CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce allacomparsa di costituzione depositata il 4 dicembre 2024, dagli avv.tiLaverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente eNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale NDRNTN 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] d'Oranges (codicefiscale ([OSCURATO:PERSONA] 70L46 F839 X).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 5239/20/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 5 luglio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2015, di cui all’avviso diaccertamento indicato in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuentesul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avversola sentenza n. 103/22/2020 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, affermando che:«Il Comune di Napoli non ha istituito, in luogo dell’impostacomunale sulla pubblicità, il canone previsto dall’art. 62 D.Lgvo446/1997, continuando ad applicare l’imposta in base alle tariffe di cuiall’art. 12 D. Lgvo 507/1993 e aggiungendo all’imposta comunale sullapubblicità il canone per la locazione di luoghi pubblici.Il Comune di Napoli ha introdotto tale ultimo canone, che, per lasua natura patrimoniale, non va confuso con quello per l’installazioneNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026dei mezzi pubblicitari, che ha invece natura tributaria. La diversanatura dei due canoni esclude che sia stato violato il disposto di cuiall’art. 62 D.Lgvo 446/1997 e che sia stato superato il limite di leggedel 25%. Il cumulo tra i due canoni è consentito ai sensi dell’art. 9,comma 7, D.Lgvo 507/1993, proprio in virtù della diversa natura - nontributaria, bensì di canone concessorio – del CIMP, che vale ariconoscere un compenso all’ente comunale che subisce la sottrazionedi un’area o di uno spazio pubblico all’uso pubblico e alla viabilità.Il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità versatodalla società per anni precedenti al 2015 è cosa diversa dal CIMP di cuiall’art. 62 D.Lgvo 446/1997, in cui sono accorpati sia l’impostacomunale sulla pubblicità, disciplinata dall’art. 7 D.Lgvo 507/1993 edavente natura tributaria, sia il canone per la locazione dei luoghipubblici di installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell’art. 9,comma 7, D.Lgvo 507/1993, avente natura concessoria. Il canone,nella sua componente tributaria, è stato correttamente calcolatosecondo le tariffe di cui all’art. 12 D.Lgvo 507/1993, aggiornate condelibera del consiglio comunale n. 80/1998, mentre ha trovato ilprogressivo aumento la componente non tributaria del canonecorrisposto per l’occupazione degli spazi pubblici.L’ordinanza sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha affatto abolito iltributo originario (ICP), introducendo il CIMP, procedendoesclusivamente a fini semplificatori ad un’unificazione di ICP e canone(che conservano ciascuno la propria diversa natura), entrambicommisurati alla superficie pubblicitaria. Di fatto, tale ordinanza nonha introdotto nuove tabelle tariffarie, limitandosi a convertire in euroquelle previgenti, nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’euro.La sentenza n. 9438/2004 del TAR Campania, nell’annullare lasuddetta ordinanza, così eliminandola dall’ordinamento giuridico, diNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026fatto ha inciso solo su quanto disposto con la predetta ordinanza,facendo rivivere il sistema tariffario ad essa preesistente. Di fatto,l’annullamento fu dovuto ad un mero difetto di dimostrazione, da partedel Comune, di non aver dato luogo ad alcun aumento nell’operare lapredetta conversione monetaria.Né può ritenersi che, in virtù del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI) previsto dall’art. 3 D.Lgvo 507/1993 e adottato dalcomune di Napoli nel 1999, sia stato modificato l’assetto esistente. Edinfatti, il piano generale ha natura programmatoria di caratteregenerale, delineando gli obiettivi dell’Ente, per cui non costituiscenormativa di dettaglio, emessa in attuazione dell’art. 62 D.Lgvo446/1997, non essendo stato emanato un apposito regolamento inmateria.L’imposizione fiscale appare pertanto essere conforme alleprevisioni di legge, non essendo stato violato il principio della riserva dilegge in materia, né gli atti approvati dal Comune riguardano la CIMP ola COSAP.L’atto impugnato appare adeguatamente motivato e correttamenteil Comune, in mancanza dell’entrata in vigore della CIMP, halegittimamente continuato ad applicare il regime della ICP, al quale haaggiunto il canone patrimoniale di locazione per l’installazione diimpianti pubblicitari. Come già innanzi precisato, per mera ragionesemplificatoria la ICP e il canone, entrambi commisurati alla superficiepubblicitaria, sono stati conglobati in un’unica denominazione,venendone richiesto il pagamento con l’avviso di accertamentoimpugnato» (così nella sentenza impugnata).3. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2023 al Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione,Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base diquattro motivi di impugnazione, successivamente illustrati conmemoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c.4. Il Comune di Napoli depositava controricorso in data 24 marzo2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione piùliquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157 e Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) in relazione alquarto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la sua teorica natura pregiudiziale, il terzo motivo diricorso.2. Con la terza censura, la contribuente ha eccepito, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error inprocedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’error in iudicando perviolazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato esternoformatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004 secondocui l’atto regolamentare con il quale il Comune di Napoli aveva abolitol’imposta comunale di pubblicità, introducendo, in luogo di essa, ilC.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, era il P.G.I. approvato condelibera n. 419/1999 e che l’ordinanza sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] non eraun atto meramente esecutivo-confermativo di atti presupposti (tariffaICP deliberata con DGC n. 80/1998 e tariffe dei canoni in lire previstenel PGI del 1999) non impugnati.2.1. La doglianza non può essere accolta.Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’istante ha dato conto di aver posto la suindicata questione con ilterzo motivo di appello e su detta censura - diversamente da quantoopinato dalla difesa della contribuente - non vi è stata omessapronuncia, avendo la Commissione d’appello espressamente esaminatol’eccezione e ritenuto che «La sentenza n. 9438/2004 del TARCampania, nell’annullare la suddetta ordinanza, così eliminandoladall’ordinamento giuridico, di fatto ha inciso solo su quanto dispostocon la predetta ordinanza, facendo rivivere il sistema tariffario ad essapreesistente. Di fatto, l’annullamento fu dovuto ad un mero difetto didimostrazione, da parte del Comune, di non aver dato luogo ad alcunaumento nell’operare la predetta conversione monetaria» (così nellapronuncia impugnata).Risulta, in tal modo, espressa la decisione assunta dallaCommissione, il che esclude, all’evidenza l’omessa pronuncia, laddoveil mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle partiintegra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudiceper supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio (vedi su tali principi, Cass., Sez. T., 27febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass.,Sez. T. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n.2942).2.2. Peraltro, l’intero impianto motivazione della pronunciaimpugnata poggia sulla considerazione secondo la quale la delibera n.419/1999 (di approvazione del P.G.I.) non poteva considerarsi idoneaa far ritenere sostituta l’I.C.P. con il C.I.M.P., non essendo statoadottato il regolamento attuativo, con ciò, quindi, esaminando edecidendo anche la questione di fondo sottoposta al suo esame.Vero è, piuttosto, che non può utilmente essere invocato alcungiudicato sulla base della citata sentenza del T.A.R. E ciò, intantoNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026perché della pronuncia ha riguardato l’annullamento (per difetto dimotivazione) dell’ordinanza del Comune di Napoli del 31 dicembre2001, con cui erano state approvati gli aumenti tariffari, laddove ilriferimento al rilievo del giudice amministrativo secondo il quale ilComune aveva esercitato la facoltà di sostituire l’imposta (I.C.P.) conun altro sistema evidenzia un obiter dictum non coessenziale alleragioni dell’annullamento del menzionato, diverso, attoamministrativo.In ogni caso, la differente valutazione operata dalla Commissioneregionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicato esternoamministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridichecompiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso eserciziodella funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attivitàesegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a talproposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez.V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.T., 1° giugno 2021, n. 15215, cui adde, Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024,n. 211 e Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass., Sez. I, 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass.. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561;Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stesso Cass., Sez. T.,23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenza amministrativa– richiamata dalla difesa del Comune - secondo cui «la sentenza delT.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2004, n. 9438 […], nonessendo resa in materia tributaria, non può assumere l’autorità di cosagiudicata in relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario inquanto tale» (v. Cons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa,ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui, pertanto, invocato intermini non pertinenti.Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate alriguardo dalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffaC.I.M.P. da parte del giudice amministrativo ha, in ogni caso, impeditol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo laprevisione della delibera approvativa del P.G.I.), consentendo, quindianche per tale via, l’ultrattività della previgente disciplina dell’I.C.P.(v., sul punto, Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n. 19017, richiamata daCons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906 cit.).3. Con la quarta ragione di contestazione, la contribuente haeccepito, (anche) con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 23 della legge n. 212/2000, dell’art.23 d.l.Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/202683/2012 (convertito in legge n. 134/2012), oggetto della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della legge n. n.208/2015) e dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (novellatodall’art. 145, comma 55, della legge n. 388/2000, oltre che dell’art. 63d.lgs. n. 446/1997.Ciò, lamentando, in sintesi, l’illegittimità e la conseguenteinapplicabilità nell’anno 2015 della maggiorazione del 20% della tariffadell’imposta deliberata con delibera n. 80/1998, per effettodell’abrogazione disposta dall’art. 23 d.l. 83/2012 (entrato in vigore il26 giugno 2012, convertito in legge n. 134/2012 oggetto della riferitainterpretazione autentica) e dell’art. 11 della legge n. 449/1997, cheaveva concesso ai comuni la facoltà di imporre siffatte maggiorazioni.Ed ancora, dolendosi della violazione del (novellato) art. 9 comma7, d.lgs. n. 507/93 che vieta di parametrare il canone alla superficiepubblicitaria, anzichè alla effettiva occupazione di suolo pubblico(proiezione al suolo).3.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo per sua novità, avanzata dal Comune sul rilievo della suaomessa proposizione in primo grado.Esaminando, infatti, l’originaria impugnazione, riassunta, ai finidell’autosufficienza nel ricorso in esame (v. pagine nn. 7 ed 8), emergeche la contribuente aveva contestato l’illegittimità del canone richiesto(non solo per l’abolizione dell’I.C.P. e del canone sostitutivo dellaT.O.S.A.P. per effetto della deliberazione n. 419/1999), ma che per ilsuperamento del limite inderogabile massimo fissato all’art. 62 deld.lgs. n. 446/1997 e perché parametrato alla superfice pubblicitaria inviolazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (v. pagina n. 11 delricorso di primo grado), illustrando poi dette doglianza nelleNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026controdeduzioni innanzi al primo Giudice, lamentando l’inapplicabilitàdi un «canone innominato», in violazione del citato art. 62 in cui sisommerebbero l’I.C.P. maggiorata del 20% ex art. 11, comma 10, L.n. 449/1997, in spregio al principio della riserva di legge ex art. 23Cost. ed alla perdita del potere da parte dei comuni di applicaremaggiorazioni all’imposta per effetto dell’abrogazione disposta dall’art.23 del D.L. 83/2012in base alla natura interpretativa dell’art. 1,comma 739, della legge n. 208/2015.Detta eccezioni, riproposte con il quarto motivo di appello «difettoassoluto di motivazione sull’eccepita inapplicabilità, nell’anno d’imposta2015, delle componenti tributaria e patrimoniale asseritamenteconsiderate nell’avviso», non possono quindi considerarsi nuove.3.2. Ciò posto, va osservato che il tema in questione ha costituitooggetto di recente e ripetuto esame da parte di questa Corte (v. Cass.,Sez. T., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n.20218; Cass., Sez. T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838,cui adde, da ultimo, Cass., Sez. T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e17176).3.3. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1° gennaio 2002veniva accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sullapubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria,chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune diNapoli al canone sostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullatol’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale avevaordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari indal Piano Generale degli Impianti.3.4. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando,in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cuicarenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del pianoNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale nonnormativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canoneper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997,nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n.448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daparte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’attoimpositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato perl’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed ilcanone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10,d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma739, della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, delNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo allafacoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sullapubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effettoper i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data dientrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-leggen. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertanedalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018,nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni primadel 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regimedelle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicatodi canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbianofatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v. Cass., Sez. T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025,n. 32838 e poi da Cass., Sez. T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176)che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio nontributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lostesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunaleNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026sulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, chel'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella dellatassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ilpagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questiultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelieviT.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55 dell'art.145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffa delC.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificata dal comma5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass.Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass.,Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn.16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499;Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cui adde, Cass., Sez. T, 1°giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo dinatura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost.,8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mairichiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, laquale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione(di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazioneNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, mache con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsionelegislativa della detraibilità dall'importo dovuto perT.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canone concessorio«riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, exart. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora invigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopol’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenzapassata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d),d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b),della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per ladeterminazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cui lacontribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.).Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Per le suddette ragioni, le censure in esame vanno accolte,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffebase” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, conconseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che abbiano fatto applicazione delletariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberateprima del 26 giugno 2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsionedella delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari(P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività dellaprevigente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.),alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anchedopo l’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo dicalcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del P.G.I., il qualepresupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopraesposte.Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/20264.1. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato laprevisione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000(“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdottodall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti in materiadi finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulterioridisposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”), atenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissato gradualeriequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l'entepuò deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misuramassima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni dispostedalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale»,in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare ildissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – allasuccessiva adozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria,che non può che essere logicamente successiva all’entrata in vigoredella norma abilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso ilsuccessivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative aitributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere atal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - ladeliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26febbraio 1998, n. 80, con la quale era stato approvato l’aumento finoal 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicitàNumero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026(I.C.P.), in quanto la relativa efficacia era definitivamente cessata (il31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs.27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica del comma 739,della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre2025, n. 32838, ripresa da Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e17176 citt.).4.2. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte incui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, alla tariffaI.C.P. la maggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n.89/1998 e laddove ha considerato legittima la commisurazione delcanone di occupazione in base ai metri quadri di superfice pubblicitariae non in base al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993,basato sulla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario (cd. proiezione pubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentoprincipi.5. Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluente pereffetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutiniodelle restanti prime due censure, con cui la contribuente ha dedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art. 360,primo comma, num. 4., c.p.c., l’error in iudicando, per l’errataqualificazione del C.I.M.P. e la violazione della riserva di legge edell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e 9, comma 7 d.lgs. n. 507/1993;Numero registro generale 3665/2023Numero sezionale 3757/2026Numero di raccolta generale 18753/2026Data pubblicazione 09/06/2026(ii) - (secondo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art.360, primo comma, num. 4 e 3 , c.p.c., l’error in procedendo ed iniudicando, per non avere la C.T.R. posto a fondamento della sentenzaelementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e noncontestati, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62,comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997);6. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche perregolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiaraassorbito l’esame dei primi due motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per disciplinare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto