CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 46215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATrO 1. La Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 18 giugno 2021 dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti di cui al n. 1, comma 3, dell'art. 628 cod. pen. e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con la diminuente del rito abbreviato, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata ( art. 56, 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen.), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (artt. 337, 582,585 in relazione all'art. 576, n. 5bis cod. pen.) e porto di coltello (art. 4, commi 2 e 3 I. 110/1975), reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 1 agosto 2019. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato denuncia la carente motivazione della sentenza in relazione alla richiesta di individuazione della pena nel minimo edittale, massima riduzione per il tentativo e, esclusione della recidiva e minimo aumento per la continuazione; denuncia, altresì, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato, ristretto agli arresti domiciliari e dichiarato assente, del decreto di citazione per l'udienza in appello del 17 gennaio 2022, notifica eseguita al solo difensore di fiducia sulla base della elezione di domicilio che l'imputato aveva in precedenza effettuato, omissione che non ha consentito all'Attanasio di chiedere di essere personalmente presente al giudizio previa richiesta di allontanamento dal domicilio ove era ristretto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso cleye psere rigettato perché proposto per motivi infondati, ai limiti 1 ,9.2,14 della manifesta ~m-e generici con riguardo al trattamento punitivo. E' infondata, in particolare, sulla base della sequenza degli atti esaminati dal Collegio, l'eccezione di nullità sulla corretta costituzione del rapporto processuale nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Napoli. Si è, infatti, in presenza di udienza camerale ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen. perché oggetto del giudizio di rinvio era costituito unicamente dal trattamento punitivo; della circostanza che l'imputato, all'atto della scarcerazione per effetto della sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, aveva eletto domicilio per la notificazione presso il difensore che aveva ricevuto, in tale veste, avviso della fissazione di udienza, contenente le informazioni funzionali alla trattazione cd. in presenza tra cui quella che l'imputato avrebbe potuto chiedere di partecipare; che nessuna eccezione veniva formulata dal difensore in fase di costituzione del rapporto processuale dell'udienza, tenutasi in presenza, ed alla quale aveva partecipato un sostituto processuale del difensore di fiducia.Il difensore ha richiamato, a sostegno della proposta eccezione, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S, Rv. 278869). Rileva il Collegio che la scelta di un modella di notifica non corrispondente a quello previsto dalla legge (che impone, come chiarito con la sentenza delle Sezioni Unite, la notifica personale all'imputato detenuto, anche in regime di arresti domiciliari), non integra di per se un' ipotesi di omissione della notifica (questa sì idonea ad integrare una nullità assoluta) e che, in concreto, il modulo prescelto - la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato - non si rivela di per se idoneo a comprovare la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, tenuto conto del rapporto che lo lega al difensore fiduciario e, infine, che questi, presente in udienza attraverso un proprio sostituto processuale, nulla ha rilevato in merito alla costituzione del rapporto processuale e all'assenza dell'imputato. Anche con l'odierno ricorso, il difensore non ha indicato un interesse concreto dell'imputato ad essere presente all'udienza a suo carico, tenuto conto che nel giudizio camerale di appello ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, costituisce onere dello stesso, ove detenuto, di comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, sicché, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (cfr. Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658). Nel caso in esame, in relazione alla concreta dinamica processuale, non è ravvisabile un interesse concreto dell'imputato alla comparizione personale, tranne quello, generale, alla partecipazione personale al processo a suo carico poiché l'udienza di appello di svolgeva a rime obbligate, sulla base dell'annullamento con rinvio in relazione al trattamento punitivo, che non avrebbe potuto essere deteriore, rispetto a quello di primo grado, e l'imputato non avrebbe potuto formulare richieste ulteriori, come l'applicazione di pena concordata, ormai preclusa. Sarebbe stato onere dell'imputato, pertanto, comunicare alla Corte il proprio interesse alla partecipazione personale in guisa da approntare i sistemi adeguati per realizzarla fra cui l'autorizzazione a comparire personalmente. 2.Come anticipato è generico e manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Oggetto dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, fermo il giudizio di responsabilità, erano le statuzioni relative al trattamento punitivo, e, in particolare, la misura della riduzione pena per il tentativo e la esclusione recidiva nonché aumento pena per la continuazione tra reati. Fondamentale, nella statuzioni di annullamento, il rilievo della carenza di motivazione della sentenza annullata sulla sussistenza della recidiva che, ove esclusa, avrebbe travolto sia il giudizio di equivalenza con le già applicate circostanze attenuanti generiche che la misura di aumento per la continuazione. La sentenza impugnata, in linea con la ragione dell'annullamento, ha motivato la sussistenza della recidiva evidenziando, a •fronte dei reiterati precedenti del ricorrente, l'attualità del negativo giudizio prognostico formulabile in relazione ai fatti commessi, desumibile anche dalla mancanza di revisione critica della propria condotta. Cionondimeno la Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta operando una più ampia diminuzione per il tentativo e quindi ha determinato in anni tre di reclusione di reclusione ed euro 1.100,00 di multa la pena inflitta con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva; ha praticato un aumento per la continuazione di mesi tre di reclusione ed 50 di multa per i reati di resistenza e lesioni e di mesi uno e giorni quindici di reclusione per il reato di porto di coltello, pervenendo alla pena innanzi indicata con la diminuente del rito abbreviato. A fronte della motivazione della Corte di merito, i rilievi difensivi si rivelano meramente assertivi, senza un adeguato confronto critico con le argomentazioni che asseverano il giudizio di pericolosità e alla misura della pena che, non si comprende la ragione, avrebbe dovuto essere determinata nel minimo edittale, con la massima riduzione per il tentativo e minimo aumento di pena per la continuazione fra reati. La Corte di merito ha apprezzato, in negativo e non illogicamente, la mancanza di segni di revisione critica dei propri comportamenti da parte dell'imputato, in presenza di reati particolarmente gravi non solo per la aggressione contro il patrimonio della vittima del reato di tentata rapina ma per la violenza che ha connotato la successiva condotta del ricorrente che aveva sferrato una coltellata ad uno degli agenti, colpendolo al torace e cagionandogli lesioni. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli A; artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. 3.Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del