consulenti non era necessaria.
100.
In definitiva, il nono motivo di impugnazione dovrebbe essere parimenti respinto.
V.
Conclusione
101.
Considerato quanto sopra esposto, propongo alla Corte di:
– respingere i motivi terzo, settimo, ottavo e nono dell’impugnazione.
1
Lingua originale: lo spagnolo.
2
Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalla decisione (UE) 2015/529 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 21 gennaio 2015 (GU 2015, L 84, pag. 64). In prosieguo: la «decisione 2004/258».
3
Decisione LS/CL/2022/261; in prosieguo: la «decisione controversa».
4
Causa T‑100/23 (EU:T:2025:564); in prosieguo: la «sentenza impugnata».
5
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
6
Decisione adottata con il riferimento LS/PS/2022/48.
7
I nove documenti identificati dalla BCE sono i seguenti:
– il comunicato stampa del FinCEN del 13 febbraio 2018 relativo al provvedimento adottato nei confronti dell’ABLV (documento n. 1);
– la pubblicazione del FinCEN contenente l’avviso di proposta di (APM) (documento n. 2);
– la consulenza, datata 13 febbraio 2018, fornita dai consulenti esterni dell’ABLV sull’articolo 311 della legge [OSCURATO:PERSONA] (documento n. 3);
– una nota sull’APM elaborata per la BCE dai consulenti esterni dell’ABLV (documento n. 4);
– lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13 febbraio 2018 all’interno della BCE che riassumono le questioni relative all’ABLV a seguito della ricezione di notizie provenienti dalle autorità statunitensi (documento n. 5);
– lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13 febbraio 2018 all’interno della BCE relativi al provvedimento adottato nei confronti della ricorrente a seguito della ricezione di informazioni provenienti dalle autorità statunitensi (documento n. 6);
– lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13 febbraio 2018 tra la CMFC e la BCE sul provvedimento adottato dal FinCEN nei confronti dell’ABLV (documento n. 7);
– lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13 febbraio 2018 tra la BCE e la CMFC sul provvedimento adottato dal FinCEN nei confronti dell’ABLV (documento n. 8);
– lo scambio di messaggi di posta elettronica del 15 febbraio 2018 tra la BCE e il SRB a seguito dell’annuncio del FinCEN (documento n. 9).
8
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
9
Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (C‑342/19 P, EU:C:2020:1035; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE», punto 76).
10
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE, punto 77.
11
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE, punto 78.
12
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE, punto 48.
13
Sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250).
14
Sentenza dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione (C‑491/15 P, EU:C:2017:5).
15
Fattori cui fanno riferimento, in termini altrettanto praticamente identici, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e il suo omonimo della decisione 2004/258.
16
Punto 37 dell’impugnazione.
17
Punti 2 e 3 dell’impugnazione.
18
Punto 33 dell’impugnazione.
19
Punto 34 dell’impugnazione.
20
Punto 36 dell’impugnazione.
21
Punto 170 della sentenza impugnata.
22
Punto 173 della sentenza impugnata.
23
Punto 174 della sentenza impugnata.
24
Sentenza del 20 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑271/13 P, EU:C:2014:175, punto 81).
25
Sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 79).
26
Paragrafo 4 delle presenti conclusioni.
27
Punto 177 della sentenza impugnata.
28
Punto 180 della sentenza impugnata.
29
Punto 181 della sentenza impugnata.
30
Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
31
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
32
Causa C‑15/16 (EU:C:2018:464). In prosieguo: la «sentenza Baumeister».
33
Punto 80 della sentenza impugnata.
34
Punto 80 della sentenza impugnata.
35
Punto 80 della sentenza impugnata.
36
Punto 71 della sentenza impugnata.
37
Punto 72 della sentenza impugnata. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, il segreto professionale vieta, in linea di principio, a dette autorità di divulgare le informazioni riservate che esse ricevono, salvo in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare gli enti creditizi. Tale principio è accompagnato da due eccezioni che consentono la divulgazione di informazioni riservate: in primo luogo, nei casi di applicazione del diritto penale e, in secondo luogo, in quelli connessi a procedimenti civili o commerciali, alla duplice condizione, nel caso di detti procedimenti civili o commerciali, da un lato, che l’ente creditizio al quale si riferiscono le informazioni riservate sia stato dichiarato fallito o sia soggetto a liquidazione coatta e, dall’altro, che le informazioni riservate non riguardino i terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio di tale ente.
38
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).
39
Punto 106 della sentenza impugnata, che richiama il punto 54 della sentenza del 12 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑798/17, EU:T:2019:154). La Corte fa riferimento al punto 54 di tale sentenza del Tribunale nel punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE, a proposito del margine di discrezionalità riconosciuto alla BCE dal Tribunale e della limitazione del controllo di legittimità esercitato da quest’ultimo.
40
È sufficiente a confermarlo la lettura dei punti da 107 a 131 della sentenza impugnata, dedicati all’esame della divulgazione dei documenti nn. da 5 a 8.
41
Punto 58 dell’impugnazione, il quale aggiunge che il Tribunale «è incorso in un errore di diritto accogliendo tali affermazioni infondate, senza esaminare se i documenti in questione contenessero effettivamente informazioni rispondenti a tutti i criteri stabiliti nella sentenza Baumeister».
42
Punto 81 della sentenza impugnata.
43
Sentenza Baumeister, punto 46: rientrano nella qualificazione come «informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale (...) le informazioni detenute dalle autorità competenti che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza».
44
Punto 86 della sentenza impugnata.
45
Punto 82 della sentenza impugnata.
46
Punto 82 della sentenza impugnata.
47
Punto 83 della sentenza impugnata.
48
Punto 83 della sentenza impugnata.
49
Punto 84 della sentenza impugnata.
50
Punto 84 della sentenza impugnata.
51
Punto 85 della sentenza impugnata.
52
Punto 86 della sentenza impugnata.
53
Punto 58 dell’impugnazione.
54
Il corsivo è mio. Tra le versioni linguistiche che ho consultato, gran parte di esse coincidono quanto all’aggettivo: «clair», in francese, «clear» in inglese, «chiaro» in italiano, «klar» in tedesco e «claro» in portoghese. Nella versione in lingua spagnola è stato utilizzato il termine «notorio», che aggiunge un’ulteriore sfumatura di certezza.
55
Punto 92 della sentenza impugnata.
56
Punto 134 della sentenza impugnata.
57
Tale è la critica contenuta nel punto 61 dell’impugnazione.
58
Il punto 82 della sentenza impugnata fa riferimento alla lettura di tali documenti da parte del Tribunale. Sebbene non lo esprima in questi termini, lo stesso si deduce dal punto 92 della sentenza impugnata.
59
Lo ha invece fatto in relazione alla domanda di accesso ai documenti nn. 7 e 8. Al punto 135 della sentenza impugnata, il Tribunale riconosce che l’ABLV non era un terzo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258.
60
Per quanto riguarda la consulenza prestata dai consulenti esterni dell’ABLV a tale ente (documento n. 3) o la nota che i medesimi consulenti dell’ABLV hanno fornito alla BCE (documento n. 4), è logico supporre che l’ABLV avesse una conoscenza sufficiente del loro contenuto.
61
Punto 92 della sentenza impugnata.
62
Punto 82 della sentenza impugnata.