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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03877/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 3/3/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 15/1/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, avendo per contro la Corte territoriale dato conto del fatto che la falsa denuncia di furto del motoveicolo non risultava di per sé inverosimile, a prescindere dal concreto svolgimento di indagini, non essendo dirimente la circostanza che il ricorrente fosse stato individuato come il soggetto alla guida, tema che nel corso del giudizio aveva invero formato oggetto di contestazione difensiva.

2.2. Il secondo motivo parimenti inerisce al merito ed è comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto argomentato dalla Corte, che, per escludere le attenuanti generiche, ha non arbitrariamente valorizzato i plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petr zellis tr O S , tN CANPELL'.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 3/3/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 15/1/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, avendo per contro la Corte territoriale dato conto del fatto che la falsa denuncia di furto del motoveicolo non risultava di per sé inverosimile, a prescindere dal concreto svolgimento di indagini, non essendo dirimente la circostanza che il ricorrente fosse stato individuato come il soggetto alla guida, tema che nel corso del giudizio aveva invero formato oggetto di contestazione difensiva. 2.2. Il secondo motivo parimenti inerisce al merito ed è comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto argomentato dalla Corte, che, per escludere le attenuanti generiche, ha non arbitrariamente valorizzato i plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petr zellis tr O S , tN CANPELL'.
Sentenza Cassazione n. 03877/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris