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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 1971

Cassazione n. 20350/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1971 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo sia dichiarata l'infondatezza del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Tribunale del riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 19 agosto 2022, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentato omicidio commesso il 16 agosto 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], colpendoli con plurimi fendenti di coltello che attingevano il primo all'addome e il secondo al costato, mentre essi si frapponevano per impedire al Berlingeri di aggredire la loro congiunta [OSCURATO:PERSONA], agendo con l'aggravante dei motivi abietti o futili. 1.1 Il Tribunale ha richiamato la ricostruzione dei fatti come effettuata nell'ordinanza emessa dal primo giudice.

Secondo la teste [OSCURATO:PERSONA], il Berlingeri l'aveva aggredita nel tardo pomeriggio di quel giorno, impugnando un'asta di legno, perché ella aveva gettato un secchio d'acqua dalla finestra di casa nel piazzale prospiciente il condominio abitato da entrambe le famiglie; durante la cena il Berlingeri si era scagliato contro di lei con un coltello, senza riuscire però a colpirla, e poi aveva colpito i fratelli Corda, parenti della donna. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere colpito i due uomini con un coltello, asserendo di avere agito per legittima difesa.

I carabinieri avevano anche acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza posto presso la casa, dai quali si osservavano i colpi sferrati dapprima contro [OSCURATO:PERSONA] e poi contro [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il Tribunale ha ritenuto infondata l'istanza di riesame.

In primo luogo ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato omicidio.

L'animus necandi del Berlingeri è desumibile, come già ritenuto dal G.i.p., dalla natura dell'arma, un coltello con lama lunga cm. 8, dalla reiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, cioè l'addome per entrambe le vittime, che erano disarmate, dalle frasi pronunciate anche dopo l'aggressione, avendo il Berlingeri minacciato di morte tutti i presenti, e dalla gravità delle ferite inferte, che avevano portato al ricovero di [OSCURATO:PERSONA] in prognosi riservata e a lesioni curate con dodici punti di sutura per il fratello.

Ha poi escluso la configurabilità della scriminante della legittima difesa, sulla base di un giudizio ex ante condotto secondo i principi stabiliti dalla Corte di cassazione: dalle riprese video risulta che le vittime e gli altri soggetti presenti non avevano alcuna arma, diversamente dall'indagato, che questi non ha riportato alcuna lesione, e che egli poteva sottrarsi allo scontro semplicemente allontanandosi.

Lo stesso indagato, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere portato con sé il coltello per paura, avendo sentito la Nasso minacciare sua moglie e dire che avrebbe bruciato le auto, mentre sono smentite dalle riprese video le affermazioni sue e di suo figlio circa la presenza sul posto di altre persone munite di coltelli. 1.3 Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del G.i.p. anche quanto alle esigenze cautelari, essendo il pericolo di reiterazione del reato desumibile dalle modalità e dalle circostanze del fatto, tali da evidenziare una personalità incline alla violenza e pervicace nel portare a termine il proprio obiettivo criminoso.

La scelta di una misura meno grave, quale gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, è resa impossibile dalla dimostrata incapacità dell'indagato di autocontenersi, e dalla inidoneità del luogo ove applicare tale misura, indicato dalla difesa in Polistena, via Pitagora n. 16, trattandosi di un'abitazione molto vicina a quella di residenza della Nasso (sita in Polistena, via Marx n. 57), cioè la persona verso cui l'indagato ha rapporti animosi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l'errata valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio, anche per avere omesso di esaminare gli argomenti contenuti nella memoria depositata all'udienza del 20 settembre 2022.

Il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere gli atti idonei e non equivoci, ed ha omesso di prendere atto della consulenza svolta dal consulente della difesa sul video acquisito dai carabinieri, che smentisce le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo il consulente, in quei video non si vede il Berlingeri aggredire alcuna donna o colpire qualcuno con un palo o un'asta, ma si vede che il Berlingeri, rientrato in casa dopo l'accoltellamento, viene più volte assalito da vari soggetti con pali e fendenti, per cui anche se, affacciatosi alla finestra, egli avesse pronunciato le minacce di morte, come riferito dalla sola teste Nasso, ciò sarebbe avvenuto dopo l'aggressione portata contro di lui dai parenti dei due feriti.

Inoltre tali minacce sono state riferite solo dalla Nasso, che risulta però, per quanto detto, non credibile; al contrario, il Berlingeri è stato ritenuto credibile dal G.i.p. quando ha riferito di una tentata aggressione portata contro di lui da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, dopo il ferimento.

La condotta dell'indagato non può quindi configurare il delitto di tentato omicidio, sia perché lo stesso G.i.p. ha escluso la premeditazione, sottolineando che altrimenti egli si sarebbe munito di un'arma più letale, sia perché dopo le due coltellate sferrate egli non ha cercato di colpire altri soggetti ma è rimasto in una posizione difensiva, come segnalato dal consulente della difesa, e infine perché si è allontanato volontariamente dal luogo del fatto.

L'esclusione della premeditazione rende credibile che il Berlingeri si sia munito del coltello solo per difesa, essendo noti i precedenti penali dei due soggetti da lui aggrediti.

Non sussiste, poi, la non equivocità verso l'evento 'morte' degli atti compiuti, né il necessario dolo, perché le lesioni procurate a [OSCURATO:PERSONA] sono state del tutto superficiali, ed anche quella procurate a [OSCURATO:PERSONA] non lo hanno mai posto in pericolo di vita, non avendo raggiunto organi vitali, per la limitata forza del colpo e la scarsa lunghezza della lama usata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso ha censurato la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 52 cod.pen. e 56, terzo comma, cod.pen.

Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del numero delle persone contrarie alla posizione del Berlingeri e della pericolosità di alcune di esse, tra cui le stesse vittime, dimostrata dai loro precedenti penali.

In ogni caso, sussiste la desistenza attiva perché il Berlingeri, se anche avesse voluto uccidere i due fratelli Corda, dopo le prime coltellate si è astenuto dal portare a compimento tale disegno criminoso, benché le sue vittime fossero ferite e disarmate, e quindi ha volontariamente desistito dall'azione, che avrebbe potuto agevolmente completare. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

E' provato che la famiglia del Berlingeri ha subito negli anni le angherie dei vicini, che hanno determinato nell'indagato uno stato d'ira per il fatto ingiusto altrui.2.4 Con un quarto motivo di ricorso ha lamentato, infine, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) e e), cod. proc. pen., per la carenza e illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Il Tribunale ha ritenuto il Berlingeri incapace di autocontrollarsi solo basandosi sulla condotta di reato tenuta, mentre tale valutazione dovrebbe essere sostenuta anche da altri elementi e dovrebbe giungere ad ipotizzare con certezza o con una elevata probabilità non solo che, presentandosi l'occasione, egli delinquerà di nuovo, ma anche che tale occasione può effettivamente presentarsi, cosa da escludersi atteso che il Berlingeri risiede in Polistena ma i due fratelli Corda risiedono in Roma.

La valutazione circa la inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è poi carente, in quanto il Tribunale non indica le specifiche ragioni di tale inidonea benché detta misura, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, debba essere ritenuta la misura da applicare "di regola", e l'applicazione della custodia in carcere debba rappresentare l'eccezione.

Il Tribunale ha respinto la richiesta di concedere gli arresti domiciliari nell'abitazione della madre dell'indagato solo affermando che essa è vicina al luogo del fatto, senza considerare che lo spostamento sarebbe comunque impedito dall'applicazione del braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Il Tribunale del riesame ha esposto in modo corretto gli elementi che consentono di valutare l'azione dell'indagato, e ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e a qualificare la condotta del Berlingeri come un tentato omicidio, sorretto dal necessario dolo.

La natura dell'arma, le parti del corpo attinte, la pluralità dei colpi inferti, le ferite riportate dalle due vittime, elementi la cui sussistenza non è stata smentita dall'indagato, sono infatti idonei per dimostrare sia l'idoneità degli atti a cagionare la morte delle persone offese, sia il dolo omicidiario del Berlingeri.

Anche le minacce proferite contro gli astanti, benché successive al suo rientro in casa, sono indicative dell'animus dell'indagato in quel momento.J v' Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi).

Risale poi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828, l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Sono perciò escluse dalla valutazione di questa Corte le censure che, pur articolate secondo lo schema della violazione di legge, si sostanziano nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale.

Per tale ragione è irrilevante la prospettazione, contenuta in questo motivo di ricorso, di una diversa ricostruzione della condotta del Berlingeri precedente all'accoltellamento dei due fratelli Corda, sostenendo la scarsa attendibilità della teste Nasso.

E' in ogni caso infondata l'affermazione della equivocità verso l'evento 'morte' degli atti compiuti, stante la oggettiva pericolosità della zona del corpo attinta in ciascuna delle due vittime, e le gravi conseguenze subite da costoro, in particolare da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'assenza della scriminante della legittima difesa emerge con evidenza dalle modalità della condotta dell'indagato, che ha sferrato i colpi contro due persone disarmate e senza che costoro o terze persone avessero creato una situazione di pericolo, neppure potenziale.

L'indagato poteva poi servirsi di un commodus v discessus, in quanto, se riteneva che i fratelli Corda fossero soggetti pericolosi e capaci di reagire in modo aggressivo, era sufficiente che non si recasse in strada né si avvicinasse a loro, i quali, secondo le sue stesse parole, non lo avevano in alcun modo aggredito, né minacciato o insultato.

Non sussiste neppure l'esimente della desistenza volontaria, in applicazione del noto e costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez.1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259), e «Integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica. (La S.C. ha precisato che, trattandosi di tentativo compiuto, non sarebbe configurabile la desistenza, anche se l'agente, dopo quell'unico colpo si sia dileguato senza scaricare il caricatore ancora pieno di colpi da esplodere)» (Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013 Cc., Rv. 256797 - 01).

Nel presente caso la pluralità di colpi sferrati e la produzione di ferite su entrambe le vittime costituiscono un tentativo di omicidio pienamente compiuto, che rende non ipotizzabile la predetta esimente. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.

L'asserita provocazione consisterebbe in precedenti angherie che l'indagato avrebbe subito per anni dai vicini, ma queste non sono state indicate né descritte, né risulta che siano state illustrate al Tribunale del riesame.

In ogni caso, non sono stati allegati atti da cui possa essere desunta la loro sussistenza, circostanza che impone una valutazione di non autosufficienza del ricorso. 1.4 Il quarto motivo, relativo alla carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare, è infondato.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente con i fatti allegati, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, vista la gravità della condotta tenuta dall'indagato e la sua gratuità. [OSCURATO:PERSONA] risulta avere reagito, compiendo il delitto descritto, ad un gesto molesto e inurbano di una vicina di casa, ed ha quindi tenuto una condotta aggressiva fortemente sproporzionata rispetto all'offesa asseritamente ricevuta.

Lo stesso ricorrente non ha indicato alcun diverso motivo scatenante della sua condotta, e non ha negato quello ritenuto dal Tribunale del riesame.

Anche nell'affermare l'ipotizzata provocazione, per la quale ha chiesto il riconoscimento della relativa attenuante, egli ha solo genericamente parlato di «una serie di angherie» verificatesi nel corso degli anni, ma non ha mai asserito di avere subito atti di violenza o di essere stato posto in situazioni di pericolo, neppure nei momenti precedenti il fatto oggetto del presente procedimento.

E' perciò logica e coerente la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti caratterizzati da violenza contro le persone, stante la personalità aggressiva e incline alla violenza dimostrata in questa occasione.

E' infondata la censura circa il non avere il Tribunale del riesame valutato la concreta possibilità del ripresentarsi di una specifica occasione per delinquere: è principio costante della Corte di cassazione quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 Cc., Rv. 282991).

Inoltre, «In tema di giudizio di pericolosità, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, una volta accertata, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la propensione di un determinato soggetto alla violenza contro la persona, l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri.» (Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022 Cc., Rv. 282995).

Nel caso di specie, peraltro, è facilmente rilevabile l'occasione di recidivanza, dal momento che l'aggressione è stata portata contro i vicini di casa, con i quali il rapporto di vicinato, asseritamente 8 lì caratterizzato da «angherie», risulta ancora sussistente, da parte dell'indagato e dei suoi stretti familiari.

Il motivo di ricorso è infondato anche in ordine alla scelta della misura.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato l'insufficienza di misure meno gravi della custodia in carcere, ed in particolare di quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, per la dimostrata incapacità di autocontrollo dell'indagato, che non consente di ritenere che egli possa rispettare l'obbligo di trattenersi in un luogo di detenzione in assenza di un controllo esterno totale ed immediato.

Anche la concessione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre non è idonea ad impedire la commissione di nuovi reati della stessa specie: la vicinanza spaziale tra tale luogo e quello del fatto, dove abita la persona contro cui era idealmente diretta l'aggressione (la vicina di casa Nasso, e non i fratelli Corda), è tale che anche l'apposizione del braccialetto elettronico potrebbe non trattenere l'indagato dal recarsi contro quest'ultima.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato.

Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1971 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo sia dichiarata l'infondatezza del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Tribunale del riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 19 agosto 2022, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentato omicidio commesso il 16 agosto 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], colpendoli con plurimi fendenti di coltello che attingevano il primo all'addome e il secondo al costato, mentre essi si frapponevano per impedire al Berlingeri di aggredire la loro congiunta [OSCURATO:PERSONA], agendo con l'aggravante dei motivi abietti o futili. 1.1 Il Tribunale ha richiamato la ricostruzione dei fatti come effettuata nell'ordinanza emessa dal primo giudice. Secondo la teste [OSCURATO:PERSONA], il Berlingeri l'aveva aggredita nel tardo pomeriggio di quel giorno, impugnando un'asta di legno, perché ella aveva gettato un secchio d'acqua dalla finestra di casa nel piazzale prospiciente il condominio abitato da entrambe le famiglie; durante la cena il Berlingeri si era scagliato contro di lei con un coltello, senza riuscire però a colpirla, e poi aveva colpito i fratelli Corda, parenti della donna. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere colpito i due uomini con un coltello, asserendo di avere agito per legittima difesa. I carabinieri avevano anche acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza posto presso la casa, dai quali si osservavano i colpi sferrati dapprima contro [OSCURATO:PERSONA] e poi contro [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il Tribunale ha ritenuto infondata l'istanza di riesame. In primo luogo ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato omicidio. L'animus necandi del Berlingeri è desumibile, come già ritenuto dal G.i.p., dalla natura dell'arma, un coltello con lama lunga cm. 8, dalla reiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, cioè l'addome per entrambe le vittime, che erano disarmate, dalle frasi pronunciate anche dopo l'aggressione, avendo il Berlingeri minacciato di morte tutti i presenti, e dalla gravità delle ferite inferte, che avevano portato al ricovero di [OSCURATO:PERSONA] in prognosi riservata e a lesioni curate con dodici punti di sutura per il fratello. Ha poi escluso la configurabilità della scriminante della legittima difesa, sulla base di un giudizio ex ante condotto secondo i principi stabiliti dalla Corte di cassazione: dalle riprese video risulta che le vittime e gli altri soggetti presenti non avevano alcuna arma, diversamente dall'indagato, che questi non ha riportato alcuna lesione, e che egli poteva sottrarsi allo scontro semplicemente allontanandosi. Lo stesso indagato, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere portato con sé il coltello per paura, avendo sentito la Nasso minacciare sua moglie e dire che avrebbe bruciato le auto, mentre sono smentite dalle riprese video le affermazioni sue e di suo figlio circa la presenza sul posto di altre persone munite di coltelli. 1.3 Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del G.i.p. anche quanto alle esigenze cautelari, essendo il pericolo di reiterazione del reato desumibile dalle modalità e dalle circostanze del fatto, tali da evidenziare una personalità incline alla violenza e pervicace nel portare a termine il proprio obiettivo criminoso. La scelta di una misura meno grave, quale gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, è resa impossibile dalla dimostrata incapacità dell'indagato di autocontenersi, e dalla inidoneità del luogo ove applicare tale misura, indicato dalla difesa in Polistena, via Pitagora n. 16, trattandosi di un'abitazione molto vicina a quella di residenza della Nasso (sita in Polistena, via Marx n. 57), cioè la persona verso cui l'indagato ha rapporti animosi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l'errata valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio, anche per avere omesso di esaminare gli argomenti contenuti nella memoria depositata all'udienza del 20 settembre 2022. Il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere gli atti idonei e non equivoci, ed ha omesso di prendere atto della consulenza svolta dal consulente della difesa sul video acquisito dai carabinieri, che smentisce le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo il consulente, in quei video non si vede il Berlingeri aggredire alcuna donna o colpire qualcuno con un palo o un'asta, ma si vede che il Berlingeri, rientrato in casa dopo l'accoltellamento, viene più volte assalito da vari soggetti con pali e fendenti, per cui anche se, affacciatosi alla finestra, egli avesse pronunciato le minacce di morte, come riferito dalla sola teste Nasso, ciò sarebbe avvenuto dopo l'aggressione portata contro di lui dai parenti dei due feriti. Inoltre tali minacce sono state riferite solo dalla Nasso, che risulta però, per quanto detto, non credibile; al contrario, il Berlingeri è stato ritenuto credibile dal G.i.p. quando ha riferito di una tentata aggressione portata contro di lui da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, dopo il ferimento. La condotta dell'indagato non può quindi configurare il delitto di tentato omicidio, sia perché lo stesso G.i.p. ha escluso la premeditazione, sottolineando che altrimenti egli si sarebbe munito di un'arma più letale, sia perché dopo le due coltellate sferrate egli non ha cercato di colpire altri soggetti ma è rimasto in una posizione difensiva, come segnalato dal consulente della difesa, e infine perché si è allontanato volontariamente dal luogo del fatto. L'esclusione della premeditazione rende credibile che il Berlingeri si sia munito del coltello solo per difesa, essendo noti i precedenti penali dei due soggetti da lui aggrediti. Non sussiste, poi, la non equivocità verso l'evento 'morte' degli atti compiuti, né il necessario dolo, perché le lesioni procurate a [OSCURATO:PERSONA] sono state del tutto superficiali, ed anche quella procurate a [OSCURATO:PERSONA] non lo hanno mai posto in pericolo di vita, non avendo raggiunto organi vitali, per la limitata forza del colpo e la scarsa lunghezza della lama usata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso ha censurato la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 52 cod.pen. e 56, terzo comma, cod.pen. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del numero delle persone contrarie alla posizione del Berlingeri e della pericolosità di alcune di esse, tra cui le stesse vittime, dimostrata dai loro precedenti penali. In ogni caso, sussiste la desistenza attiva perché il Berlingeri, se anche avesse voluto uccidere i due fratelli Corda, dopo le prime coltellate si è astenuto dal portare a compimento tale disegno criminoso, benché le sue vittime fossero ferite e disarmate, e quindi ha volontariamente desistito dall'azione, che avrebbe potuto agevolmente completare. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. E' provato che la famiglia del Berlingeri ha subito negli anni le angherie dei vicini, che hanno determinato nell'indagato uno stato d'ira per il fatto ingiusto altrui.2.4 Con un quarto motivo di ricorso ha lamentato, infine, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) e e), cod. proc. pen., per la carenza e illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il Tribunale ha ritenuto il Berlingeri incapace di autocontrollarsi solo basandosi sulla condotta di reato tenuta, mentre tale valutazione dovrebbe essere sostenuta anche da altri elementi e dovrebbe giungere ad ipotizzare con certezza o con una elevata probabilità non solo che, presentandosi l'occasione, egli delinquerà di nuovo, ma anche che tale occasione può effettivamente presentarsi, cosa da escludersi atteso che il Berlingeri risiede in Polistena ma i due fratelli Corda risiedono in Roma. La valutazione circa la inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è poi carente, in quanto il Tribunale non indica le specifiche ragioni di tale inidonea benché detta misura, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, debba essere ritenuta la misura da applicare "di regola", e l'applicazione della custodia in carcere debba rappresentare l'eccezione. Il Tribunale ha respinto la richiesta di concedere gli arresti domiciliari nell'abitazione della madre dell'indagato solo affermando che essa è vicina al luogo del fatto, senza considerare che lo spostamento sarebbe comunque impedito dall'applicazione del braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Il Tribunale del riesame ha esposto in modo corretto gli elementi che consentono di valutare l'azione dell'indagato, e ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e a qualificare la condotta del Berlingeri come un tentato omicidio, sorretto dal necessario dolo. La natura dell'arma, le parti del corpo attinte, la pluralità dei colpi inferti, le ferite riportate dalle due vittime, elementi la cui sussistenza non è stata smentita dall'indagato, sono infatti idonei per dimostrare sia l'idoneità degli atti a cagionare la morte delle persone offese, sia il dolo omicidiario del Berlingeri. Anche le minacce proferite contro gli astanti, benché successive al suo rientro in casa, sono indicative dell'animus dell'indagato in quel momento.J v' Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi). Risale poi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828, l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Sono perciò escluse dalla valutazione di questa Corte le censure che, pur articolate secondo lo schema della violazione di legge, si sostanziano nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale. Per tale ragione è irrilevante la prospettazione, contenuta in questo motivo di ricorso, di una diversa ricostruzione della condotta del Berlingeri precedente all'accoltellamento dei due fratelli Corda, sostenendo la scarsa attendibilità della teste Nasso. E' in ogni caso infondata l'affermazione della equivocità verso l'evento 'morte' degli atti compiuti, stante la oggettiva pericolosità della zona del corpo attinta in ciascuna delle due vittime, e le gravi conseguenze subite da costoro, in particolare da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'assenza della scriminante della legittima difesa emerge con evidenza dalle modalità della condotta dell'indagato, che ha sferrato i colpi contro due persone disarmate e senza che costoro o terze persone avessero creato una situazione di pericolo, neppure potenziale. L'indagato poteva poi servirsi di un commodus v discessus, in quanto, se riteneva che i fratelli Corda fossero soggetti pericolosi e capaci di reagire in modo aggressivo, era sufficiente che non si recasse in strada né si avvicinasse a loro, i quali, secondo le sue stesse parole, non lo avevano in alcun modo aggredito, né minacciato o insultato. Non sussiste neppure l'esimente della desistenza volontaria, in applicazione del noto e costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez.1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259), e «Integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica. (La S.C. ha precisato che, trattandosi di tentativo compiuto, non sarebbe configurabile la desistenza, anche se l'agente, dopo quell'unico colpo si sia dileguato senza scaricare il caricatore ancora pieno di colpi da esplodere)» (Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013 Cc., Rv. 256797 - 01). Nel presente caso la pluralità di colpi sferrati e la produzione di ferite su entrambe le vittime costituiscono un tentativo di omicidio pienamente compiuto, che rende non ipotizzabile la predetta esimente. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. L'asserita provocazione consisterebbe in precedenti angherie che l'indagato avrebbe subito per anni dai vicini, ma queste non sono state indicate né descritte, né risulta che siano state illustrate al Tribunale del riesame. In ogni caso, non sono stati allegati atti da cui possa essere desunta la loro sussistenza, circostanza che impone una valutazione di non autosufficienza del ricorso. 1.4 Il quarto motivo, relativo alla carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare, è infondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente con i fatti allegati, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, vista la gravità della condotta tenuta dall'indagato e la sua gratuità. [OSCURATO:PERSONA] risulta avere reagito, compiendo il delitto descritto, ad un gesto molesto e inurbano di una vicina di casa, ed ha quindi tenuto una condotta aggressiva fortemente sproporzionata rispetto all'offesa asseritamente ricevuta. Lo stesso ricorrente non ha indicato alcun diverso motivo scatenante della sua condotta, e non ha negato quello ritenuto dal Tribunale del riesame. Anche nell'affermare l'ipotizzata provocazione, per la quale ha chiesto il riconoscimento della relativa attenuante, egli ha solo genericamente parlato di «una serie di angherie» verificatesi nel corso degli anni, ma non ha mai asserito di avere subito atti di violenza o di essere stato posto in situazioni di pericolo, neppure nei momenti precedenti il fatto oggetto del presente procedimento. E' perciò logica e coerente la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti caratterizzati da violenza contro le persone, stante la personalità aggressiva e incline alla violenza dimostrata in questa occasione. E' infondata la censura circa il non avere il Tribunale del riesame valutato la concreta possibilità del ripresentarsi di una specifica occasione per delinquere: è principio costante della Corte di cassazione quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 Cc., Rv. 282991). Inoltre, «In tema di giudizio di pericolosità, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, una volta accertata, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la propensione di un determinato soggetto alla violenza contro la persona, l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri.» (Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022 Cc., Rv. 282995). Nel caso di specie, peraltro, è facilmente rilevabile l'occasione di recidivanza, dal momento che l'aggressione è stata portata contro i vicini di casa, con i quali il rapporto di vicinato, asseritamente 8 lì caratterizzato da «angherie», risulta ancora sussistente, da parte dell'indagato e dei suoi stretti familiari. Il motivo di ricorso è infondato anche in ordine alla scelta della misura. Il Tribunale ha adeguatamente motivato l'insufficienza di misure meno gravi della custodia in carcere, ed in particolare di quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, per la dimostrata incapacità di autocontrollo dell'indagato, che non consente di ritenere che egli possa rispettare l'obbligo di trattenersi in un luogo di detenzione in assenza di un controllo esterno totale ed immediato. Anche la concessione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre non è idonea ad impedire la commissione di nuovi reati della stessa specie: la vicinanza spaziale tra tale luogo e quello del fatto, dove abita la persona contro cui era idealmente diretta l'aggressione (la vicina di casa Nasso, e non i fratelli Corda), è tale che anche l'apposizione del braccialetto elettronico potrebbe non trattenere l'indagato dal recarsi contro quest'ultima. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
Sentenza Cassazione n. 20350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris