CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25518/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentanoe difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 59/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] A depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], laCassa Nazionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalTribunale di Roma un de creto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], per tutti gli importi dei crediti iscritti nei ruoli trasmessi all'agentenegli anni 1994, 1994 e 1998, rimasti insoluti e non river sati all'entecreditore (per complessivi euro 19.900,41, oltre accessori); l'opposizionedella società ingiunta ̀ stata rigettata dal Tribunale diRoma; laCorte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 8/1/2020, inriforma della decisione di primo g rado, l'ha invece accolta, revocando ildecreto ingiuntivo; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed AssistenzaForense propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivid’impugnazione; l'[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Ri scossione resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 3, del d.p.r. n. 43/88; dell’art. 2 del d.lgs. n. 37/99; dell’art. 1, co.1, del d.m. 23 marzo1999 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’abrogazione della regola del ‘non riscosso come riscosso’ (di cui all’art. 32, co. 3, del d.p.r . n. 43/88),valesse anche per i ruoli ‘suppletivi’ 1994 e 1998 e per i ruoli ‘principali’ 1995 oggetto della controversia; non tenendo conto che l’eliminazionedell’obbligo di anticipazione riguardava solo gli importi iscritti in detti ruoli per i quali n on erano ancora scadute le rate di versamento;ciò posto, se il giudice d’appello avesse adeguatamente Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interpretato la disciplina transitoria, non avrebbe potuto che confermare il decreto ingiuntivo opposto dalla controparte, quantomenoper gli importi per i quali alla data del 26 febbraio 99 (data incui è entrato in vigore il d.lgs. n.37/99) erano già scaduti i termini peri pagamenti così come stabiliti dal d.m. 23 marzo 1999; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come l a ricorrente abbia prospe ttato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; al riguardo , varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dell o scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del l 11/01/2005, Rv. 5 79564 - 01) ; nel caso di specie, l a corte territoriale ha escluso il diritto della Cassaricorrente di rivendicare le somme pretese come residuo di una Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri maggior somma complessiva dedotta come dovutale, per non aver identificatotale residuo con precisione e per non averne comprovato il titoloposto a loro fondamento ; inparticolare, la corte territoriale ha evidenziato (pag. 8, alias 9, della sentenza impugnata) come , secondo l’art. 2 del d.lgs. 37/99 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionarinon sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguentiall’obbligo del non riscosso come riscosso relativi a ruolo adessi consegnati prima di tale data” ; sempresecondo la corte d’appello, secondo la puntualizzazione d el D.M.23/3/99 si è stabilito che i ruoli affidati in carico al concessionario anteriormenteal 26/2/99, con l’obbligo del non riscosso come riscosso, “i cui importi dovevano essere anticipati, in tutto o in parte, successivamente alla predetta data… sono rettificati per le somme relativea decimi o rate ancora da scadere, in ruoli senza obbligo del nonriscosso come riscosso” ; in forza di tali disposizioni, il giudice d’appello ha dunque correttamenteritenuto che, a far data dal 26/2/1999, tutti i ruoli (come quelloper cui è causa) rientran t i nella previsione del d.p.r. n. 43/88 e soggetti all’obbligo del “non riscosso come riscosso”, sono stati rettificati in ruoli “senza obb ligo”, facendo venir meno il dovere di pagamento dell’importo residuo da parte del concessionario/agente, operandola rettifica anche con riguardo ai versamenti già scaduti, ma nonancora da quest’ultimo riversati all’ente creditore ; daciò la logica concl usione tratta dalla corte d’appello (pag. 9 alias 10)per cui, da un lato, l’agente non poteva essere considerato debitore degliimporti iscritti a ruolo e, dall’altro, che il credito azionato dalla Cassa (relativo al solo residuo di quanto preteso comples sivamente) nonfosse certo, liquido ed esigibile, essendo venuto meno l’obbligo di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riversamentodelle intere somme iscritte a ruolo e non essendo chiaro ache titolo venissero pretesi gli importi residui ; dunque,a fronte dell’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] di a vere integralmente estinto il proprio debito, costituiva un onere specifico della Cassa, ai sensidell’art. 2697 c.c., provare la sussistenza della propria pretesa relativamente alla somma residua, deducendo e dimostrando l’insussistenza del diritto dell’a gente a operare le trattenute ai sensi degliartt. 62 e 86 del d.p.r. 43/88, con la conseguenza che in assenza ditale dimostrazione, e al cospetto di un credito incerto, la Cassa non potevavantare alcuna pretesa in relazione al titolo dedotto ; nellaspecie, il motivo di impugnazione in esame , nella misura in cui si duole della violazione di legge in cui sarebbe asseritamente incorsa la corte territoriale nel ritenere come non dovute le somme azionatein sede monitoria, dimostra di non essersi punto confro ntat o conla decisione impugnata ( fondata su una ratio apprezzabile , non già iniure, bensì in fatto, sotto il profilo della mancata prova del credito azionato), con la conseguente inammissibilità della censura per le specificheragioni in precedenza indicate ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 32, co. 3, del d.p.r. n. 43/88 (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la cor te territoriale erroneamente ritenuto che, anche ove fosse stato applicabile il d.p.r. n. 43/88, il concessionario aveva provatodi aver riversato le somme iscritte nei ruoli oggetto di causa soggetti all’obbligo di anticipazione; in proposito, la corte te rritoriale haritenuto che, in mancanza di prova, da parte della cassa forense, dell’insussistenza di ipotesi di dilazione di pagamento e di sgravi provvisorio, contemplate dagli artt. 62 e 86 del citato decreto, il concessionario era tenuto a trattenere l e somme che erano state ingiuntedall’ente di previdenza; una simile conclusione, però, si pone Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in contrasto con i generali principi in tema di riparto dell’onere probatorio che onerano il debitore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., della dimostrazionedell’esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria,soprattutto in considerazione del fatto che la cassa forense avrebbedovuto fornire la prova negativa; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressam ente evidenziato ( cfr. pag. 8, alias 9, della sentenza impugnata) come secondo l’art. 2 del d.lgs. 37/99 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti al l’obbligo del non riscossocome riscosso relativi a ruolo ad essi consegnati prima di tale data”; ciò posto, il giudice d’appello ha sottolineato come , secondo la puntualizzazionedel D.M. 23/3/99 , si fosse stabilito che i ruoli affidati incarico al conce ssionario anteriormente al 26/2/99, con l’obbligo del non riscosso come riscosso, “i cui importi dovevano essere anticipati, intutto o in parte, successivamente alla predetta data… sono rettificati perle somme relative a decimi o rate ancora da scadere, in ruoli senza obbligodel non riscosso come riscosso” ; in forza di tali disposizioni, dunque , la corte ha correttamente ritenutoche, a far data dal 26/2/1999, tutti i ruoli (come quello per cui è causa) rientrante nella previsione del d.p.r. n. 43/88 e s oggetti all’obbligodel “non riscosso come riscosso”, sono stati rettificati in ruoli “senza obbligo”, facendo venir meno il dovere di pagamento dell’importo residuo da parte del concessionario/agente, operando la rettificaanche con riguardo ai versamenti già scaduti, ma non ancora daquest’ultimo riversati all’ente creditore ; da ciò la logica conclusione tratta nella sentenza impugnata ( cfr. pag. 9 alias 10) per cui, da un lato, l’agente non poteva essere Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato debitore degli importi iscritti a ruol o e, dall’altro, che il credito azionato dalla Cassa (relativo al solo conguaglio di quanto preteso complessivamente) non fosse certo, liquido ed esigibile, essendo venuto meno l’obbligo di riversamento delle intere somme iscrittea ruolo e non essendo chi aro a che titolo venissero pretesi gli importiresidui; anchequi, d unque, a fronte dell’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere integralmente estinto il proprio debito, costituiva un onere specifico della Cassa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova de lla sussistenza della propria pretesa relativamente alla somma residua, deducendo e dimostrando l’insussistenza del diritto dell’agente a operarele trattenute ai sensi degli artt. 62 e 86 del d.p.r. 43/88, con laconseguenza che , in assenza di tale dimost razione, e al cospetto di un credito incerto, la Cassa non poteva vantare alcuna pretesa in relazioneal titolo dedotto ; lacorte territoriale ha , pertanto, correttamente sottolineato come spettasse alla Cassa l’onere di provare che le somme pretese nel giudizioafferissero a ruoli per i quali potesse ritenersi ancora operante l’obbligo di versamento dell’anticipazione, ossia somme aventi scadenzain una data antecedente a quella di abrogazione dell’obbligo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; è infatti chi si assume creditore a dover provare l’esistenzadel credito e la relativa scadenza , mentre la Cassa ha invece riferitole proprie pretese genericamente ai ruoli per cui è causa senza mai indicare le specifiche quote richieste in pagamento e senza provarnela scadenza ; sitratta di una corretta interpretazione della disciplina normativa applicabileal caso di specie, e altresì di una corretta distribuzione, tra le parti , de gli one ri probatori sulle stesse gravanti ( in forza di una congrua ricostruzione delle fattispecie costitutive delle rispettive situazioni soggettive attive e passive ) , avendo la corte d’appello Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttamenteattribuito valenza decisiva e dirimente alla circostan za dellamancata determinazione e prova, da parte della Cassa, del titolo specifico posto a fondamento della chiesta restituzione delle somme residue invocate a conguaglio, all’interno di un contesto legislativo inclinea escludere alcuna responsabilità de ll’agente per le somme non riscossein assenza della prova della riconducibilità di tali somme a ruoli per i quali possa ritenersi ancora operante l’obbligo di versamento dell’anticipazione, ossia per somme aventi scadenza in una data antecedentea quella di abrogazione dell’obbligo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; conil terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, e 276, co. 2, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto assorbito l’esame della questione del consolidamento del rapporto oggetto di giudizio in conseguenza della non continuità normativa delle disposizioni di proroga dei termini dell’invio delle comunicazioni di esigibilità,sollevata dalla cassa forense in entrambi i giudizi di merito ad ulteriore riprova dell’inoperatività della sopravvenuta legge di stabilità del 2013; tale questione, infatti, era pregiudiziale rispetto all’esame circa l’appli cabilità dell’art. 1, commi 527, 528 e 529, della leggedi stabilità 2013 nei confronti di enti di previdenza privatizzati; né l’assorbimento poteva trovare spiegazione del principio della c.d. ‘ragionepiù liquida’, non sussistendo i presupposti per ricor rere a tali criterigiurisprudenziali, con il conseguente vizio della sentenza sotto il profilomotivazionale, non essendo possibile comprendere l’ iter logico - giuridico che ha condotto i giudici del merito a escludere il consolidamentodel rapporto tra la cassa forense e il concessionario; con il quarto motivo, la ricorrente si duole, in via subordinata rispetto all’esame del terzo motivo, della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n, 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale resa responsabile dell’omessa pronuncia relativa alla verifica dell’effettivo consolidamento del rapporto tra l’ente di previdenza e l’agente della riscossione; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osservail Collegio come, secondo la ricorrente, il giudice d’appello nonavrebbe considerato che , nella catena delle disposizioni di proroga per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità , si riscontrerebberodue vuo ti normativi: il primo, alla data del 1° ottobre 2004,essendo la proroga di cui al d.l. n. 282 del 2004 intervenuta solo il29 novembre 2004; il secondo al 30 settembre 2005, perché il d.l. n. 203del 2005 era entrato in vigore il 4 ottobre 2005 ; vi sareb be, pertanto, un erroneo richiamo al principio di assorbimento rispetto all’applicabilità della legge n. 228 del 2012 (leggedi stabilità 2013) o, quantomeno (e in subordine), un'omissione dipronuncia circa il consolidamento del credito in capo alla Cassa , con conseguenteinapplicabilità della sopravvenuta legge n. 228 del 2012 ; a tale riguardo , ritiene il Collegio di richiamare in questa sede quantosul punto già argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 106 d el 4/01/2023 ) – le cui considerazioni vengono in questa sede integralmente recepite e riproposte, al fine di assicurarne continuità – , nella parte in cui evidenziacome la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972 della Corte di cassazioneavesse già chiarito che , in tema di riscossione delle imposte medianteruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agentedella riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico [OSCURATO:PERSONA] - e, poi, a d Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]- in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) fosse stata prevista una Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, deltermine di decadenza per l 'invio della comunicazione di inesigibilità dicui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità nellaspecie della disciplina di cui all'art. 59, comma 4 - quater , del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex - conces sionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativoramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini(determinatasi tra la scaden za del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004) ; q uesta sentenza dunque ha chiarito che la tesi della Cassa oggi ricorrente , secondocui vi sarebbero interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle ‘ comunicazioni di inesigibilità ’, e rivoltaa contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/200 5, ̀ da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settoree la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli ; r ichiamand o la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale,la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato la netta distinzionetra le ‘ proroghe c . d. generiche ’ (cui si riferiscono le norme richiamateda [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai vecchi concessionari nazionalio, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti(come le societ à̀ cosiddette scorporate, cioè le società private cessionariedel ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi localie altre entrate di enti loc ali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensidell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005), ed invece le ‘ proroghe c.d.specifiche’ che si applicano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. e Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alle società dalla stessa partecipate , complessivamente denominate agenti della riscossione (cui ̀ in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle soci età del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017) ; l e proroghe c.d. generiche hanno operato esclusivamente attraverso l ’ originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dispostadall'art. 3, comma 1, lettera I , del decreto legislativo 27 aprile 2001,n. 193, con l'introduzione dei commi 4 - bis e 4 - ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazionidi inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della [OSCURATO:SOCIETA];le proroghe specifiche, invece, hanno interessato i termini dipresentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferitidai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionariadel ramo d'azienda r elativo alle attivit à̀ svolte in regime di concessioneper conto degli enti locali (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga ̀ proseguita ininterrottamente attraversole continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del2005, convertito nella legge n. 248/2005. La sentenza n. 11972 del 2020,dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile chela norma dell'art. 59, comma 4 - quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla Cassa ricorrente, ̀ stata dett ata solo per gli ex concessionari privati e per le societ à̀ private ‘ scorporate ’ resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuit à̀ tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenziadelle entrate - Riscossi one che ̀ controricorrente nel presente Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio; i principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormenteribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094 che hanno ribadito l’esclusione di una soluzione di co ntinuit à̀ per le c.d. ‘ proroghe specifiche ’ , relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico [OSCURATO:PERSONA]- e, successivamente, all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in co ncessione del serviziodi riscossione ; ciòposto – ribadito il richiamo e la conferma delle argomentazioni già poste a fondamento della giurisprudenza consolidata di questa corte – dev’essere sottolineata la correttezza in iure della decisione assunta dal giudice d’appello, in ordine all’assenza di alcun consolidamentodei rapporti tra le odierne parti in causa, ed esclu so il ricorso di alcune delle violazioni in questa sede denunciate dalla ricorrente, dovendo ritenersi che la corte territoriale abbia (quantomenoimplicit amente) interpretato le disposizioni di legge nel senso di escludere il ricorso di alcuna soluzione di continuità nella disciplina delle proroghe relative ai termini per la presentazione delle comunicazioni di e sigibilità e, conseguentemente , l’avvenuto consolidamentodel rapporto tra le parti in causa, con la conseguente pienaapplicabilità della legge di stabilità 2013 al caso di specie ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per viol azione falsa applicazione dell’art. 1, co. 527, 528 529, della leggen. 228/2012; dell’art. 1 del decreto del Direttore del Ministero dell’Economiae delle Finanze del 15 giugno 2015; degli artt. 1 e 2 del d.lgs.n. 509/94; dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/9 9; degli artt. 3, 35, co. 1,36, co. 1, 38, 42, co. 3, 97, co. 2, nonché dell’art. 117 Cost., anche inrelazione all’art. 6 Cedu (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che l’art. 1, co. 527, 528e 529 , della legge n. 228/2013 potesse trovare applicazione anche Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nei confronti della Cassa forense (in caso contrario da ritenere comunque incostituzionali), non avvedendosi del fatto che, essendo quest’ultimaun ente privatizzato, ai sensi degli artt. 1 ss. d el d.lgs. n. 509/99,che, in quanto tale, non beneficiasse di alcuna contribuzione stataleo di altri enti pubblici e con stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandatagli, l’annullamentod ei crediti inferiori a 2000 euro e dei ruoli superior i a tale importo incideva in maniera negativa sul bilancio dell’ente, soprattuttoin considerazione del fatto che il legislatore, con il comma 529, ha altresì eliminato qualunque responsabilità dei conce ssionari dellariscossione i quali, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99, in caso di perdita del diritto al discarico, erano tenuti a riversare gli importiiscritti a ruolo e non ancora riscossi in misura integrale; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte (cfr. , da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6767 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4555 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, Ordinanza n. 106 del 4/01/2023) (insegnamento che il Collegio richiama integralmente e fa proprio, al finedi assicurarne continuità), la questione concernente l ’ applicabilit à̀ delladisciplina dettata dall ’ art. 1, commi 527 - 529, della legge n. 228 del 2012 alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ̀ statagià affrontata da questa Corte, e risolta mediante l ’ enunciazione del principio secondo cui, nonostante la privatizzazione, la predetta Cassa costituisce un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica,a l quale lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere allariscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cio è attraverso un sistemanormalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplina re le modalità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specie,non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti piùrisalenti; lapredetta legge, ispirata ad un ’ esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutt i gli enti creditori (indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi), non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, riferendosi indistintamentea tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre1999, ed escludendo la possibilit à di procedere ulteriormente alla riscossione degli stessi m ediante ruolo, sulla base di una valutazionerispondente ad evidenti criteri di ragionevolezza, in quanto fondata sull'epoca risalente dell'iscrizione a ruolo e, per i crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, sull'antieconomicit à della riscossione, i cui costi sono stati reputati superiori ai benefici (cfr. Cass., Sez. III, 26/07/2021, n. 21386; 20/11/2020, n. 26531; 9/05/2019,n. 12229); il comma 527 dell'art. 1, nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2 .000,00, l’ annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture contabili, dev'essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativiai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l'esclusionedella possi bilit à di procedere ulteriormente alla riscossione amezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituitodal ruolo, e non anche l'estinzione del diritto di credito, in tal sensodeponendo le finalit à perseguite dal legislatore co n la disciplina inesame, configurabile non gi à come un provvedimento ablatorio nei confrontidi enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, macome un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzodei ruoli;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nessun ri lievo pu ò assumere, in contrario, l ’ espressa previsione dellaeliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell'ente, laquale, oltre a costituire un effetto gi à altre volte contemplato in caso didiscarico dal ruolo, riveste una valenza esc lusivamente contabile, in funzionedell'esigenza correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente,evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire adalterarne i bil anci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all'attivo,in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez.III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972); anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad eu ro 2.000,00vale pertanto la considerazione concernente i crediti di valore superioreal predetto importo, e anch'essa ripresa da un precedente di legittimità, secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, ch e ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall'ordinamento per i soggettiprivati (cfr. Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229); risulta pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un'espropriazione senza indennizzodei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale interv ento a incidere sull'equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparit à di trattamento introdotta tra i creditidelle casse previdenziali e quelli dell'Unione Europea, per i quali restaconfermata l ’ operativit à del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anchese risalenti; deveritenersi altres ì infondata ogni altra questione eventualmente fondata sulla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 25518/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri disposizioniin esame sulla posizione di parit à delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettatorispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua imm utabilit à , ma comeuno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 conla riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenutidagli enti creditori con societ à private (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020,n. 26531; 19/06/ 2020, n. 11972); dev’essere, da ultimo, evidenziata l’irrilevanza delle questioni argomentate dall’odierna ricorrente con la memoria da ultimo depositatanel presente giudizio di legittimità, trattandosi, con riguardo allerichiamate disposizioni di cui alla legge n. 197/22 , del rifer imento adipotesi del tutto diverse per import i e period i considerati; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccom benza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presup