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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 29872/2026

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zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PELLECCHIA [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Modena; rilevato che la difesa ha dedotto nullità della sentenza, e dell'ordinanza di correzione di errore materiale ivi contenuta, per "irregolare mutazione del fatto rispetto al tempo del commesso reato"; rilevato che la censura difensiva fa riferimento alla correzione dell'errore materiale, disposta dalla Corte d'Appello nel definire il giudizio, contenuto nel capo di imputazione che, pur riguardando l'anno di imposta 2014 (base imponibile 184.000 Euro), presentava l'erronea indicazione, quale data del commesso reato, quella del 30/09/2014, anziché il 30/09/2015; ritenuto di dover fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229 - 01); ritenuto in particolare che tali implicazioni lesive del diritto della PELLECCHIA siano nella specie da escludersi, non solo per l'evidente incongruità della data del 30/09/2014 rispetto ad una omessa dichiarazione contestata per l'anno 2014, ma anche - ed anzi soprattutto - perché la ricorrente aveva perfettamente inteso l'oggetto dell'accusa, avendo palesato la propria intenzione di adempiere dopo l'avviso di accertamento, ed avendo in quella sede confermato l'importo di Euro 184.000 per l'anno 2014 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che la censura sia manifestamente infondata e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PELLECCHIA [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Modena; rilevato che la difesa ha dedotto nullità della sentenza, e dell'ordinanza di correzione di errore materiale ivi contenuta, per "irregolare mutazione del fatto rispetto al tempo del commesso reato"; rilevato che la censura difensiva fa riferimento alla correzione dell'errore materiale, disposta dalla Corte d'Appello nel definire il giudizio, contenuto nel capo di imputazione che, pur riguardando l'anno di imposta 2014 (base imponibile 184.000 Euro), presentava l'erronea indicazione, quale data del commesso reato, quella del 30/09/2014, anziché il 30/09/2015; ritenuto di dover fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229 - 01); ritenuto in particolare che tali implicazioni lesive del diritto della PELLECCHIA siano nella specie da escludersi, non solo per l'evidente incongruità della data del 30/09/2014 rispetto ad una omessa dichiarazione contestata per l'anno 2014, ma anche - ed anzi soprattutto - perché la ricorrente aveva perfettamente inteso l'oggetto dell'accusa, avendo palesato la propria intenzione di adempiere dopo l'avviso di accertamento, ed avendo in quella sede confermato l'importo di Euro 184.000 per l'anno 2014 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che la censura sia manifestamente infondata e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris