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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 09808/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 2236/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 36267/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale indicato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con nota del 21 ottobre 2025, relativa alla sentenza resa in data 10 giugno 2025 nel procedimento penale n. 13124/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Presidente del collegio giudicante evidenziava che la detta sentenza era affetta da errore materiale per omissione in relazione alla mancata condanna della parte civile soccombente al pagamento delle spese processuali richieste dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, in data 22 maggio 2025, aveva depositato articolata memoria.

2. Rileva la Corte che l’indicato errore materiale sussiste e che sono in atti memoria e richiesta di liquidazione delle spese processuali depositate nell’interesse dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9808/2026 Roma, lì, 13/03/2026

3. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’indicato errore materiale per omissione con l’apposizione, nel dispositivo e nella sentenza documento, della seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”.

La cancelleria provvederà alle annotazioni sugli originali.

P.Q.M Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale apponendo nel dispositivo e nella sentenza documento la seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”.

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 2236/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 36267/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale indicato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota del 21 ottobre 2025, relativa alla sentenza resa in data 10 giugno 2025 nel procedimento penale n. 13124/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Presidente del collegio giudicante evidenziava che la detta sentenza era affetta da errore materiale per omissione in relazione alla mancata condanna della parte civile soccombente al pagamento delle spese processuali richieste dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, in data 22 maggio 2025, aveva depositato articolata memoria. 2. Rileva la Corte che l’indicato errore materiale sussiste e che sono in atti memoria e richiesta di liquidazione delle spese processuali depositate nell’interesse dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9808/2026 Roma, lì, 13/03/2026 3. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’indicato errore materiale per omissione con l’apposizione, nel dispositivo e nella sentenza documento, della seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”. La cancelleria provvederà alle annotazioni sugli originali. P.Q.M Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale apponendo nel dispositivo e nella sentenza documento la seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]