CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 20773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22512-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ABELE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3722/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 296/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.22512/2019 Cron. Rep. Ud.12/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 22512/2019 Pag .2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3722/2019, pronunciando in sede di reclamo ex art. 1, commi 51 e ss. l. n. 92/2012, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava risolto il rapporto lavorativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) con condanna di quest’ultima al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Agenzia quale operatore di sistema, era stato licenziato senza preavviso in data 24.5.16, a norma degli artt. 2119 cod. civ. e 75 lett. d) del c.c.n.l. 9.5.2008, all’esito del procedimento disciplinare intrapreso con contestazione disciplinare del 4.4.2016 che aveva avuto ad oggetto tre addebiti relativi a fatti emersi nell’ambito di una indagine penale che aveva riguardato il Sanità ed altri dipendenti di Equitalia: - a ) l’abuso della sua posizione mediante l’accesso illegittimo al sistema informatico di Equitalia al fine di estrarre informazioni e documentazione riservata in relazione a determinate posizioni debitorie (e così in particolare di quella della [OSCURATO:PERSONA]), informazioni poi fornite a soggetti privati, in violazione della normativa aziendale; - b ) l’avere portato all’esterno dei locali aziendali copiosa docu mentazione relativa alle posizioni debitorie di numerosi contribuenti, in violazione della natura riservata degli atti in questione; -c) l’aver posto in essere condotte finalizzate al raggiungimento di un ingiusto profitto consistenti in artifizi e raggiri effettuati per manipolare il sistema informatico in uso all’Anagrafe Tributaria, determinando fittiziamente l’eliminazione di posizioni debitorie con pari danno per l’Erario e vanificando la materiale esazione dei crediti da questo vantati. 3. La Corte territoriale dava atto che il Giudice di primo grado, all’esito di un’accurata ricostruzione dei fatti, aveva ritenuto non provati e quindi insussistenti i fatti di cui al primo ed al terzo addebito - lett. a ) e b ) - mentre con riguardo al secondo - lett. c ) - aveva reputato insussistente il “fatto contestato nel suo disvalore ritenuto dalla parte datrice, ovvero complessivamente connotato come sopra, e concretante grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario”. Riteneva corretta l’esclusione del primo addebito effettuata dal Tribunale sulla base della ricostruzione delle prove testimoniali da cui era emerso che non era affatto vero che il Sanità si fosse interessato di pratiche di ufficio per conto diterzi, e, specificamente, della [OSCURATO:PERSONA], con le contestate modalità. Aggiungeva che del pari correttamente era stato escluso -per mancanza di prova - il terzo addebito, anche perché il contrasto con il segreto d’ufficio era stato superato RGN 22512/2019 Pag .dall’accertata (e non contestata) circostanza che l’attività svolta dal Sanità nel periodo in esame era coperta dall’autorizzazione data dal Direttore di Napoli di Equitalia agli addetti dell’[OSCURATO:PERSONA], anche dagli ordini impartiti dal diretto superiore del ricorrente che a quest’ultimo consegnava i tabulati i contenenti i nominativi di contribuenti per i quali richiedere estratti di ruolo. Quanto al secondo addebito (lett. b), riteneva che i fatti -l’aver portato fuori dai locali dell’Ufficio copiosa documentazione - avessero trovato fondamento nel verbale di perquisizione in atti e che fosse pacifico che era stati rinvenuti presso l’abitazione del Sanità vari fogli inerenti ad estratti di ruolo di tredici contribuenti. Evidenziava, al riguardo, che il Sanità non aveva fornito giustificazione circa il rinvenimento presso la propria abitazione in sede di perquisizione di tutti i suddetti atti, ma solo di alcuni di essi (asseritamente ricevuti da amici e conoscenti per chiedere chiarimenti o suggerimenti in merito alla propria posizione debitoria) ed in ogni caso riteneva che anche sotto tale ultimo profilo emergesse l’interessamento del dipendente alle pratiche di ufficio a favore di terzi. Rilevava che nessuno gli estratti rinvenuti in casa o in auto (elencati nel verbale di perquisizione) coincideva con gli estratti di ruolo elencati nel documento n. C8 dell’Agenzia ed era stato perciò estratto e stampato tramite l’utenza informatica aziendale intestata al Sanità; nondimeno, riteneva che il lavoratore aveva violato il segreto di ufficio e l’obbligo di massima riservatezza nella custodia degli atti, senza che vi fossero motivi e/o esigenze di servizio preventivamente autorizzate; ravvisava altresì la violazione del divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi, divieto peraltro riguardante anche l’ipotesi in cui fossero stati i suddetti terzi a portare al Sanità la documentazione per chiedergli un interessamento. Non condivideva, perciò, la conclusione del Giudice in merito circa l’insussistenza (giuridica) del fatto, ritenendo che per tale insussistenza dovesse intendersi solo quella afferente ad un fatto materialmente insussistente o, comunque privo in concreto del carattere di illiceità e, cioè, non suscettibile di alcuna sanzione, in quanto fatto di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile (Cass. n. 18418/2016; Cass. n. 13383/2017). Riteneva che vi fosse la sussistenza giuridica del fatto di cui al secondo addebito disciplinare (lett. b) e che i fatti contestati violassero l’art.35 d.lgs. n. 112/1999 oltre che l’art. 32 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerava, in conseguenza, inapplicabile la tutela di cui i all’art. 18, comma 4, St. lav. Assumeva che il residuo fatto disciplinarmente rilevante accertato non fosse riconducibile ad una previsione del c.c.n.l. relativa a sanzione conservativa (risultando del RGN 22512/2019 Pag .tutto assente la relativa tipizzazione degli illeciti disciplinari allo scopo) e che lo stesso non integrasse neppure un “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali” o “una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Riteneva, perciò, applicabile il comma 5 dell’art. 18 come riformulato dalla legge n. 92/2012 e, quindi, condannava l’Agenzia al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. 4. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha opposto difese con regolare controricorso e formulato altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. 5. Il PG ha presentato requisitoria scritta concludendo affinché questa Corte dichiari inammissibili o comunque rigetti tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale. 6. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del ricorso incidentale con il quale l’Agenzia delle Entrate censura la decisione impugnata nella parte in cuiha escluso la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento. 2. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 300/1970. Critica la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per la giusta causa del licenziamento ed ha condannato l’Agenzia al pagamento dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva. Rileva che i fatti contestati erano gravi ed avevano ad oggetto condotte rientranti nell’ambito di applicazione delle previsioni degli artt. 86, 110, 326 e 640 cod. pen., per le quali il Sanità, nella sua qualità di dipendente di società del [OSCURATO:PERSONA], era stato coinvolto nel procedimento penale RGN 19116/2008, definito non con pronuncia assolutoria, bensì con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Evidenzia che sotto il profilo disciplinare le condotte attribuite al Sanità, a prescindere dall’esito del procedimento penale, non potevano non avere conseguenze sulla tenuta del nesso fiduciario su cui si fonda il rapporto. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Va, in termini generali, osservato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito - mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie -“è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione RGN 22512/2019 Pag .del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (cfr. Cass. n. 13534 del 2019 e, da ultimo, Cass. n. 11665 del 2020; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). L’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento opera sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito. Solamente l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; invece, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” spettando inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all’ipotesi normativa" (in termini Cass. n. 18247 del 2009 e Cass. n. 7838 del 2005). 3.2. Nella specie l’Agenzia ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, denuncia non un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge, bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., che - nella versione ratione tempor is applicabile - lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014) censura, nella specie, non proposta e che avrebbe anche incontrato il limite della doppia conforme applicabile alla disciplina speciale prevista dall’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della l. n. 300 del 1970 (ex multis Cass. 29 ottobre 2014, n. 23091; Cass. 6 marzo 2019, n. 6544). Occorre qui ribadire che la giusta causa di licenziamento e il giustificato motivo soggettivo costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato RGN 22512/2019 Pag .contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. L’accertamento degli elementi che integrano il parametro normativo, delle relative specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento è, quindi, sindacabile in sede di legittimità a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli ‘standards’, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 24601 del 2020; Cass. n. 25044 del 2015; Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011). 3.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha valutato i fatti contestati al Sanità - lett. a ), b ) e c ) - e ritenuto che gli addebiti di cui alle lett. a) e c ) non fossero sussistenti in quanto non supportati da adeguata prova da parte dell’Agenzia; ha invece ritenuto provato l’addebito di cui alla lett. b) - possesso di pratiche d’ufficio da parte del dipendente e custodia con modalità non consentite senza alcuna giustificazione - ma ha escluso che lo stesso potesse concretare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare quello fiduciario. Ha, al riguardo, considerato, da un lato, il fatto che il Sanità, preposto per la sua funzione ad attività di controllo e di verifica della correttezza degli adempimenti fiscali era, come tale, tenuto alla più stretta riservatezza e, dall’altro, il ridimensionamento della condotta rispetto alla originaria contestazione, il ruolo di minore rilevanza rivestito dal predetto rispetto alla complessa rete di attività illecite oggetto dell’indagine penale, la consistenza non ingente del materiale documentale rinvenuto all’esito delle perquisizioni, l’assenza di recidiva nell’ambito di un rapporto di lunga durata. L’accertamento in punto di fatto della materialità della condotta (che ovviamente precede l’eventuale valutazione di sua gravità) non è suscettibile di essere censurato nella presente sede. Se l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, tuttavia l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e RGN 22512/2019 Pag .non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (cfr. Cass. 28 maggio 2019, n. 14504) e nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denunciadi non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale ma non può risolversi nella contrapposizione di una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata (cfr. Cass. 20 maggio 2019, n. 13534). 4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia erronea e/o omessa valutazione delle prove (art. 115, 116 cod. proc. civ., 2697 e ss. cod. civ. –360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). 5. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate nell’ambito del motivo che precede. Si aggiunga che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’effettiva sussistenza degli addebiti di cui alle lett. a) e c) della contestazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; sotto altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti ora consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017). 6. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 comma 4 della l. n. 300/70, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degliartt. 1362 e ss. cod. civ. e dell’art. 12 delle preleggi in relazione alla lettera di contestazione disciplinare del 4.4.2016 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata perché, in relazione all’addebito contestato sublettera b), la Corte territoriale avrebbe alterato il contenuto della contestazione disciplinare, che ascriveva al Sanità di “aver portato all’esterno dei locali aziendali copiosa documentazione” e non il “mero possesso della stessa”. RGN 22512/2019 Pag .7. Il motivo è infondato. Lasentenza impugnata ha accertato che l’amministrazione aveva disposto che i dati raccolti dovevano essere conservati, dopo l’utilizzo, in appositi archivi, cartacei o informatici, adeguatamente protetti in modo da non renderli facilmente accessibili a terzi ed ha sottolineato che nella contestazione, con riferimento a tutti (e tre) gli addebiti era stato evidenziato lo “svolgimento di attività contrarie all’azienda consistenti nell’improprio trattamento di atti e notizie interne all’azienda medesima e nella trasmissione di tali informazioni a soggetti esterni i quali intervenivano per ottenere indebite agevolazioni” e, dunque, una condotta “in palese contrasto con l’osservanza del segreto di ufficio e con il divieto di interessarsi di pratiche di ufficio perconto di terzi”. Ha, poi, ritenuto integrato l’addebito di cui alla lett. b) senza alcuna illegittima modifica dell’originaria contestazione disciplinare, considerando che l’azione di portare fuori dai locali aziendali documentazione aziendale era stata presuntivamente dimostrata dall’accertato possesso senza titolo di cui al rinvenimento, espressamente indicato nella contestazione, della documentazione stessa in casa e nell’autovettura del ricorrente. Ha a tal fine ritenuto rilevante il fatto del rinvenimento stesso della documentazione nei suddetti luoghi, indicativo non solo dell’azione di ‘portare fuori dall’Ufficio’ tale documentazione, ma anche di un “improprio trattamento di atti e notizie interne all’azienda” e di una violazione del “divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi”. In sede di memoria il ricorrente, a sostegno del rilievo, ha rimarcato che la Corte territoriale ha così affermato: “Manca dunque la prova (cui era gravato il datore di lavoro) dell’abuso della posizione di operatore di sistema da parte del ricorrente e dell’accesso illegittimo al sistema informatico di Equitalia al fine di estrarre informazioni e documentazione riservata; non è quindi dimostrato che il Sanità si interessasse di pratiche d’ufficio per conto di terzi…”, né è emerso: “il lamentato contrasto con l’osservanza del segreto d’ufficio (…)”. Tuttavia, tale affermazione è stata specificamente riferita alle altre contestazioni e non a quella di cui alla lett. b), per la quale vi è stata una valutazione diversa da parte dei giudici di merito. 8. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, l. n. 604/66, degli artt. 2697 e 2722 e ss. 46 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare “sia che il ricorrente avesse acquisito e portato fuori dai locali aziendali gli estratti acquisiti, sia le ragioni per cui, per le modalità con cui era stato posto in essere tale comportamento assumesse una connotazione di illegittimità ed antigiuridicità”. RGN 22512/2019 Pag .9. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha affermato che solo in relazione a talune posizioni il Sanità fosse riuscito a giustificare il possesso presso la propria abitazione della documentazione (peraltro, sul punto, la Corte ha evidenziato che comunque anche in relazione alle posizioni ‘giustificate’ nondimeno era stato violato il “divieto di interessarsi di pratiche d’ufficio per conto di terzi” di cui alla contestazione). A fronte della dimostrata circostanza dell’esistenza di documentazione aziendale riservata presso l’abitazione privata (in violazione delle disposizioni anche regolamentari concernenti la tutela dei dati sensibili) avrebbe dovuto il lavoratore fornire giustificazione al riguardo e tanto non è avvenuto. Né rileva che nella sentenza di appello per gli altri specifici capi della contestazione - a) e c) -non sia stata considerata raggiunta la prova da parte del datore di lavoro. 10. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia l’erronea e/o omessa valutazione delle prove documentali (art. 115, 116 cod. proc. civ., 2697 e ss. cod. civ. – 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Censurala sentenza impugnata perché nonostante il Collegio abbia sottolineato che nessuno degli estratti rinvenuti coincidesse con quelli elencati nel documento C8, ha però affermato che gli stessi fossero stati prodotti dal Sanità e da lui portati fuori dall’ufficio. Secondo il ricorrente mancando la prova della produzione di quegli estratti tramite la propria utenza non sarebbe stato possibile nemmeno concludere che il Sanità li avesse portati fuori dall’ufficio “se non richiedendoli ad altro operatore sulla base di delega degli interessati, cioè legittimamente” (cfr. ricorso). 11. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale. A fronte delle denunciate violazioni di legge il ricorrente si duole della valutazione dei fatti come operata dalla Corte territoriale. Né può dirsi integrata una violazione dell’onere probatorio a fronte di un accertato possesso di documenti che invece dovevano rimanere all’interno dell’Azienda e di una mancata dimostrazione da parte del dipendente delle ragioni di tale possesso. Peraltro, i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la prova sulla base di un ragionamento presuntivo (“indizi molto pregnanti e concordanti” che conducevano a ritenere che il Sanità avesse portato fuori dell’ufficio e presso la propria abitazione copiosa documentazione), il che supera ogni questione di onere della prova. Riguardo al ragionamento presuntivo questa Corte ha affermato, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto RGN 22512/2019 Pag .che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (v., tra le più recenti, Cass. 5 agosto 2021, n. 22366). 12. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, dell’art. 2119 cod. civ., dell’art. 32 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 35 del d.lgs. n. 112/1999, degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1012 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto il “Regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali”. Censura la sentenza impugnata per aver posto a fondamento del decisumla suddetta circolare senza considerare che esso ricorrente non era mai stato “incaricato” del trattamento dei dati personali. 13. Il motivo è inammissibile in quanto non intercetta il passaggio argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha mai affermato che il Sanità fosse stato incaricato del trattamento dei dati personali né ha posto l’indicata circolare a fondamento della ritenuta fondatezza del secondo addebito in relazione al quale ha evidenziato che il Sanità era risultato in possesso (non giustificato) di dati concernenti 13 contribuenti. Peraltro, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza del fatto sub b) dalle risultanze istruttorie sottolineando che, avuto riguardo alla natura dei dati contenuti nella documentazione rinvenuta nel corso della perquisizione ed in possesso del dipendente, in gran parte ‘sensibili’, questi aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede cui era tenuto. 14. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, l. n. 300/70. Critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte, dopo aver affermato il difetto di proporzionalità del licenziamento rispetto all’unico dei quattro fatti addebitati ritenuto sussistente, ha applicato l’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori condannando RGN 22512/2019 Pag .l’amministrazione a pagare l’indennità nella misura minima e senza specifica motivazione a riguardo. 15. Si premetta che il motivo non censura specificamente la tutela prescelta e cioè l’applicazione del comma 5 (in luogo del comma 4) dell’art. 18 ma, ferma l’applicazione di detto comma 4, concentra la censura solo sulla misura dell’indennità. Sotto tale profilo il motivo è fondato. La Corte, dopo aver spiegato perché riteneva di applicare l’art. 18, comma 5, ha così affermato: “Avuto riguardo a tutte le circostanze del caso già esposte nella valutazione in fatto, va condannata al pagamento …..”. È del tutto evidente che un tale passaggio argomentativo non è idoneo a dare contezza dei criteri utilizzati per la determinazione dell’indennità. Si ricorda chel’art. 18, comma 5, St. lav. prevede espressamente che: « Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo». È, dunque, direttamente il legislatore ad indicare i criteri da valutare ed a porre a carico del giudice un onere di specifica motivazione. Nello specifico, il mero richiamo alle “circostanze del caso già esposte nella valutazione in fatto” (che al più può rimandare al comportamento delle parti) non soddisfa i requisiti di legge mancando del tutto il riferimento alle altre condizioni richieste dalla norma. 16. Dalle considerazioni che precedono consegue che va accolto il quinto motivo del ricorso principale e vanno rigettati glialtri motivi e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad una nuova determinazione dell’indennità risarcitoria attenendosi a quanto sopra evidenziato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M RGN 22512/2019 Pag .La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Ai