CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CUGGIONO avverso la sentenza del 10/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in 10/02/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce: 1.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente deduce che la sentenza ha erroneamente specificato che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata dal procuratore speciale, mentre -in realtà- era stata avanzata personalmente dall'imputato. 1.2. Illegalità della pena. Tale illegalità viene rinvenuta nel fatto che -in applicazione della continuazione- è stato operato un aumento della pena pecuniaria per il reato di incendio, là dove per tale fattispecie è prevista la sola pena della reclusione. 1.3. Difetto di motivazione con riguardo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha resistito al ricorso, concludendo per la sua inammissibilità e/o rigetto e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'evenienza che la sentenza indichi che la volontà sia stata espressa da un procuratore speciale mentre in realtà è stata espressa dall'imputato personalmente configura un mero errore materiale che non produce alcuna nullità. Tanto perché l'accesso al rito alternativo è stato regolarmente instaurato con l'espressione di volontà da parte dell'imputato personalmente, per come previsto dall'art. 446, comma 3, cod.proc.pen. La regolare manifestazione della volontà, validamente e legittimamente espressa dall'imputato, esclude la configurazione di alcuna nullità nel caso in cui la sentenza indichi che -invece- quella è stata espressa da un procuratore speciale. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non configurandosi un'ipotesi di pena illegale nel caso evidenziato dal ricorrente. A tale proposito va considerato che «ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa», (Sez. 5, Sentenza n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540 — 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Va certamente riconosciuto il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (così, in motivazione, Sez. 4, Sentenza n. 6538 del 09/01/2018, Calderan). A tale riguardo va rimarcato come la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio debba ritenersi correttamente ed esaustivamente motivato - anche con riguardo al parametro della congruità- con il riferimento ai limiti tariffari previsti dal decreto ministeriale n. 155 del 2014 (ora aggiornato con Decreto ministeriale. n. 147 del 13/08/2022), per le attività difensive svolte, quando esse vengono liquidate in misura pari al minimo previsto o assai prossimo a esso (come nel caso in esame). A fronte della specifica indicazione delle tariffe applicate, spettava al condannato spiegare le eventuali attività defensionali non prestate e ingiustamente riconosciute ovvero il mancato rispetto dei limiti tariffari. In mancanza di ciò, la doglianza di omessa motivazione difetta del requisito della specificità, non indicando al giudice i vizi eventualmente contenuti nel punto della sentenza relativa alla condanna alla rifusione delle spese dr sostenute dalla parte civile. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dal ricorrente, che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai vigenti parametri tariffari. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il