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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32829/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2022 dal Tribunale di Torino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'imputazione provvisoria, l'indagato avrebbe ceduto in 1.088 occasioni complessivi gr. 544 di cocaina e crack agli acquirenti che lo contattavano sull'utenza n. 3880966814 (intestata a tal [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, conseguente al travisamento dell'individuazione fotografica, avendo il Tribunale attribuito all'effige n. 8, riconosciuta dagli acquirenti Tarquini, Adaggi e Reitano, che nell'album fotografico è riferita a tale [OSCURATO:PERSONA], le generalità del ricorrente riportate, invece, sotto l'effige n. 7.

Si aggiunge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], che, in occasione dell'arresto del ricorrente, ha riconosciuto presso gli uffici della Guardia di Finanza l'indagato come colui che gli aveva ceduto la sostanza, non l'ha poi riconosciuto in sede di individuazione fotografica.

Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione conseguente al travisamento della prova, avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria su una prova inesistente, stante l'insussistenza delle trascrizioni, anche solo riassuntive, delle conversazioni intercettate in base alle quali è stato quantificato il numero di cessioni.

Delle 1088 conversazioni intercettate, indicate nell'elenco depositato con la richiesta di applicazione della misura custodiale, risultano trascritte solo sette fonie "campionate" dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale, basandosi solo su queste, e ritenendo che le altre conversazioni siano state depositate e siano, pertanto, immediatamente ascoltabili, ha desunto gravi indizi di colpevolezza anche in relazione alle altre conversazioni non trascritte.

Ad avviso della difesa, invece, al fine di ritenere che ad ogni conversazione corrisponda almeno una cessione è necessario che ne sia depositata la trascrizione anche solo in forma riassuntiva.

Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il Tribunale ne ha escluso la configurabilità sulla base della "sommatoria" di tutti i singoli episodi desunti dal campione statistico delle sette conversazioni trascritte, omettendo, tuttavia di considerare i modesti strumenti organizzativi (la sola utenza telefonica) ed il minimo quantitativo di volta in volta ceduto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha chiarito che i risultati delle individuazioni fotografiche devono essere letti tenendo in considerazione l'errore materiale commesso nella predisposizione dell'album fotografico in cui, pur essedo state inserite otto fotografie di altrettanti soggetti identificati nell'abbinata legenda, nella numerazione delle foto è saltato il numero sette, cosicché ciò ha determinato un salto dal numero sei al numero otto.

Pertanto, abbinando le foto secondo l'ordine di inserimento nell'album ai nominativi riportati nella legenda, emerge che l'effige di [OSCURATO:PERSONA] è quella della foto erroneamente indicata nell'album con il numero otto.

Tali argomentazioni trovano pieno riscontro nell'esame dell'album fotografico, cui il Collegio ha ritenuto di accedere in ragione del vizio dedotto, emergendo plasticamente da questo il mero ed innocuo errore materiale commesso nella indicazione numerica delle foto, errore che, stante l'inserimento di otto effigi fotografiche, cui corrispondeva l'identità di otto diversi soggetti, allo stato, non può ritenersi idoneo a compromettere gli esiti delle espletate individuazioni fotografiche.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Va, innanzitutto, premesso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la fonte di prova non è costituita dalle trascrizioni delle conversazioni ma dalle registrazioni stesse, la cui esistenza non risulta specificamente contestata dal ricorrente il quale si è limitato a porre a fondamento della censura la tesi, destituita di fondamento giuridico, in forza della quale l'assenza delle trascrizioni renderebbe prive di valore indiziario le conversazioni captate ed ascoltate dalla [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, dall'ordinanza impugnata risulta che la gravità del quadro indiziario è stata desunta dall'elenco delle conversazioni intercettate e dai sette campioni fonici, che, pur raccolti in periodi distinti del quadrimestre di captazione, illustrano in modo uniforme le modalità dello spaccio (il cliente contattava l'utenza, specificava la modalità di assunzione - fumare o tirare - e concordava l'appuntamento per la cessione).

Il Tribunale, rilevando che nell'ordinanza genetica sono state utilizzate solo due tra le conversazioni trascritte a campione, ha, pertanto, escluso che il Pubblico ministero fosse obbligato a depositare ulteriori atti oltre quelli prodotti ed ha affermato che le altre centinaia di telefonate elencate nella tabella, in relazione alle quali sono stati abbinati acquirente e numero di dosi, sono state certamente ascoltate dalla Guardia di Finanza e recepite dal Pubblico ministero procedente, non potendosi quindi dubitare della relativa giacenza negli uffici e, quindi, della immediata ascoltabilità e dell'imminente trascrizione e deposito.

Ritiene il Collegio che tale motivazione è esaustiva ed immune da manifesta illogicità.

Va, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., unitamente alla richiesta cautelare vanno depositati gli elementi su cui questa si fonda e, per quel che rileva in questa Sede, i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo

269. Nella fattispecie in esame il Pubblico ministero ha depositato, da un lato, i brogliacci delle sette comunicazioni campionate e, dall'altro, l'elenco delle conversazioni intercettate, in relazione alle quali il ricorrente si è limitato a censurare l'omesso deposito dei relativi "brogliacci".

Nessuna specifica censura è stata, invece, dedotta in relazione al conferimento delle registrazioni nell'apposito archivio di cui all'art. 269 cod. proc. pen., né alla violazione dei diritti di esame, copia e trasposizione su idoneo supporto, riconosciuti dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997, né, infine, alla eventuale difformità tra il contenuto delle registrazioni e quello riportato nell'ordinanza impugnata.

In assenza di tali specifiche censure, poiché ciò che rileva ai fini del pieno esercizio dei diritti di difesa è la possibilità di esame diretto e di estrarre copia del contenuto delle conversazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, va ribadito che, in tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del Pubblico ministero, di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese, Rv. 270036). - 01

4. E', infine, infondato anche il terzo motivo.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562).

In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione).

La configurabilità della fattispecie di lieve entità non può, dunque, essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).

In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 4.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della offensività della condotta criminosa desunta non solo dalla continuità nel tempo dall'attività illecita, ma anche dalla sua delimitazione territoriale in una determinata zona cittadina, dalla costante operatività dell'indagato tutti i giorni ed in un'ampia fascia oraria tale da far configurare una sorta di turno di lavoro costante, reputato sintomatico della possibilità di fare affidamento su forniture stabili e su riserve adeguate, nonché, infine, dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente ceduta (determinata sia sulla base dei dati elaborati dalla Guardia di Finanza che del contenuto delle conversazioni intercettate da cui è emersa l'offerta in vendita di due distinte preparazioni di cocaina cloridrato destinate a diverse modalità di assunzione).

5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2022 dal Tribunale di Torino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'imputazione provvisoria, l'indagato avrebbe ceduto in 1.088 occasioni complessivi gr. 544 di cocaina e crack agli acquirenti che lo contattavano sull'utenza n. 3880966814 (intestata a tal [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, conseguente al travisamento dell'individuazione fotografica, avendo il Tribunale attribuito all'effige n. 8, riconosciuta dagli acquirenti Tarquini, Adaggi e Reitano, che nell'album fotografico è riferita a tale [OSCURATO:PERSONA], le generalità del ricorrente riportate, invece, sotto l'effige n. 7. Si aggiunge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], che, in occasione dell'arresto del ricorrente, ha riconosciuto presso gli uffici della Guardia di Finanza l'indagato come colui che gli aveva ceduto la sostanza, non l'ha poi riconosciuto in sede di individuazione fotografica. Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione conseguente al travisamento della prova, avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria su una prova inesistente, stante l'insussistenza delle trascrizioni, anche solo riassuntive, delle conversazioni intercettate in base alle quali è stato quantificato il numero di cessioni. Delle 1088 conversazioni intercettate, indicate nell'elenco depositato con la richiesta di applicazione della misura custodiale, risultano trascritte solo sette fonie "campionate" dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale, basandosi solo su queste, e ritenendo che le altre conversazioni siano state depositate e siano, pertanto, immediatamente ascoltabili, ha desunto gravi indizi di colpevolezza anche in relazione alle altre conversazioni non trascritte. Ad avviso della difesa, invece, al fine di ritenere che ad ogni conversazione corrisponda almeno una cessione è necessario che ne sia depositata la trascrizione anche solo in forma riassuntiva. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il Tribunale ne ha escluso la configurabilità sulla base della "sommatoria" di tutti i singoli episodi desunti dal campione statistico delle sette conversazioni trascritte, omettendo, tuttavia di considerare i modesti strumenti organizzativi (la sola utenza telefonica) ed il minimo quantitativo di volta in volta ceduto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha chiarito che i risultati delle individuazioni fotografiche devono essere letti tenendo in considerazione l'errore materiale commesso nella predisposizione dell'album fotografico in cui, pur essedo state inserite otto fotografie di altrettanti soggetti identificati nell'abbinata legenda, nella numerazione delle foto è saltato il numero sette, cosicché ciò ha determinato un salto dal numero sei al numero otto. Pertanto, abbinando le foto secondo l'ordine di inserimento nell'album ai nominativi riportati nella legenda, emerge che l'effige di [OSCURATO:PERSONA] è quella della foto erroneamente indicata nell'album con il numero otto. Tali argomentazioni trovano pieno riscontro nell'esame dell'album fotografico, cui il Collegio ha ritenuto di accedere in ragione del vizio dedotto, emergendo plasticamente da questo il mero ed innocuo errore materiale commesso nella indicazione numerica delle foto, errore che, stante l'inserimento di otto effigi fotografiche, cui corrispondeva l'identità di otto diversi soggetti, allo stato, non può ritenersi idoneo a compromettere gli esiti delle espletate individuazioni fotografiche. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la fonte di prova non è costituita dalle trascrizioni delle conversazioni ma dalle registrazioni stesse, la cui esistenza non risulta specificamente contestata dal ricorrente il quale si è limitato a porre a fondamento della censura la tesi, destituita di fondamento giuridico, in forza della quale l'assenza delle trascrizioni renderebbe prive di valore indiziario le conversazioni captate ed ascoltate dalla [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, dall'ordinanza impugnata risulta che la gravità del quadro indiziario è stata desunta dall'elenco delle conversazioni intercettate e dai sette campioni fonici, che, pur raccolti in periodi distinti del quadrimestre di captazione, illustrano in modo uniforme le modalità dello spaccio (il cliente contattava l'utenza, specificava la modalità di assunzione - fumare o tirare - e concordava l'appuntamento per la cessione). Il Tribunale, rilevando che nell'ordinanza genetica sono state utilizzate solo due tra le conversazioni trascritte a campione, ha, pertanto, escluso che il Pubblico ministero fosse obbligato a depositare ulteriori atti oltre quelli prodotti ed ha affermato che le altre centinaia di telefonate elencate nella tabella, in relazione alle quali sono stati abbinati acquirente e numero di dosi, sono state certamente ascoltate dalla Guardia di Finanza e recepite dal Pubblico ministero procedente, non potendosi quindi dubitare della relativa giacenza negli uffici e, quindi, della immediata ascoltabilità e dell'imminente trascrizione e deposito. Ritiene il Collegio che tale motivazione è esaustiva ed immune da manifesta illogicità. Va, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., unitamente alla richiesta cautelare vanno depositati gli elementi su cui questa si fonda e, per quel che rileva in questa Sede, i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269. Nella fattispecie in esame il Pubblico ministero ha depositato, da un lato, i brogliacci delle sette comunicazioni campionate e, dall'altro, l'elenco delle conversazioni intercettate, in relazione alle quali il ricorrente si è limitato a censurare l'omesso deposito dei relativi "brogliacci". Nessuna specifica censura è stata, invece, dedotta in relazione al conferimento delle registrazioni nell'apposito archivio di cui all'art. 269 cod. proc. pen., né alla violazione dei diritti di esame, copia e trasposizione su idoneo supporto, riconosciuti dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997, né, infine, alla eventuale difformità tra il contenuto delle registrazioni e quello riportato nell'ordinanza impugnata. In assenza di tali specifiche censure, poiché ciò che rileva ai fini del pieno esercizio dei diritti di difesa è la possibilità di esame diretto e di estrarre copia del contenuto delle conversazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, va ribadito che, in tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del Pubblico ministero, di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese, Rv. 270036). - 01 4. E', infine, infondato anche il terzo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). La configurabilità della fattispecie di lieve entità non può, dunque, essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 4.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della offensività della condotta criminosa desunta non solo dalla continuità nel tempo dall'attività illecita, ma anche dalla sua delimitazione territoriale in una determinata zona cittadina, dalla costante operatività dell'indagato tutti i giorni ed in un'ampia fascia oraria tale da far configurare una sorta di turno di lavoro costante, reputato sintomatico della possibilità di fare affidamento su forniture stabili e su riserve adeguate, nonché, infine, dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente ceduta (determinata sia sulla base dei dati elaborati dalla Guardia di Finanza che del contenuto delle conversazioni intercettate da cui è emersa l'offerta in vendita di due distinte preparazioni di cocaina cloridrato destinate a diverse modalità di assunzione). 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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