Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50164/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, deduce genericamente violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e relativo vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto; Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, deduce genericamente violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e relativo vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto; Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris