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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42583/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] per quello di tentato furto aggravato così riqualificata l'originaria contestazione di furto consumato.

2. Propongono ricorso per cassazione le imputate con atti autonomi ma sovrapponibili nel contenuto con i quali deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'utilizzazione dei fotogrammi estrapolati dai filmati dell'impianto di videosorveglianza, la denegata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 c.p. e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Quanto ai fotogrammi acquisiti correttamente ed in accordo con il costante orientamento di questa Corte la sentenza ne ha dichiarato l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma soprattutto i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con la motivazione del provvedimento che ha fondato la prova della responsabilità delle imputate soprattutto sulle dichiarazioni rese dagli operanti e dalla direttrice del supermercato che avevano visionato il filmato originale, rimanendo comunque meri rilievi di merito non documentati le doglianze relative alla qualità dei menzionati fotogrammi.

Manifestamente infondato e generico è anche il secondo motivo, atteso che anche con il ricorso viene prospettato un generico stato di disagio economico che affliggerebbe le imputate, ma non viene precisato e documentato il grave ed urgente bisogno che legittimerebbe la derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 626 c.p.

Il terzo motivo è invece inedito, atteso che con i motivi d'appello le imputate non avevano devoluto il tema relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., comunque inapplicabile alla Biliari in ragione della pena edittale prevista per il reato per cui è stata condannata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] per quello di tentato furto aggravato così riqualificata l'originaria contestazione di furto consumato. 2. Propongono ricorso per cassazione le imputate con atti autonomi ma sovrapponibili nel contenuto con i quali deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'utilizzazione dei fotogrammi estrapolati dai filmati dell'impianto di videosorveglianza, la denegata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 c.p. e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. 3. I ricorsi sono inammissibili. Quanto ai fotogrammi acquisiti correttamente ed in accordo con il costante orientamento di questa Corte la sentenza ne ha dichiarato l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma soprattutto i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con la motivazione del provvedimento che ha fondato la prova della responsabilità delle imputate soprattutto sulle dichiarazioni rese dagli operanti e dalla direttrice del supermercato che avevano visionato il filmato originale, rimanendo comunque meri rilievi di merito non documentati le doglianze relative alla qualità dei menzionati fotogrammi. Manifestamente infondato e generico è anche il secondo motivo, atteso che anche con il ricorso viene prospettato un generico stato di disagio economico che affliggerebbe le imputate, ma non viene precisato e documentato il grave ed urgente bisogno che legittimerebbe la derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 626 c.p. Il terzo motivo è invece inedito, atteso che con i motivi d'appello le imputate non avevano devoluto il tema relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., comunque inapplicabile alla Biliari in ragione della pena edittale prevista per il reato per cui è stata condannata. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.