Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25548/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena accessoria (quarto motivo del ricorso) con inammissibilità dei restanti motivi, ivi compresi quelli aggiunti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessoria fallimentari al predetto applicate 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge processuale e per conseguente vizio di motivazione con riferimento alla violazione dei diritti di difesa, del giusto processo e del contraddittorio; in particolare la violazione di tali diritti primari si è consumata per avere la Corte di appello negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce di quanto emerso nella consulenza tecnica di ufficio, fatta propria dal Tribunale, prima, e dalla Corte territoriale, poi, senza motivare sulla necessità di integrarla o farla visionare da altro consulente, così come anche richiesto dalla difesa. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge processuale e per conseguente assenza di motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa in ordine all'eccezione sollevata in tema di prescrizione. 2.3.Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine al mancato vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio"; del tutto carente è la motivazione della sentenza impugnata quanto ai criteri usati per inferire il risultato probatorio dall'elemento di prova e alla verifica della validità o meno delle ipotesi antagoniste. 2.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione alla pena in concreto irrogata all'imputato.

La Corte territoriale ha confermato la pena inflitta in primo grado riducendo le pene accessorie nei limiti della durata della pena principale senza fornire un'effettiva motivazione al riguardo limitandosi a richiami a mere formule di stile riferibili a qualunque decisione.

3. Con la memoria pervenuta in atti il ricorrente ha formulato nuovi motivi deducendo l'illogicità della motivazione in relazione al contenuto descrittivo della relazione del curatore fallimentare quale prova contabile della distrazione oggetto del reato di cui all'art. 216 I.f. e la erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della sentenza in relazione alla bancarotta documentale, rispetto alla quale la richiesta di prescrizione poteva essere intesa proprio come richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 217 I.f. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.

A fronte della pur sintetica motivazione della sentenza di appello basata in gran parte sul rinvio a quella di primo grado, il motivo di ricorso è a sua volta estremamente generico perché si limita a lamentare la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza neppure precisare in quali esatti termini avrebbe dovuto risolversi tale rinnovazione (laddove nella memoria difensiva prodotta in appello, a cui si fa riferimento in ricorso, in realtà nulla veniva detto in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria essendovi solo il riferimento all'acquisizione di documenti).

Né, tanto meno, si indica specificamente per quale ragione la rinnovazione sarebbe stata decisiva.

La genericità del motivo si associa alla sua manifesta infondatezza, posto che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), laddove l'ter argomentativo della sentenza impugnata - pur nella sua sinteticità nel caso di specie ma trattasi pur sempre di doppia conforme, con espressi rinvii da parte della sentenza di primo grado a quella di primo grado - dimostra l'insussistenza di tale ipotesi.

Si è ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell'istituto, è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (ex multis, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 (dep. 2014), Coppola, Rv. 259893).

Il giudice di legittimità, poi, può sindacare la correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento entro l'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non anche sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire (ex multis, Sez. 4, n. 37624 del 19/9/2007, Giovannetti, Rv. 237689).

In cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie.

Tra l'altro, nella specie non si è in presenza di ribaltamento in appello di una sentenza di assoluzione in primo grado, ma si è in presenza della c.d. doppia conforme, con una condanna in primo grado - peraltro intervenuta in sede di giudizio abbreviato - sostanzialmente confermata in appello.

Ora - come sottolineato anche dal P.G. nella requisitoria, anche se la sentenza di appello è sintetica, da essa emerge però il concetto fondamentale per cui nessuna rinnovazione di atti istruttori sarebbe stata sufficiente a modificare l'esito del giudizio di primo grado, in rapporto alle prove a carico dell'imputato.

Sicché, in definitiva, a fronte di questa valutazione, certamente implicita ma ricavabile dalla sentenza, il motivo di ricorso avrebbe dovuto indicare specificamente per quale motivo la rinnovazione dell'audizione del consulente - ove intesa in tal senso la richiesta - avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio.

1.2. Anche il secondo motivo è del tutto aspecifico.

Lo stesso, infatti, non solo non indica in alcun modo il contenuto della memoria su cui la sentenza non si sarebbe pronunciata, ma non spiega neppure le ragioni per le quali si deve ritenere maturato il termine di prescrizione nel caso di specie a fronte del reato per il quale è intervenuta condanna di bancarotta fraudolenta - documentale e patrimoniale - in relazione a sentenza dichiarativa di fallimento risalente al 15.3.2012 (sicché il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è di anni dodici e mesi sei, essendo il reato in questione punito con pena massima di dieci anni, a cui va aggiunto l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen., termine che non è ancora decorso, venendo a scadere il 26.9.2024).

Nulla di più aggiunge quanto si prospetta nella memoria difensiva pervenuta in atti che, nel tentativo di giustificare la richiesta di prescrizione, avalla l'ipotesi della bancarotta semplice rispetto alla quale sarebbe maturato il diverso, più breve, termine di prescrizione.Ma tale ipotesi non solo non è stata specificamente prospettata in appello ed è stata qui genericamente addotta facendosi tra l'altro leva su circostanze di mero fatto ovvero attraverso il richiamo alla mancata prova dell'esistenza di una contabilità successiva al 2008 laddove i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado hanno ravvisato la mancata tenuta della contabilità a partire da quella data e non l'occultamento/sottrazione delle scritture contabili; e la stessa ricostruzione operata dal curatore a cui si appella il ricorso per affermare l'insussistenza del reato, secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata, è stata svolta non solo sulla base dei documenti forniti dall'imputato - definiti scarni dalla Corte di appello - ma anche sulla scorta delle domande di insinuazione al passivo - non avendo l'imputato più tenuto alcuna contabilità né presentato dichiarazioni fiscali dal 2009 - ossia attraverso elementi recuperati aliunde, la cui raccolta ed analisi - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non esclude la configurazione del reato.

1.3. Anche il terzo motivo è affetto da genericità.

Esso, infatti, lamenta in termini molto vaghi la insufficienza della motivazione, senza considerare che, versandosi nella specie nell'ipotesi della c.d. doppia conforme, la motivazione è la risultante di una lettura integrata della sentenza di primo e di secondo grado che in quanto conformi si integrano a vicenda; in ogni caso la sentenza di appello compie, in premessa, un rinvio alla sentenza di primo grado sugli aspetti fattuali che vengono comunque rivalutati nelle componenti funzionali al discorso confermativo svolto nella sentenza impugnata.

A fronte di tale impostazione il motivo adduce argomenti affetti da genericità innanzitutto intrinseca, limitandosi a lamentare la violazione della regola dell'« oltre ogni ragionevole dubbio >> per il mancato vaglio di ipotesi antagoniste.

D'altra parte, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Ed invero, tale regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza dì condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901), riferimenti del tutto assenti nel caso di specie.

Né esso potrebbe assumere diversa consistenza alla luce di quanto ulteriormente dedotto nella memoria difensiva trattandosi di aspetti che sono stati già esaminati e considerati nella ricostruzione recepita dai giudici di merito che hanno già tenuto conto della decurtazione che invoca il ricorrente per il pagamento - parziale - di debiti. 1.4.Del tutto generico è, infine, anche il quarto motivo che lamenta genericamente, quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. laddove la corte territoriale ha ancorato il suo giudizio di conferma della pena principale ai precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, in tal modo dando conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere congrue le pene applicate (sia quella principale che accessoria rispetto alla cui entità alcuno specifico rilievo è in buona sostanza mosso).

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01); pena nel caso di specie determinata nel minimo edittale (anni tre ridotta per il rito ad anni due di reclusione; con pene accessorie commisurate alla pena principale).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.FAL Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena accessoria (quarto motivo del ricorso) con inammissibilità dei restanti motivi, ivi compresi quelli aggiunti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessoria fallimentari al predetto applicate 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge processuale e per conseguente vizio di motivazione con riferimento alla violazione dei diritti di difesa, del giusto processo e del contraddittorio; in particolare la violazione di tali diritti primari si è consumata per avere la Corte di appello negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce di quanto emerso nella consulenza tecnica di ufficio, fatta propria dal Tribunale, prima, e dalla Corte territoriale, poi, senza motivare sulla necessità di integrarla o farla visionare da altro consulente, così come anche richiesto dalla difesa. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per l'erronea applicazione della legge processuale e per conseguente assenza di motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa in ordine all'eccezione sollevata in tema di prescrizione. 2.3.Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine al mancato vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio"; del tutto carente è la motivazione della sentenza impugnata quanto ai criteri usati per inferire il risultato probatorio dall'elemento di prova e alla verifica della validità o meno delle ipotesi antagoniste. 2.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione alla pena in concreto irrogata all'imputato. La Corte territoriale ha confermato la pena inflitta in primo grado riducendo le pene accessorie nei limiti della durata della pena principale senza fornire un'effettiva motivazione al riguardo limitandosi a richiami a mere formule di stile riferibili a qualunque decisione. 3. Con la memoria pervenuta in atti il ricorrente ha formulato nuovi motivi deducendo l'illogicità della motivazione in relazione al contenuto descrittivo della relazione del curatore fallimentare quale prova contabile della distrazione oggetto del reato di cui all'art. 216 I.f. e la erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della sentenza in relazione alla bancarotta documentale, rispetto alla quale la richiesta di prescrizione poteva essere intesa proprio come richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 217 I.f. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte della pur sintetica motivazione della sentenza di appello basata in gran parte sul rinvio a quella di primo grado, il motivo di ricorso è a sua volta estremamente generico perché si limita a lamentare la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza neppure precisare in quali esatti termini avrebbe dovuto risolversi tale rinnovazione (laddove nella memoria difensiva prodotta in appello, a cui si fa riferimento in ricorso, in realtà nulla veniva detto in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria essendovi solo il riferimento all'acquisizione di documenti). Né, tanto meno, si indica specificamente per quale ragione la rinnovazione sarebbe stata decisiva. La genericità del motivo si associa alla sua manifesta infondatezza, posto che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), laddove l'ter argomentativo della sentenza impugnata - pur nella sua sinteticità nel caso di specie ma trattasi pur sempre di doppia conforme, con espressi rinvii da parte della sentenza di primo grado a quella di primo grado - dimostra l'insussistenza di tale ipotesi. Si è ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell'istituto, è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (ex multis, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 (dep. 2014), Coppola, Rv. 259893). Il giudice di legittimità, poi, può sindacare la correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento entro l'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non anche sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire (ex multis, Sez. 4, n. 37624 del 19/9/2007, Giovannetti, Rv. 237689). In cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Tra l'altro, nella specie non si è in presenza di ribaltamento in appello di una sentenza di assoluzione in primo grado, ma si è in presenza della c.d. doppia conforme, con una condanna in primo grado - peraltro intervenuta in sede di giudizio abbreviato - sostanzialmente confermata in appello. Ora - come sottolineato anche dal P.G. nella requisitoria, anche se la sentenza di appello è sintetica, da essa emerge però il concetto fondamentale per cui nessuna rinnovazione di atti istruttori sarebbe stata sufficiente a modificare l'esito del giudizio di primo grado, in rapporto alle prove a carico dell'imputato. Sicché, in definitiva, a fronte di questa valutazione, certamente implicita ma ricavabile dalla sentenza, il motivo di ricorso avrebbe dovuto indicare specificamente per quale motivo la rinnovazione dell'audizione del consulente - ove intesa in tal senso la richiesta - avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio. 1.2. Anche il secondo motivo è del tutto aspecifico. Lo stesso, infatti, non solo non indica in alcun modo il contenuto della memoria su cui la sentenza non si sarebbe pronunciata, ma non spiega neppure le ragioni per le quali si deve ritenere maturato il termine di prescrizione nel caso di specie a fronte del reato per il quale è intervenuta condanna di bancarotta fraudolenta - documentale e patrimoniale - in relazione a sentenza dichiarativa di fallimento risalente al 15.3.2012 (sicché il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è di anni dodici e mesi sei, essendo il reato in questione punito con pena massima di dieci anni, a cui va aggiunto l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen., termine che non è ancora decorso, venendo a scadere il 26.9.2024). Nulla di più aggiunge quanto si prospetta nella memoria difensiva pervenuta in atti che, nel tentativo di giustificare la richiesta di prescrizione, avalla l'ipotesi della bancarotta semplice rispetto alla quale sarebbe maturato il diverso, più breve, termine di prescrizione.Ma tale ipotesi non solo non è stata specificamente prospettata in appello ed è stata qui genericamente addotta facendosi tra l'altro leva su circostanze di mero fatto ovvero attraverso il richiamo alla mancata prova dell'esistenza di una contabilità successiva al 2008 laddove i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado hanno ravvisato la mancata tenuta della contabilità a partire da quella data e non l'occultamento/sottrazione delle scritture contabili; e la stessa ricostruzione operata dal curatore a cui si appella il ricorso per affermare l'insussistenza del reato, secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata, è stata svolta non solo sulla base dei documenti forniti dall'imputato - definiti scarni dalla Corte di appello - ma anche sulla scorta delle domande di insinuazione al passivo - non avendo l'imputato più tenuto alcuna contabilità né presentato dichiarazioni fiscali dal 2009 - ossia attraverso elementi recuperati aliunde, la cui raccolta ed analisi - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non esclude la configurazione del reato. 1.3. Anche il terzo motivo è affetto da genericità. Esso, infatti, lamenta in termini molto vaghi la insufficienza della motivazione, senza considerare che, versandosi nella specie nell'ipotesi della c.d. doppia conforme, la motivazione è la risultante di una lettura integrata della sentenza di primo e di secondo grado che in quanto conformi si integrano a vicenda; in ogni caso la sentenza di appello compie, in premessa, un rinvio alla sentenza di primo grado sugli aspetti fattuali che vengono comunque rivalutati nelle componenti funzionali al discorso confermativo svolto nella sentenza impugnata. A fronte di tale impostazione il motivo adduce argomenti affetti da genericità innanzitutto intrinseca, limitandosi a lamentare la violazione della regola dell'« oltre ogni ragionevole dubbio >> per il mancato vaglio di ipotesi antagoniste. D'altra parte, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza dì condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901), riferimenti del tutto assenti nel caso di specie. Né esso potrebbe assumere diversa consistenza alla luce di quanto ulteriormente dedotto nella memoria difensiva trattandosi di aspetti che sono stati già esaminati e considerati nella ricostruzione recepita dai giudici di merito che hanno già tenuto conto della decurtazione che invoca il ricorrente per il pagamento - parziale - di debiti. 1.4.Del tutto generico è, infine, anche il quarto motivo che lamenta genericamente, quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. laddove la corte territoriale ha ancorato il suo giudizio di conferma della pena principale ai precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, in tal modo dando conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere congrue le pene applicate (sia quella principale che accessoria rispetto alla cui entità alcuno specifico rilievo è in buona sostanza mosso). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01); pena nel caso di specie determinata nel minimo edittale (anni tre ridotta per il rito ad anni due di reclusione; con pene accessorie commisurate alla pena principale). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.FAL Dichiara inammissibile il ricorso e conda
Sentenza Cassazione n. 25548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris