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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13044/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5624-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 4080/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpef relativa al periodo di imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese inerenti alla riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari, coibentazione del tetto). [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Agenzia delle entrate si è recentemente adeguata al parere espresso dal MEF secondo il quale pur essendo obbligatorio l'invio da parte del contribuente della comunicazione all'ENEA, il mancato o tardivo adempimento non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale; deve inoltre rilevarsi che l'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998 elenca in modo tassativo i casi di diniego dell'agevolazione fiscale, non citando anche la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione in questione.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, della legge n. 296 del 2006, 2 del D.M. del 19 febbraio 2007 d.P.R. n. 602 del 1973 e 4 Ric. 2020 n. 05624 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- del decreto interministeriale 41 del 1998 per avere la sentenza impugnato erroneamente ritenuto che l'onere del contribuente di inviare all'ENEA, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica non fosse necessario per poter godere delle detrazioni legate a spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 Il P4sidente Mauí- cci IlGANCE"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5624-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 4080/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpef relativa al periodo di imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese inerenti alla riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari, coibentazione del tetto). [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Agenzia delle entrate si è recentemente adeguata al parere espresso dal MEF secondo il quale pur essendo obbligatorio l'invio da parte del contribuente della comunicazione all'ENEA, il mancato o tardivo adempimento non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale; deve inoltre rilevarsi che l'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998 elenca in modo tassativo i casi di diniego dell'agevolazione fiscale, non citando anche la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione in questione. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, della legge n. 296 del 2006, 2 del D.M. del 19 febbraio 2007 d.P.R. n. 602 del 1973 e 4 Ric. 2020 n. 05624 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- del decreto interministeriale 41 del 1998 per avere la sentenza impugnato erroneamente ritenuto che l'onere del contribuente di inviare all'ENEA, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica non fosse necessario per poter godere delle detrazioni legate a spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 Il P4sidente Mauí- cci IlGANCE"
Sentenza Cassazione n. 13044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris