CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 1960
Cassazione n. 43872/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1962 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/06/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1972 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per SDINO l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, rigetto nel resto; inammissibile i ricorsi di GIORDANO, OLVA e SCIBELLI e il rigetto degli altri ricorsi. uditi i difensori L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo raccoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e dei ricorsi delle parti di cui è delegato.Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha così deciso: ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], rinunciante a tutti i motivi fatta eccezione per quelli relativi alla pena, alle attenuanti generiche, all'aggravante della transnazionalità e ai benefici di legge, in anni sette dì reclusione ed euro 22.000,00 dì multa per i reati di cui al capo A), di partecipazione, con il ruolo di promozione, organizzazione e direzione, ad una associazione armata avente il fine di introdurre nello Stato, per la commercializzazione, armi dì vario calibro, modello e marca, anche da guerra, importate dall'Austria, organizzazione finalizzata anche a rifornire clan camorristici operanti sul territorio campano, dal giugno 2017 al dicembre 2018; e di un cospicuo numero di episodi di introduzione nello Stato, di vendita e di cessione di armi, capi E), G), I-1), I), L), M), N), O), P), Q), R), 5), T), U); ha confermato la pena per [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado per il reato di cui al capo N), alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per aver concorso nell'importazione dall'Austria di 14 pistole, un mitragliatore kalashnikov e n. 10 scatole di colpi cal. 7.65, in specie per aver acquistato 2 pistola che gli venivano consegnate a Scafati il 31 luglio 2017; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA]Alterio in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 8.400,00 di multa, previo assorbimento del reato, aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità di agevolazione mafiosa, di cui al capo P) - limitatamente a 11 pistole -, di introduzione nel territorio dello Stato per la commercializzazione dì svariate armi e munizionamento vario, poi non oggetto di consegna per intervenuto sequestro, in quello di cui al capo Q), aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità dì agevolazione mafiosa, di introduzione nello Stato di 11 pistole 10 semiautomatiche e 1 a tamburo, tutte prive di matricola e destinate alle organizzazioni camorristiche del territorio campano, fatti commessi nell'agosto e settembre 2017; ha rideterminato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui al capo N), per aver concorso nell'importazione dall'Austria di 14 pistole, un mitragliatore kalashnikov e n. 10 scatole di colpi cal. 7.65, in specie per aver per aver ricevuto il kalashnikov che aveva ordinato, fatto commesso dal 28 luglio al 1° agosto 2017; e per il reato di cui al capo O), per aver concorso nell'importazione al fine di vendita di diverse armi da fuoco non meglio specificate per calibro, modello e marca, in specie per aver partecipato all'organizzazione finanziaria dell'approvvigionamento per poi ricevere le armi una volta introdotte nel territorio nazionale, fatto commesso l'8 agosto 2017; - ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], rinunciante a tutti i motivi fatta eccezione per quello relativo alla riduzione della pena, in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per i reati di cui al capo A), di partecipazione ad una associazione armata avente il fine di introdurre nello Stato per la commercializzazione armi di vario calibro, modello e marca, anche da guerra, importate dall'Austria, organizzazione finalizzata anche a rifornire clan camorristici operanti sul territorio campano, dal giugno 2017 al dicembre 2018; e per i reati di cui ai capo I), L) ed N), tutti episodi di concorso di importazione nel territorio dello Stato di svariate armi, anche da guerra, fatti commessi nel luglio 2017 e sino al 1° agosto 2017; - ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], rinunciante ai motivi di appello con eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, per i reati di cui al capo A), di partecipazione ad una associazione armata avente il fine di introdurre nello Stato per la commercializzazione armi di vario calibro, modello e marca, anche da guerra, importate dall'Austria, organizzazione finalizzata anche a rifornire clan camorristici operanti sul territorio campano, dal giugno 2017 al dicembre 2018; e per i reati di cui ai capo I), L) ed N), tutti episodi di concorso di importazione nel territorio dello Stato di svariate armi, anche da guerra, fatti commessi nel luglio 2017 e sino al 10 agosto 2017; - ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, e assorbimento del reato, aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità di agevolazione mafiosa, di cui al capo T) - limitatamente a 15 pistole -, di introduzione nel territorio dello Stato per la commercializzazione di svariate armi e munizionamento vario, poi non oggetto di consegna per intervenuto sequestro, in quello di cui al capo U), aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità di agevolazione mafiosa, di introduzione nello Stato di 15 pistole, 5 semiautomatiche e 10 a tamburo, tutte prive di matricola e destinate alle organizzazioni camorristiche del territorio campano, fatto commesso il 24 ottobre 2018; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per l'illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola beretta cal. 98, nonché di un'altra pistola non meglio specificata nel modello e nel calibro, fatti di cui al capo B) accertati il 22 dicembre 2015 e il 12 aprile 2016; ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, per il reato di cui al capo L), per concorso nell'importazione nel territorio dello Stato di svariate armi da fuoco, anche da guerra, e specificamente per aver ricevuto una mitragliatrice Skorpion il 26 luglio 2017, in Quindici; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], in anni sette di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e assorbimento del reato, aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità di agevolazione mafiosa, di cui al capo P) - limitatamente a 11 pistole -, di introduzione nel territorio dello Stato per la commercializzazione di svariate armi e munizionamento vario, poi non oggetto di consegna per intervenuto sequestro, in quello di cui al capo Q), aggravato dalla transnazionalità e dalla finalità di agevolazione mafiosa, di introduzione nello Stato di 11 pistole 10 semiautomatiche e 1 a tamburo, tutte prive di matricola e destinate alle organizzazioni camorristiche del territorio campano, fatti commessi nell'agosto e settembre 2017, e in quello di cui al capo T), di introduzione nel territorio dello Stato per la commercializzazione di svariate armi e munizionamento vario, poi non oggetto di consegna per intervenuto sequestro, commesso in territorio italiano e austriaco sino al 24 ottobre 2018. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha motivato in ordine al rilievo difensivo dell'assenza del "gruppo estero" per mancanza del numero minimo richiesto di tre partecipi, essendo pacifico che l'acquisto delle armi all'estero avvenne presso due soli soggetti, Lassnig padre e figlio. Il ricorrente era consapevole della provenienza estera delle 3 5/9/( armi ha era altrettanto consapevole che gli acquisti delle armi non si realizzavano presso un "gruppo organizzato" ma esclusivamente preso un solo soggetto. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di mancata esclusione dell'aggravante della transnazionalità in riguardo agli addebiti diversi da quello del reato associativo, appunto per l'inesistenza di un "gruppo estero". 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, hanno articolato più motivi. 4.1. L'avv.to A. Bellacosa ha proposto quattro motivi. 4.1.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità in riferimento a tutti i reati fine anche in riguardo a quanti, come il ricorrente, sono stati assolti dal reato associativo. Non è stata considerata la mancanza di consapevolezza, in capo agli imputati non partecipi del reato associativo, del contributo c.d. transnazionale, specificamente della provenienza estera delle armi. 4.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche. I giudici del merito hanno trascurato che il ricorrente ha ammesso i fatti e ha tenuto una regolare condotta. 4.1.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente acquistò in unico atto due pistole, la condotta, e quindi il reato, furono unici e pertanto non si giustifica l'aumento di pena per cd. continuazione interna. 4.1.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine a quanto ha formato oggetto dei precedenti motivi. 4.2. L'avv.to T. Sorrentino ha proposto due motivi. 4.2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione dell'aggravante della transnazionalità. Da nessun elemento in atti si può desumere la consapevolezza del ricorrente del gruppo organizzato atteso che sia dal compendio captativo che dalla prova orale nulla si trae in tal senso, se non la richiesta del ricorrente a Boccia di acquisto delle due pistole. 4.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. I giudici del merito hanno trascurato che il ricorrente ha ammesso i fatti e ha tenuto una regolare condotta. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alterio ha articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'assorbimento dell'addebito di cui al capo P in quello di cui al capo Q anche in relazione alla detenzione delle munizioni, compatibili con le armi detenute e non in quantità eccedente. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione del concorso tra il reato di detenzione di arma clandestina e il delitto di ricettazione, non essendo stato accertato se l'acquisto dell'armaiolo austriaco ebbe ad oggetto l'arma non alterata e con regolare matricola. 5.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità in riferimento agli addebiti di cui ai capi P e Q., in quanto non si è riscontrata una alterità tra l'associazione nazionale e quella estera. 5.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli addebiti di cui ai capi P e Q. La Corte di appello non ha superato la diversità di condotte tra quella imputata, di finanziatore, e quella ritenuta dal giudice di primo grado, di acquirente. Non si è quindi compreso se un mero acquirente o un finanziatore. 5.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di valutazione dei risultati delle intercettazioni e della relazione di polizia giudiziaria attestante l'incontro del ricorrente, in bosco [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", con Carillo. La Corte territoriale ha omesso una lettura alternativa all'ipotesi di accusa, accogliendo il ragionamento secondo cui, siccome Boccia e Carillo commerciavano esclusivamente in armi, l'incontro di D'Alterio e Carillo non potette che avere ad oggetto la compravendita di armi. Nelle conversazioni intercettare il ricorrente non è mai stato nominato come destinatario delle armi acquistate. 5.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di aumento a titolo di continuazione. Si osserva poi che il ricorrente intese acquistare soltanto un fucile AK-47, sicché l'addebito di cui al capo N assorbe la condotta contestata al capo O, perché un tale ultimo caso si trattò non dell'acquisto di un secondo fucile ma della resa del prodotto cambiato. 6.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di determinazione della pena per non avere il giudice tenuto conto che la condotta accertata è meno allarmante di quella contestata e che il ricorrente ha ammesso i fatti.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 7.1. Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della transnazionalità per i reati-fine (capo I, L ed N). La Corte territoriale ha trascurato il dato della inesistenza di un gruppo criminale transnazionale e che l'acquirente delle armi in Austria aveva rapporti con un unico interlocutore-venditore. L'aggravante sussiste soltanto quando vi sia distinzione tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e quanti hanno commesso il reato in ambito nazionale, perché in presenza di identità dei soggetti agenti non può configurarsi un apporto deterministico fornito dal gruppo transnazionale. La Corte di appello ha errato nell'affermare la sussistenza d due gruppi organizzati distinti. Per altro verso, la Corte territoriale ha omesso di considerare che il ricorrente ha compiuto le condotte esclusivamente sul territorio italiano, del tutto ignaro della provenienza delle armi, del fatto che erano acquistate in Austria 7.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa esclusione della recidiva non avendo valutato l'esiguità dei precedenti e la risalenza degli stessi. 8. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto difetto di motivazione in punto di omessa esclusione dell'aggravante della transnazionalità. Nel caso in esame, l'acquisto di armi all'estero era avvenuto da due soggetti, ovvero Lessnig padre e figlio, e ciò impedisce, per il numero, di affermare l'esistenza di un gruppo esterno. 9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 9.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalle conversazioni oggetto di intercettazione, per gli scarni riferimenti fatti all'arma, non è dato comprendere se fosse un'arma giocattolo, se fosse funzionante. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto valutare la ricorrenza di un reato impossibile. 9.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 10. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. In ordine all'addebito di cui al capo L, la sentenza impugnata ha travisato il fatto affermando che i contatti del ricorrente con Boccia, finalizzati alla presunta consegna della pistola Skorpion, si ebbero tra il 22 e il 26 luglio 2017. Dal materiale di intercettazione in atti si ricava che la pistola, importata dall'Austria il 21 luglio, fu consegnata subito, già in data 22 luglio 2017, giorno in cui non vi furono contatti telefonici tra Boccia e il ricorrente. La Corte di appello ha poi accreditato le dichiarazioni di Carillo, che avrebbe riferito di aver consegnato al ricorrente, su indicazione di Boccia, la pistola Skorpion importata dall'Austria, quale riscontro al contenuto degli atti investigativi, affermandone l'attendibilità senza soffermarsi sulle ragioni di tale giudizio. Con ulteriore travisamento della prova ha poi affermato che il numero di telefono cellulare del ricorrente fosse stato registrato da Carillo in rubrica negli stessi termini di cui ai "pizzini" relativi a date di viaggi e acconti, e però al momento dell'arresto furono sequestrati a Carillo quattro apparecchi telefonici, nessuno dei quali fu sottoposto ad accertamento tecnico. In modo manifestamente illogico la Corte di appello ha ritenuto di trarre la consapevolezza in capo al ricorrente in ordine alla provenienza estera dell'arma dal versamento di un acconto. Eppure, nel corso di diciotto mesi di intercettazioni non vi è alcuna traccia di contatti tra il ricorrente e gli altri coimputati. Ancora, dalla documentazione sequestrata non si trae quando gli acconti per l'acquisto di armi furono versati e quindi non si comprende come la Corte di appello abbia potuto affermare con certezza che gli acconti di cui ai viaggi transfrontalieri del 21 luglio 2017 furono versai prima della consegna, al momento dell'ordine. La sentenza impugnata è inoltre illogicamente motivata nella parte in cui ritenere che la pistola Skorpion consegnata al ricorrente fosse un'arma da guerra nonostante lo stesso modello, ugualmente nominato, sia ritenuto un'arma comune da sparo. Ulteriore illogicità di motivazione attiene al diniego delle attenuanti generiche. 11. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di motivare in punto di entità degli aumenti di pena in relazione ai reati satellite della riconosciuta continuazione, sia oggetto del presente procedimento che già giudicati in separato procedimento. Ha riservato al ricorrente un trattamento deteriore, relativamente alla determinazione della pena, rispetto a quanto deciso per altri coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ha operato aumenti ingiustificatamente diversificati per i reati oggetto del diverso procedimento e per quelli giudicati nel presente procedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Le doglianze di ricorso attengono all'omessa motivazione degli aumenti di continuazione; esse sono fondate perché la Corte di appello, nel riconoscere il vincolo tra gli addebiti oggetto del presente processo e i reati oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola del 7 giugno 2018 non ha in alcun modo motivato le scelte di quantificazione degli P aumenti, limitandosi a giustificare il risultato sanzionatorio complessivo. In tal modo si è discostata dal principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per il quale "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -. Ed è pertanto venuta meno all'obbligo di adeguata motivazione, con conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata, per questa parte, e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per quanto ora si espone. Il ricorrente in grado di appello, come si apprende dalla sentenza impugnata, ha fatto rinuncia a tutti i motivi di impugnazione diversi da quello attinente al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La conseguenza è la non proponibilità, e quindi l'inammissibilità, del primo motivo di ricorso, con cui si duole di una asserita duplicazione di addebiti. 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche in ragione dell'ammissione dei fatti e della manifestata resipiscenza. Ha quindi ribadito la pena base in misura pari al minimo edittale (la pena pecuniaria è stata determinata dal giudice di primo grado addirittura in misura inferiore al minimo edittale) e ha applicato un aumento di 8 A continuazione in misura decisamente inferiore al minimo edittale fissato per il reato. Dato il contenuto della decisione, non può dirsi che la Corte di appello sia venuta meno all'obbligo di motivazione, specie in ordine all'aumento di continuazione, proprio in ragione del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui il dovere di dare conto è correlato ai singoli aumenti di pena in modo tale da verificare che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene "...anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene" - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -. 3. Il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Esso si compone dell'unica doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva; e però, come precisato dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva rinunciato in appello a tutti i motivi dì impugnazione, fatta eccezione per quello relativo alla invocata riduzione della pena. Tra i motivi oggetto di rinuncia erano compresi anche quelli relativi alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva e all'aggravante della transnazionalità. La rinuncia al corrispondente motivo dì appello impedisce ora di valutare il motivo proposto, che appunto non è proponibile. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben spiegato, con ricchezza di argomenti, le ragioni per le quali non poteva essere presa in considerazione la tesi difensiva, meramente congetturale, del reato impossibile. Ha richiamato le conversazioni oggetto di intercettazione ambientale del 22 dicembre 2015 e del 12 aprile 2016 da cui sono stati tratti gli elementi per l'affermazione di responsabilità in ordine alla detenzione e al porto illegale dell'arma di cui all'imputazione. I passi di conversazione segnalati si impongono per chiarezza e univocità e rendono meramente ipotetica la tesi difensiva dell'arma giocattolo. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente dato conto delle ragioni sottese al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, costituite dall'assenza di elementi positivi di valutazione e dall'apprezzamento della concreta gravità del fatto, alla negativa personalità ed elevata capacitò criminale del ricorrente, sì come desumibile dai precedenti penali, oltre che dall'assenza di alcun suo utile contributo e di alcun segno di resipiscenza.5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte, che afferiscono ad entrambi atteso che il tema del riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità è comune e ne esaurisce il contenuto. Per le stesse ragioni deve dichiararsi l'infondatezza del primo motivo degli atti di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° e del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi ad oggetto l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità. La Corte di appello ha bene argomentato affermando la sussistenza dell'aggravante nei reati-fine, per il fatto che nella loro commissione gli autori si sono avvalsi del determinante contributo dell'associazione di cui al capo A. Tale associazione, a cui hanno preso parte anche i due soggetti stranieri - i Lassnìg, padre e figlio - presso i quali avvenivano le transazioni di armi, operava in parte in territorio austriaco; le armi, del resto, erano importate dall'Austria, erano di fabbricazione tedesca, e gli acquirenti erano tutti consapevoli della provenienza estera delle armi. L'interpretazione accolta dalla Corte di appello è in linea con la prevalente giurisprudenza dì legittimità, qui condivisa e che la Corte di appello ha mostrato di avere compiutamente considerato, per la quale la circostanza aggravante della transnazionalità può essere applicata ai reati-fine di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra l'associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166; Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, dep. 2017, Merisío, Rv. 269371; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Cortì, Rv. 265354). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 7.1. Sulla doglianza relativa all'aggravante della transnazionalità si è già detto al par. 6. 7.2. Il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato adeguato conto delle ragioni sottese all'esclusione delle attenuanti generiche. Ha anzitutto posto in evidenza l'assenza di elementi positivi di valutazione, ha quindi richiamato la gravità del fatto e la pericolosità sociale del ricorrente, manifestata proprio nella commissione dei fatti in contestazione. Ha quindi precisato che l'ammissione di 10 \ 9'k responsabilità è elemento neutro, essendo intervenuta quando il quadro probatorio era compiutamente consolidato. 7.3. Il terzo motivo del primo atto di ricorso è improponibile. Come attestato dalla sentenza impugnata, l'appello del ricorrente è stato limitato alle questioni relative all'aggravante della transnazionalità e al trattamento sanzionatorio, in specie con la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'applicazione del minimo edittale. Non può allora essere ammissibile la doglianza di ricorso in ordine all'aumento per la cd. continuazione interna in conseguenza dell'asserita necessità di decretare l'assorbimento dell'un capo di imputazione nell'altro. 7.4. Il quarto motivo del primo atto di ricorso è una mera reiterazione dei precedenti motivi e quindi non merita autonoma considerazione. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alterio non merita accoglimento. 8.1. Il primo motivo è infondato. Quanto al mancato assorbimento, anche per quel che riguarda le munizioni, del delitto di cui al capo P) in quello di cui al capo Q) la Corte di appello ha ben operato facendo mantenere autonomia al reato dì illegale importazione, e quindi di detenzione e dì porto illegale, di munizioni. Deve infatti tenersi conto del principio di diritto per il quale "nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattìspecìe di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente" - Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep, 2021, Rv. 280298 8.2. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo quanto si trae dalla sentenza impugnata, e dalla sìntesì da essa operata dei motivi di appello, il ricorrente non ha sottoposto al giudice del merito la questione sulla configurabilità del reato di ricettazione in riguardo all'acquisto di arma risultata clandestina. Ne consegue che la questione non può essere oggetto di motivo di ricorso. 8.3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni che sono state espresse al par. 6. 8.4. Il quarto motivo è inammissibile. La questione delle condotte di finanziamento ed acquisto, e quindi della duplice e non meglio definita veste di finanziatore e di acquirente, non risulta essere stata posta con i motivi di appello, secondo quanto risulta dalla sintesi dei contenuti dell'impugnazione di merito operata dalla sentenza impugnata e che sul punto il ricorrente non ha contestato. In ogni caso, non è censurabile, perché adeguatamente motivato, l'assunto che l'acquirente di armi di provenienza estera, e la cui importazione impegni una struttura organizzata, sia al contempo una sorta di finanziatore, perché con la corresponsione del corrispettivo di acquisto consente al gruppo di continuare ad operare nei suoi traffici illeciti. 8.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni che escludono di poter accreditare, sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, che il ricorrente intrattenne rapporti con Boccia per la commercializzazione di prodotti leciti. In questo contesto è logica e congruamente motivata l'affermazione che l'incontro del ricorrente con Carillo presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" si collocò nello sviluppo di intese ed accordi illeciti in merito all'importazione e all'acquisto di armi. 8.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato adeguato conto delle ragioni sottese al diniego delle attenuanti generiche. Ha a tal fine evidenziato l'assenza dì elementi positivi valutabili ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, oltre che la gravità delle condotte tenute e l'inserimento del ricorrente in contesti delinquenziali dediti a traffici illeciti internazionali. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. In ordine al primo motivo, relativo alla mancata esclusione dell'aggravante della transnazionalità, valgono le affermazioni di cui al par. 6. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato congrua e adeguata motivazione dell'applicazione della recidiva, ben spiegando come i fatti per i quali è processo si sono posti come concretizzazione di una accentuata pericolosità sociale in riferimento ai gravi precedenti penali. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha addotto argomenti di fatto per proporre una lettura alternativa delle prove e quindi alla ricostruzione della vicenda come fatta dalla impugnata sentenza. La Corte di appello ha dato conto delle dichiarazioni di Carino, che ha riferito di aver consegnato, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], la pistola Skorpion, da lui importata dall'Austria, al ricorrente; e ha così spiegato che tali dichiarazioni riscontrano quanto già emerso dalle conversazioni intercettate, e da cui specificamente si trae la prova dell'incontro tra Carillo e Scibelli finalizzato alla consegna dell'arma. La Corte di appello ha ancora richiamato, quali ulteriori dati di prova, i fogli manoscritti sequestrati a Carillo al momento del suo arresto e i dati estrapolati dalla rubrica del telefono cellulare di quest'ultimo. In merito a questa ricostruzione, le deduzioni di ricorso sono meramente in fatto e non sono pertanto idonee alla prospettazione di vizi rilevabili nella sede di legittimità. La questione sulla natura dell'arma è infondata. La pistola Skorpion è a raffica e quindi è arma da guerra: la deduzione di ricorso in ordine alla riconducibilità alla categoria delle armi comuni da sparo è una mera asserzione. Si consideri a tal proposito che "sono armi da guerra quelle che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari; sono armi comuni da sparo quelle che non hanno spiccata potenzialità e non consentono dì sparare a raffica, atteso che, in quest'ultimo caso, devono sempre considerarsi armi da guerra; sono armi tipo guerra quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare" - Sez. 1, n. 19983 del 21/03/2013, Rv. 256010 -. Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, la Corte dì appello ha ben spiegato che non sono emersi elementi positivi che potessero orientare nel senso di una mitigazione del trattamento sanzionatorio e che la richiesta difensiva non era meritevole di considerazione in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere del ricorrente sì come esternata nella commissione del fatto in imputazione. 11. Per le argomentazioni sino ad ora esposte, devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] r-crAts limitatamente alla determinazione dell'aumentTtolo di continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara in