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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 23854/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18198/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4582/2016,depositata i l 19/07/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, rigettati i primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarata inesistente o, in via subordinata, nulla e inefficace la scritturaprivata di compravendita autenticata dal notaio convenuto e intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento di un immobile gravato da ipoteca in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era succeduta a titolo universale [OSCURATO:PERSONA]), e che i convenuti venissero condannati a risarcire i danni.

L’attrice specificava che, avendo dovuto dare corso all’azione esecutiva in considerazione dell’arretrato nel pagamento delle rate del mutuo che era stato concesso in relazione all’immobile, aveva eseguito delle ricerche anagrafiche dalle quali era emerso che l’acquirente Senibaldi era persona inesistente.

La causa veniva riunita a un’altra instaurata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, dalla quale chiedeva di essere garantito in caso di condanna nel presente processo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5862/2010, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo assorbita la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della decisione il Tribunale osservava che presupposto della domanda attorea “è la falsità delle generalità oggetto di autenticazione ad opera del notaio; pertanto, trattandosi di atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso [..] ai fini di accertare la falsità dei dati identificativi in oggetto sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso”, querela di falso che parte attrice “non ha voluto avanzare”; conseguentemente – ha concluso il Tribunale – “dovendo ritenere la piena efficacia probatoria dell’atto di autenticazione effettuato dal notaio convenuto va rigettata la domanda attorea, non essendovi la prova del presupposto del suo accoglimento e, cioè, la falsità delle generalità della parte acquirente [OSCURATO:PERSONA]”.

2. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello principale [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il credito relativo al mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull’immobile il cui trasferimento è oggetto di causa; appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 19 luglio 2016 n. 4582, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

In relazione all’appello principale ha ribadito la necessità della proposizione della querela di falso al fine di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata attribuitagli per legge, essendo stati attestati fatti compiuti dal notaio, che ha dichiarato di essere certo della identità dell’acquirente.

Quanto alla proposizione – formulata in appello dall’appellante principale – della querela di falso, il giudice ha affermato che parte attrice, all’udienza fissata in primo grado a seguito di rimessione della causa sul ruolo proprio per dare avvio al giudizio incidentale di querela di falso, ha chiesto “la revoca della detta ordinanza, con ciò espressamente rinunciando alla proposizione della querela di falso”.

Circa, infine, l’ulteriore motivo di gravame dell’appellante principale relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, è stato ritenuto dal giudice “logicamente assorbito”.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA]) non hanno proposto difese.

Memoria è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c.”: la portata istruttoria privilegiata dell’atto pubblico non copre la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi al funzionario attestante, che rimane liberamente contestabile con prove contrarie; nel caso in esame il notaio ha affermato di essere certo della identità personale dell’acquirente esprimendo così un proprio stato soggettivo, non verificabile in modo oggettivo, che “non può costituire fatto munito della portata istruttoria di cui all’art. 2700 c.c.”. b) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.”: stante “l’assoluta pacificità dell’inesistenza del sedicente [OSCURATO:PERSONA] e il conforto documentale comunque offerto in proposito”, doveva essere esclusa l’adozione della querela di falso, seguendo l’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui il mero errore materiale del pubblico ufficiale nella redazione di un atto può essere legittimamente ritenuto tale, senza necessità della proposizione della querela di falso.

I motivi non possono essere accolti.

Nel caso in esame siamo di fronte a una scrittura privata in cui le firme del venditore e dell’acquirente sono state autenticate dal notaio.

A tal fine è necessario il concorso dei requisiti prescritti nel capoverso dell'art.2703 c.c., ossia occorre che ilnotaio (o altro pubblico ufficiale) attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da persona di cui ha accertato previamente l'identità.

Il notaio – prescrive l’art. 49 della legge notarile (legge n. 89 del 1913), così come modificato nel 1976 – “ deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”.

La giurisprudenza di questa Corte precisa al riguardo che il notaio “deve accertarsi dell'identità personale delleparti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente (giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) o, ancora, sul possesso, daparte del soggetto daidentificare, di documenti inerenti all'immobile oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra leparti del contratto, occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesseparti, specie se non concordanti, ilnotaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma” (così Cass. 41801/2021, cfr. pure Cass.13362/2018 e Cass. 11767/2017).

L'efficacia probatoria di una scrittura privata così autenticata può essere vinta solo dallaquerela di falso (Cass. n. 691/1967), avendo ad oggetto “attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni” (Cass. 4773/1993; si vedano al riguardo le conclusioni del Pubblico Ministero, che rinvia alla giurisprudenza in tema di relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, che ha natura di atto pubblico, che costantemente afferma come tale relata faccia fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto, cfr. ex multisCass. 15135/2022).

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello –come già il primo giudice –ha affermato che per dimostrare l’inefficacia del contratto di vendita per inesistenza della parte acquirente occorreva promuovere querela di falso in relazione all’accertamento posto in essere dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di certezza della identità personale della medesima (il notaio ha infatti identificato cosi l’acquirente “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1952, residente a Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA] 98, imprenditore, della cui identità personale io notaio sono certo”), accertamento che non può certamente essere ricondotto – come si sostiene nel secondo moti vo – alla categoria dell’errore materiale. 2) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c.”: nell’atto di appello era stata espressamente proposta, in base a procura speciale espressamente conferita, querela di falso, che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di fatto rinunciato alla medesima in primo grado, così non considerando che non poteva invece “dirsi rinunziata una querela proposta ovvero abdicato il potere diformularla in via incidentale”.

Il motivo è fondato.

Ad avviso della Corte d’appello la querela di falso non sarebbe più stata proponibile in secondo grado perché la ricorrente avrebbe in primo grado rinunciato alla proposizione della medesima.

La querela di falso, però, può proporsi “in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” e, in ogni caso, va chiesta “personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” (art. 221, commi 1 e 2 c.p.c.).

Nel caso in esame, invece, vi è stata una sorta di proposizione d’ufficio: rimessa la causa in decisione, il Tribunale, con ordinanza depositata l’8 giugno 2009, dopo avere rilevato che la domanda attrice di inefficacia del contratto di compravendita “è basata sulla falsità dell’autenticazione notarile di una delle firme ivi apposta”, ha osservato che “detta domanda va considerata comprensiva della querela di falso della suddetta autenticazione notarile e della scrittura privata di compravendita”, con la necessità di “effettuare la procedura di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c. alla presenza del pubblico ministero”, ha così rimesso la causa sul ruolo, fissando una udienza, per la quale ha disposto di convocare il pubblico ministero.

Alla udienza così fissata, il 23 dicembre 2009, il difensore della ricorrente ha sì aderito alla richiesta di revocare l’ordinanza, ma non ha “espressamente rinunciato” a una richiesta di querela di falso che la parte (personalmente o attraverso il difensore, ma munito di procura speciale) non aveva effettuato, essendo l’iniziativa appunto stata assunta dal giudice.

La Corte d’appello ha quindi errato nel ritenere inammissibile la proposizione della querela di falso nel giudizio davanti ad essa pendente e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto. 3) L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, che contesta “violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2700 c.c., 225 e 112 c.p.c.” per avere la Corte d’appello, una volta rigettata la domanda di nullità, respinto la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

II. Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18198/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4582/2016,depositata i l 19/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, rigettati i primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarata inesistente o, in via subordinata, nulla e inefficace la scritturaprivata di compravendita autenticata dal notaio convenuto e intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento di un immobile gravato da ipoteca in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era succeduta a titolo universale [OSCURATO:PERSONA]), e che i convenuti venissero condannati a risarcire i danni. L’attrice specificava che, avendo dovuto dare corso all’azione esecutiva in considerazione dell’arretrato nel pagamento delle rate del mutuo che era stato concesso in relazione all’immobile, aveva eseguito delle ricerche anagrafiche dalle quali era emerso che l’acquirente Senibaldi era persona inesistente. La causa veniva riunita a un’altra instaurata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, dalla quale chiedeva di essere garantito in caso di condanna nel presente processo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5862/2010, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo assorbita la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che presupposto della domanda attorea “è la falsità delle generalità oggetto di autenticazione ad opera del notaio; pertanto, trattandosi di atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso [..] ai fini di accertare la falsità dei dati identificativi in oggetto sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso”, querela di falso che parte attrice “non ha voluto avanzare”; conseguentemente – ha concluso il Tribunale – “dovendo ritenere la piena efficacia probatoria dell’atto di autenticazione effettuato dal notaio convenuto va rigettata la domanda attorea, non essendovi la prova del presupposto del suo accoglimento e, cioè, la falsità delle generalità della parte acquirente [OSCURATO:PERSONA]”. 2. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello principale [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il credito relativo al mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull’immobile il cui trasferimento è oggetto di causa; appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 19 luglio 2016 n. 4582, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale. In relazione all’appello principale ha ribadito la necessità della proposizione della querela di falso al fine di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata attribuitagli per legge, essendo stati attestati fatti compiuti dal notaio, che ha dichiarato di essere certo della identità dell’acquirente. Quanto alla proposizione – formulata in appello dall’appellante principale – della querela di falso, il giudice ha affermato che parte attrice, all’udienza fissata in primo grado a seguito di rimessione della causa sul ruolo proprio per dare avvio al giudizio incidentale di querela di falso, ha chiesto “la revoca della detta ordinanza, con ciò espressamente rinunciando alla proposizione della querela di falso”. Circa, infine, l’ulteriore motivo di gravame dell’appellante principale relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, è stato ritenuto dal giudice “logicamente assorbito”. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA]) non hanno proposto difese. Memoria è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c.”: la portata istruttoria privilegiata dell’atto pubblico non copre la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi al funzionario attestante, che rimane liberamente contestabile con prove contrarie; nel caso in esame il notaio ha affermato di essere certo della identità personale dell’acquirente esprimendo così un proprio stato soggettivo, non verificabile in modo oggettivo, che “non può costituire fatto munito della portata istruttoria di cui all’art. 2700 c.c.”. b) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.”: stante “l’assoluta pacificità dell’inesistenza del sedicente [OSCURATO:PERSONA] e il conforto documentale comunque offerto in proposito”, doveva essere esclusa l’adozione della querela di falso, seguendo l’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui il mero errore materiale del pubblico ufficiale nella redazione di un atto può essere legittimamente ritenuto tale, senza necessità della proposizione della querela di falso. I motivi non possono essere accolti. Nel caso in esame siamo di fronte a una scrittura privata in cui le firme del venditore e dell’acquirente sono state autenticate dal notaio. A tal fine è necessario il concorso dei requisiti prescritti nel capoverso dell'art.2703 c.c., ossia occorre che ilnotaio (o altro pubblico ufficiale) attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da persona di cui ha accertato previamente l'identità. Il notaio – prescrive l’art. 49 della legge notarile (legge n. 89 del 1913), così come modificato nel 1976 – “ deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”. La giurisprudenza di questa Corte precisa al riguardo che il notaio “deve accertarsi dell'identità personale delleparti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente (giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) o, ancora, sul possesso, daparte del soggetto daidentificare, di documenti inerenti all'immobile oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra leparti del contratto, occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesseparti, specie se non concordanti, ilnotaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma” (così Cass. 41801/2021, cfr. pure Cass.13362/2018 e Cass. 11767/2017). L'efficacia probatoria di una scrittura privata così autenticata può essere vinta solo dallaquerela di falso (Cass. n. 691/1967), avendo ad oggetto “attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni” (Cass. 4773/1993; si vedano al riguardo le conclusioni del Pubblico Ministero, che rinvia alla giurisprudenza in tema di relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, che ha natura di atto pubblico, che costantemente afferma come tale relata faccia fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto, cfr. ex multisCass. 15135/2022). Correttamente, pertanto, la Corte d’appello –come già il primo giudice –ha affermato che per dimostrare l’inefficacia del contratto di vendita per inesistenza della parte acquirente occorreva promuovere querela di falso in relazione all’accertamento posto in essere dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di certezza della identità personale della medesima (il notaio ha infatti identificato cosi l’acquirente “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1952, residente a Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA] 98, imprenditore, della cui identità personale io notaio sono certo”), accertamento che non può certamente essere ricondotto – come si sostiene nel secondo moti vo – alla categoria dell’errore materiale. 2) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c.”: nell’atto di appello era stata espressamente proposta, in base a procura speciale espressamente conferita, querela di falso, che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di fatto rinunciato alla medesima in primo grado, così non considerando che non poteva invece “dirsi rinunziata una querela proposta ovvero abdicato il potere diformularla in via incidentale”. Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte d’appello la querela di falso non sarebbe più stata proponibile in secondo grado perché la ricorrente avrebbe in primo grado rinunciato alla proposizione della medesima. La querela di falso, però, può proporsi “in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” e, in ogni caso, va chiesta “personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” (art. 221, commi 1 e 2 c.p.c.). Nel caso in esame, invece, vi è stata una sorta di proposizione d’ufficio: rimessa la causa in decisione, il Tribunale, con ordinanza depositata l’8 giugno 2009, dopo avere rilevato che la domanda attrice di inefficacia del contratto di compravendita “è basata sulla falsità dell’autenticazione notarile di una delle firme ivi apposta”, ha osservato che “detta domanda va considerata comprensiva della querela di falso della suddetta autenticazione notarile e della scrittura privata di compravendita”, con la necessità di “effettuare la procedura di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c. alla presenza del pubblico ministero”, ha così rimesso la causa sul ruolo, fissando una udienza, per la quale ha disposto di convocare il pubblico ministero. Alla udienza così fissata, il 23 dicembre 2009, il difensore della ricorrente ha sì aderito alla richiesta di revocare l’ordinanza, ma non ha “espressamente rinunciato” a una richiesta di querela di falso che la parte (personalmente o attraverso il difensore, ma munito di procura speciale) non aveva effettuato, essendo l’iniziativa appunto stata assunta dal giudice. La Corte d’appello ha quindi errato nel ritenere inammissibile la proposizione della querela di falso nel giudizio davanti ad essa pendente e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto. 3) L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, che contesta “violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2700 c.c., 225 e 112 c.p.c.” per avere la Corte d’appello, una volta rigettata la domanda di nullità, respinto la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. II. Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione
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