CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 18720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4672/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente con ricorso non depositato- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.350/2024 depositata il 2 febbraio 2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 4672/2025 Numero sezionale 2144/2025 Numero di raccolta generale 18720/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 744,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4672/2025 Numero sezionale 2144/2025 Numero di raccolta generale 18720/2025 Data pubblicazione 09/07/2025