CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 747-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - _ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1659/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA - SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [SCOLI. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso dei tributi versati a titolo di IRPEF dal 2002 al 2007 in relazione all'agevolazione fiscale prevista per i residenti nei Comuni delle province di Campobasso e Foggia in relazione al sisma dell'ottobre 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che l'eccezione dell'Ufficio sul quantum della somma richiesta in restituzione e in particolare la circostanza che non siano stati forniti elementi per il calcolo degli importi richiesti, è pretestuosa in quanto l'Ufficio disponeva di tutti gli elementi per il calcolo, anche al fine di confutarlo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che non spettasse alla parte contribuente l'onere di dimostrare il quantum della sua pretesa al rimborso. Il motivo di impugnazione è fondato. E' infatti principio generale costantemente espresso da questa Corte, quello secondo cui spetta alla parte contribuente che chieda un rimborso all'amministrazione finanziaria quello di provare gli elementi fondanti della relativa pretesa: cfr., ex martis, Cass. n. 26183 del 2022, secondo cui costituisce onere del contribuente, Ric. 2022 n. 00747 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della sussistenza delle relative condizioni; nello stesso senso: Cass. n. 7723 del 2020; Cass. 6239 del 2020; Cass.1822 del 2019. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 1