CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]— dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di una contravvenzione ai sensi del d. Igs. n. 81 del 2008, e lo condannava alla pena di duecento euro di ammenda. 2. Propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. o, in subordine, il minimo della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000). 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il COnsigliere estensore I