CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 agosto 2026
Cassazione n. 24651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] –IntimataAvverso la sentenza n. 1104/2025 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, depositata il 11 febbraio 2025;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6828 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026La causa, che ha ad oggetto la notifica di un preavviso di iscrizioneipotecaria sulla base di cartelle di pagamento notificate al controricorrentenella qualità di erede della genitrice ed in proprio, origina dall’iscrizione aruolo di debiti portati da alcune cartelle di pagamento: la n.29320140004801367003, notificata in proprio al ricorrente per omessoversamento dell’imposta di registro e successione; le nn.89318111632267008 e 89318111958948009002, relative a sentenzedefinitive emesse nei confronti della madre, [OSCURATO:PERSONA], dei cuidebiti erariali l’odierno controricorrente era dunque chiamato a risponderenella qualità di erede (per l’esattezza di co-erede).[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorsodel Sig. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 5288/2021. L’appello erariale era statorigettato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia consentenza n. 1104/2025.Nella sentenza, ora al vaglio di questa Corte, dopo aver ricostruito lavicenda, il giudice d’appello ha rilevato che il contribuente fosse privo dellaqualità di erede, per aver rinunciato all’eredità materna, come accertatodalla Commissione provinciale. Quanto alla cartella di pagamento relativa aidebiti personali, la Corte tributaria ha evidenziato che l’importo della pretesaerariale, per essere inferiore a 20.000,00 €, impediva il ricorso all’iscrizioneipotecaria. Ha infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva delconcessionario riscossore.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il contribuente concontroricorso. L’Agenzia delle entrate – Riscossione, della quale era stato giàdichiarato il difetto di legittimazione passiva dal giudice d’appello, è rimastaintimata.All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025 la causa è statadiscussa e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la «Violazionee/o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36 del d.lgs. n.546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., inRGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6838 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Connessa violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 519-524-525 c.c. e dell’art. 480 c.c. in combinatodisposto con l’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.».Il motivo, con cui è formulata una prima censura sotto il profilo dell’errorin procedendo per l’apparenza della motivazione, ed una seconda censurasotto l’aspetto dell’errore di diritto per non aver tenuto conto della qualità dierede del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della madre, debitrice originaria, èinfondato per entrambe le prospettive.Quanto all’errore processuale, va premesso che sussiste l’apparentemotivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta diindicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchéquando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire unadisamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento(Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977;1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisionequando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25RGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6848 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie il giudice d’appello, quanto al preavviso di iscrizioneipotecaria per debiti della deceduta genitrice del controricorrente, ha ribaditole argomentazioni del giudice di prime cure, l’avere cioè il Sig. [OSCURATO:PERSONA] all’eredità materna. A tal fine, nella parte dedicata allo“svolgimento del processo”, la Corte di II grado ha puntualmente riportatoche il giudice di prime cure aveva accertato che la rinuncia all’ereditàmaterna era intervenuta il 12/06/2017.La difesa erariale lascia intendere che ciò non fosse sufficiente, potendola rinuncia essere a sua volta oggetto di revoca. Peraltro, occorreva tenerconto che il contribuente aveva la disponibilità dei beni ereditari, il cheimplicava l’accettazione tacita dell’eredità.Sennonché, quello relativo alla disponibilità dei beni ereditari, implicantel’accettazione tacita dell’eredità, non risulta sia stato portato all’attenzionedel giudice d’appello. Dalla lettura dell’atto d’appello, infatti -che questogiudice ha il potere/dovere di esaminare, quale giudice del fatto ovedenunciato un grave vizio motivazionale o l’apparente motivazione-, non sievince che la questione fosse stata proposta con l’atto di impugnazione. Inaltri termini la novità della questione, portata solo ora all’attenzione dellaCorte di legittimità, non può di certo incidere sulla validità della motivazionedella sentenza impugnata.Quanto alla prospettata revocabilità della rinuncia, prevista dall’art. 525c.c., si tratta di un aspetto giuridico che la difesa erariale ha inteso sollevarecon l’atto d’appello, al fine di giustificare come l’ente impositore avesse lanecessità di «provvedere alla notifica di tutti gli atti “interruttivi” dellaprescrizione del suddetto credito erariale, fin tanto che vige il terminedecennale per l’accettazione, anche tacita, dell’eredità». Ciò per tutelarsidall’uso strumentale della rinunzia all’eredità, che «potrebbe essere un“facile escamotage” per superare i termini di prescrizione statuiti dalle normetributarie, usualmente più brevi perché decorrono da prima dell’aperturadella successione, rispetto a quelli previsti dal codice civile per l’accettazionedell’eredità» (pag. 5 del ricorso erariale d’appello).Si tratta dunque di una mera argomentazione giuridica, che nonimponeva alcun vaglio specifico da parte del giudice, di modo che perRGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6858 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026quest’aspetto il motivo comporta un’inammissibile censura di insufficientemotivazione in diritto. L’argomentazione difensiva erariale deve peraltrointendersi implicitamente rigettata laddove, valorizzando la formale rinunciaall’eredità, perfezionata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal contribuente, il giudice d’appelloha ritenuto evidentemente di non condividere quella difesa.Ne discende che il giudice d’appello non è incorso in alcuna graveomissione motivazionale.Il motivo risulta infondato anche quando lo si esamini sotto il profilodell’error iuris in iudicando. La difesa erariale, al pari che nel grado d’appello,rileva che comunque la rinuncia all’eredità è revocabile sino a che il dirittodi accettazione non risulti prescritto. Pertanto, nell’attesa del decorso deldetto termine decennale, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto chel’Ente impositore deve essere in grado di compiere le azioni idoneeall’interruzione dei termini di prescrizione dell’azione esecutiva.Il motivo è privo di pregio.L’apprezzamento operato dal giudice d’appello in ordine all’avvenutarinuncia all’eredità trova conforto nel principio enunciato da questa Corte,laddove ha affermato che «Poiché la responsabilità per i debiti tributari del"de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede ela rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., ilchiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi sianoportati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura dellasuccessione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in taleevenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede diopposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione diresponsabilità per i debiti suddetti» (Cass., 17 novembre 2022, n. 37064;cfr. anche 30 maggio 2018, n. 13639; 24 luglio 2020, n. 15871; 3 giugno2026, n. 17703).Quanto alla possibilità di revoca della rinuncia, utilizzata quale “temuto”strumento per superare i termini di prescrizione del diritto erariale, oppuredi decadenza dal diritto di accertamento, le preoccupazioni dellaamministrazione finanziaria si infrangono laddove si consideri che la rinunciaall’eredità potrebbe avvenire anche dopo il termine decennale perl’accettazione, in questo caso non avendo altro effetto se non confermareRGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6868 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026che non vi è stata mai prima accettazione (cfr. Cass., 29 marzo 2017, n.8053). Le azioni atte alla interruzione dei termini prescrittivi sarebberopertanto inutili. E comunque, a margine, non è comprensibile perché si siainteso procedere con un preavviso di iscrizione di ipoteca.Per altro verso la difesa erariale trascura quelli che sono gli ordinaristrumenti di tutela dei creditori dell’eredità per l’ipotesi di rinuncia dell’erede,come ad esempio quello previsto dall’art. 524 c.c.Quanto, infine alla invocazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento allasentenza definitiva con cui sarebbe stato accertato nei confronti del fratellodell’odierno controricorrente il possesso degli immobili ereditari, conconseguente caducazione della propria rinuncia all’eredità, è appena il casodi evidenziare che trattasi comunque di soggetto diverso rispetto all’odiernocontraddittore, così che è del tutto erroneo invocare, come invece prospettala difesa erariale, che si tratti dei medesimi fatti.In conclusione, nessuno degli aspetti valorizzati dalla ricorrente risultanomeritevoli di accoglimento.Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della «Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese di lite, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». La sentenza sarebbe censurabile nellaparte in cui, liquidando le spese processuali a carico dell’ufficio soccombente,ha statuito sul diritto del contribuente alla loro rifusione, senza unamotivazione in merito.Nello sviluppo argomentativo del motivo l’amministrazione finanziariasostiene che «il fondamento del principio victus victori non deve ricercarsinella colpa di aver sostenuto il proprio diritto, risultato a posteriori in tuttoo in parte inesistente, bensì nel fatto obiettivo della soccombenza: da unlato il vincitore deve ottenere il suo diritto possibilmente integro e nondiminuito delle spese di causa; dall’altro colui che rimane soccombentedimostra con ciò di aver senza ragione causato una lite: o per aver propostouna domanda infondata: o per avere invece resistito ad una domanda cheinvece era fondata».Deve premettersi che, in tema di spese processuali, a parte la necessitàdel rispetto delle tariffe forensi, il potere del giudice di disporre laRGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7475 7/2025Numero sezionale 6884/2025Numero di raccolta generale 24651/2026compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limiteData pubblicazione 14/08/2026quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parteinteramente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzionedelle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17aprile 2019, n. 10685). Nelle controversie tributarie, ma il principio ègenerale, si è peraltro rilevato che i rapporti tra la regola della soccombenzadi cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella dellacompensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessain presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga èdato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, lacui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., 22 luglio2025, n. 20755).Nel caso di specie, non solo all’esito del giudizio il giudice d’appello haprovveduto secondo le regole della soccombenza, così che le critiche rivoltealla suddetta liquidazione non si confrontano affatto proprio con l’osservanzadei principi generali che si sostengono violati, ma la censura medesima,laddove critica l’eccessività della liquidazione, risulta generica, poiché chiusanell’esposizione di principi del tutto avulsi dal caso concreto, risoltosi nelrigetto netto delle ragioni dell’appellante, e senza alcuna denuncia delparametro che si assumerebbe violato in ordine alla quantificazione dellespese liquidate.Il motivo risulta dunque inammissibile.Il ricorso in conclusione va rigettato. La liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità segue le regole della soccombenza, tenendo conto delvalore dichiarato della causa, con distrazione per dichiarato anticipo fatto.Non sussistono, invece, i presupposti previsti dall’art. 96 c.p.c.,l’applicazione del quale è invocata in controricorso. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condannal’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio diRGN 7457/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 7457/2025Numero sezionale 6 88 4/2025Numero di raccolta generale 24651/2026Data pubblicazione 14/08/2026legittimità, che si liquidano in favore del controricorrente nella misura di €8.400,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, dacalcolarsi nella misura del 15% delle competenze, e accessori come perlegge, con distrazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 7457/2025Consigliere rel. Federici