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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34308/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Bronte (Ct) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6236/22 della Corte di appello di Palermo del 16/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note difensive di replica alla requisitoria del 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione in relazione a fattispecie di minaccia rivolta a sottufficiale della [OSCURATO:PERSONA] durante un periodo di detenzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i seguenti motivi di censura.

Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e del diritto di difesa in ordine al denegato rinvio dell'udienza del 17 febbraio 2021 dinanzi al Tribunale per impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale.

Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza, essendo le condotte in addebito frutto dell'esasperazione dell'imputato, subito ricompostosi dopo l'accaduto.

Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione di pena che si discosta assai dai limiti edittali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento alla prima doglianza, il ricorrente ripropone la questione di natura processuale (impedimento del difensore a comparire all'udienza dinanzi al Tribunale di Palermo del 17 febbraio 2021 per concomitante impegno professionale) senza confrontarsi con le argomentazioni svolte sul punto in sentenza.

La Corte di appello ha, infatti, evidenziato che la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, pur tempestivamente comunicata all'ufficio procedente via PEC, non risultava corredata di documenti atti a consentire al giudice di eseguire i basilari controlli, necessari per verificare la coincidenza temporale dei procedimenti, la rilevanza comparativa degli stessi, la presenza di concrete ragioni giustificative della scelta del difensore di presenziare all'uno invece che all'altro, etc., come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata puntualmente dalla sentenza impugnata (v. pag. 2).

A fronte di tali corretti rilievi, la difesa del ricorrente si limita a ribadire le ovvie e condivisibili considerazioni che il concomitante impegno professionale determina un impedimento oggettivo alla comparizione del difensore e che è sufficiente che la richiesta di differimento dell'udienza non sia pretestuosa o dilatoria.

Del tutto infondata è, invece, la pretesa secondo cui non necessiterebbe in capo all'istante difensore l'obbligo di allegare gli atti del diverso procedimento invocato nell'istanza, atteso che da tempo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nel suo più alto consesso, ha affermato il principio secondo cui in tal caso spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109) e tale valutazione non può evidentemente essere compiuta ove l'istanza di differimento non sia adeguatamente comprovata per documenti.

Né elementi di maggior persuasione in senso contrario si rinvengono nelle note difensive di replica alla requisitoria scritta al Procuratore Generale, che vanno, peraltro, dichiarate tardive poiché presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 611, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.

Anche il secondo motivo di censura va dichiarato inammissibile, essendo declinato in termini di puro merito in ordine alla ribadita sussistenza del reato.

Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di doglianza vedente sulla dedotta mancanza di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla pretesa eccessività della pena (sei mesi di reclusione, un mese in più del minimo edittale) riportata.

Quanto al primo aspetto, è sufficiente ricordare che la motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (stato d'ira) unitamente al richiamo ai numerosi precedenti penali da cui l'imputato è gravato, valgono come argomenti, impliciti quanto inequivocabili, giustificativi della mancata concessione delle attenuanti innominate di cui all'art. 62-bis cod. pen.; quanto al secondo, vista la misura prossima Rminimo edittale, appare più che sufficiente il richiamo "ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen." (pag. 3 sent.).La determinazione della pena, infatti, quando questa non superi la media, è legittimamente motivata col semplice richiamo a tutti i criteri direttivi previsti art. 133 cod. pen. (tra molte v.

Sez. 5, Sentenza n. 1416 del 21/11/1983, dep. 1984, Rv. 162668); inoltre, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione, (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Bronte (Ct) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6236/22 della Corte di appello di Palermo del 16/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note difensive di replica alla requisitoria del 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione in relazione a fattispecie di minaccia rivolta a sottufficiale della [OSCURATO:PERSONA] durante un periodo di detenzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e del diritto di difesa in ordine al denegato rinvio dell'udienza del 17 febbraio 2021 dinanzi al Tribunale per impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza, essendo le condotte in addebito frutto dell'esasperazione dell'imputato, subito ricompostosi dopo l'accaduto. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione di pena che si discosta assai dai limiti edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento alla prima doglianza, il ricorrente ripropone la questione di natura processuale (impedimento del difensore a comparire all'udienza dinanzi al Tribunale di Palermo del 17 febbraio 2021 per concomitante impegno professionale) senza confrontarsi con le argomentazioni svolte sul punto in sentenza. La Corte di appello ha, infatti, evidenziato che la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, pur tempestivamente comunicata all'ufficio procedente via PEC, non risultava corredata di documenti atti a consentire al giudice di eseguire i basilari controlli, necessari per verificare la coincidenza temporale dei procedimenti, la rilevanza comparativa degli stessi, la presenza di concrete ragioni giustificative della scelta del difensore di presenziare all'uno invece che all'altro, etc., come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata puntualmente dalla sentenza impugnata (v. pag. 2). A fronte di tali corretti rilievi, la difesa del ricorrente si limita a ribadire le ovvie e condivisibili considerazioni che il concomitante impegno professionale determina un impedimento oggettivo alla comparizione del difensore e che è sufficiente che la richiesta di differimento dell'udienza non sia pretestuosa o dilatoria. Del tutto infondata è, invece, la pretesa secondo cui non necessiterebbe in capo all'istante difensore l'obbligo di allegare gli atti del diverso procedimento invocato nell'istanza, atteso che da tempo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nel suo più alto consesso, ha affermato il principio secondo cui in tal caso spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109) e tale valutazione non può evidentemente essere compiuta ove l'istanza di differimento non sia adeguatamente comprovata per documenti. Né elementi di maggior persuasione in senso contrario si rinvengono nelle note difensive di replica alla requisitoria scritta al Procuratore Generale, che vanno, peraltro, dichiarate tardive poiché presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 611, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. Anche il secondo motivo di censura va dichiarato inammissibile, essendo declinato in termini di puro merito in ordine alla ribadita sussistenza del reato. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di doglianza vedente sulla dedotta mancanza di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla pretesa eccessività della pena (sei mesi di reclusione, un mese in più del minimo edittale) riportata. Quanto al primo aspetto, è sufficiente ricordare che la motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (stato d'ira) unitamente al richiamo ai numerosi precedenti penali da cui l'imputato è gravato, valgono come argomenti, impliciti quanto inequivocabili, giustificativi della mancata concessione delle attenuanti innominate di cui all'art. 62-bis cod. pen.; quanto al secondo, vista la misura prossima Rminimo edittale, appare più che sufficiente il richiamo "ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen." (pag. 3 sent.).La determinazione della pena, infatti, quando questa non superi la media, è legittimamente motivata col semplice richiamo a tutti i criteri direttivi previsti art. 133 cod. pen. (tra molte v. Sez. 5, Sentenza n. 1416 del 21/11/1983, dep. 1984, Rv. 162668); inoltre, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione, (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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